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a) le autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica che abbiano ottenuto il nulla osta ad effettuare i corsi di qualificazione iniziale e periodica per il conseguimento della Carta di qualificazione del conducente (CQC) ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, costituiti da consorzi di autoscuole, che svolgono corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le patenti; tale condizione può essere soddisfatta dalle autoscuole anche attraverso l’adesione ad un consorzio;
b) gli enti definiti come «soggetti attuatori» dall’art. 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83;
c) gli enti accreditati allo svolgimento dei corsi di formazione professionale di 150 ore per i trasporto di viaggiatori e di merci per conto di terzi di cui al decreto del Ministro dei trasporti del 16 maggio 1991, n. 198;
d) gli enti accreditati allo svolgimento dei corsi di formazione preliminare di 74 ore riservati alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi con mezzi di massa complessiva superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t di cui al decreto dirigenziale del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 30 luglio 2012, n. 207;
e) le imprese di autotrasporto di merci e di viaggiatori, ivi compresi i consorzi e le cooperative, aventi in organico almeno 35 dipendenti con qualifica di conducente assunti con contratto a tempo indeterminato;
f) imprese sviluppatrici dei software di analisi, gestione e controllo dei tachigrafi che, negli ultimi tre anni, abbiano organizzato ed erogato almeno nove corsi di formazione specifica sull’utilizzo del tachigrafo, su incarico di soggetti pubblici o privati. Il possesso di tale requisito è accertato alla Direzione generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità - Divisione 5, cui tali imprese devono presentare domanda di accreditamento, compilata utilizzando il modello di cui all’allegato 2. L’ufficio, accertato il possesso dei requisiti, provvede a rilasciare l’autorizzazione, valida per lo svolgimento dei corsi su tutto il territorio nazionale.
a) soggetti già abilitati all’insegnamento nelle materie correlate ai regolamenti comunitari n. 561/2006 e n. 165/2014 nei corsi per il conseguimento della CQC;
b) soggetti abilitati sia come insegnanti che come istruttori di autoscuola per le patenti superiori;
c) funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche in quiescenza, già abilitati come esaminatori nei corsi per il conseguimento delle patenti superiori e della CQC, nonché soggetti che siano già stati individuati come docenti o esperti nei corsi di specializzazione sul tachigrafo con atto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale;
d) soggetti, in possesso almeno di diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi quinquennale che, negli ultimi tre anni, abbiano svolto docenze in almeno sei corsi di formazione sull’utilizzo del tachigrafo certificati da soggetti pubblici.