Riposo giornaliero frazionato di 3_9 ore incompleto c4 - Tachigrafo

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Riposo giornaliero frazionato di 3_9 ore incompleto c4

Quadro violazioni

A cura di Palumbo Salvatore

La presente violazione è contestata al conducente in caso di un periodo di riposo giornaliero regolare frazionato di almeno 3 ore + 9 ore incompleto, previsto dall'art. 8 del Regolamento (CE) n. 561/2006 e sanzionata dall'art. 174, comma 4, del codice della strada.
Nella fattispecie si verifica un periodo di riposo giornaliero regolare frazionato la cui prima parte di almeno 3 ore completata correttamente, e la seconda parte di almeno 9 ore incompleto ≤ al 10%, ovvero inferiore o pari a 54 minuti (tempo di riposo effettivo: < a 9 ore, ma ≥ a 8 ore e 6 minuti) in quanto il computo dell'incompleto riposo giornaliero frazionato si calcola sulle intere 12 ore (3 ore + 9 ore)

Periodo di riposo giornaliero regolare frazionato di almeno 3 ore + 9 ore incompleto perchè inferiore o pari al 10%,
ovvero inferiore o pari a 72 minuti (tempo di riposo effettivo: < a 12 ore, ma ≥ a 10 ore e 48 minuti)
da parte del conducente

Norma di riferimento:
Articolo 174, comma 4, del codice della strada (Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285)

Inserito il 01/05/2020

Titolo della violazione:
Periodo di riposo giornaliero regolare frazionato di 3 ore + 9 ore incompleto perchè ≤10%, ovvero inferiore o pari a 72 minuti)
Norma violata:
Art. 174, comma 4, codice della strada
Descrizione della violazione:
Conducente del veicolo sopra indicato, nell’arco delle 24 ore successive al termine del precedente periodo di riposo (giornaliero o settimanale) (1) avvenuto alle ore (…) e (…) UTC del giorno (…), non completava un nuovo periodo di riposo giornaliero regolare frazionato di 3 ore + 9 ore. Nella fattispecie pur completando correttamente la prima frazione di almeno 3 ore, non completava per (…) ore e (…) minuti la seconda parte.  Inizio del nuovo periodo di riposo: ore (…) e (…) UTC del (…). Durata effettiva del riposo pari a (…) ore e (…) minuti. Periodo di riposo incompleto per una durata inferiore o pari al 10%.

Sanzione pecuniaria in ore diurne
Pagamento in misura ridotta entro 5 giorni scontato del 30%:
Euro 152,60

Sanzione pecuniaria in ore diurne
Pagamento in misura ridotta:
Euro 218,00

Sanzione pecuniaria in ore notturne
Pagamento in misura ridotta entro 5 giorni scontato del 30%:
Euro 203,47

Sanzione pecuniaria in ore notturne
Pagamento in misura ridotta:
Euro 290,67

Decurtazione punti:
0

Sanzione accessoria:
Nessuna

Indicazioni da inserire eventualmente nello spazio delle NOTE del verbale di contestazione (scegliere quali inserire tra le seguenti):
- Infrazione emersa dalla risultanza della stampa tachigrafica che si allega al presente verbale (oppure)
- Infrazione emersa dall’analisi del file della carta tachigrafica del conducente (e/o del tachigrafo) acquisito in data 00.00.0000 dalla quale decorrono i termini di notifica del presente verbale, previa stesura di apposito verbale di acquisizione ai sensi dell’art. 13 della L. 689/1981 e rilasciato in copia alla parte.

- Il trasgressore non esibisce alcuna deroga motivata relativa all’inosservanza del periodo di riposo giornaliero registrato.

- Infrazione commessa in ore notturne.

- Nell’immediatezza del controllo, e comunque prima della redazione del verbale, previa richiesta, il conducente non esibisce alcun adempimento di oneri di formazione, istruzione e controllo di cui al D.M. 215/2016 (oppure)
- Nell’immediatezza del controllo, e comunque prima della redazione del verbale, previa richiesta, il conducente esibisce la seguente documentazione relativa ad adempimento di oneri di formazione, istruzione e controllo di cui al D.M. 215/2016: (indicare gli estremi della documentazione esibita, compresa la data del rilascio).


(1) Ai sensi dell'art. 8, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 561/2006, "In deroga alle disposizioni del paragrafo 2, in caso di multipresenza i conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero di almeno 9 ore nell'arco di 30 ore dal termine di un periodo di riposo giornaliero o settimanale.".



Nonostante il costante impegno profuso nel riportare le norme emanate ed aggiornandole costantemente, l'autore (o gli autori) declina (o declinano) ogni responsabilità per quanto sopra riportato, rinviando il lettore alla consultazione delle singole norme che trattano l'argomento.
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