Circolare Min Interno 10/07/2019 - Tachigrafo

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Circolare Min Interno 10/07/2019

Legislazione

A cura di Palumbo Salvatore

Unioncamere segnala che dal 15 giugno 2019, a causa di problemi di natura tecnica, potrebbero esserci dei ritardi nel rilascio delle carte tachigrafiche di nuova generazione ai conducenti di veicoli di nuova immatricolazione dotati del nuovo dispositivo tachigrafo intelligente che ne abbiano fatto richiesta a causa di smarrimento, sottrazione, deterioramento ovvero perché scadute di validità. Per tale motivo, con la suddetta circolare, il Ministero dispone che non sia applicata alcuna sanzione ai conducenti che abbiano effettuato le registrazioni manuali come previsto dall'art. 35 del Regolamento (UE) n. 165/2014, ed esibisca ricevuta dell’istanza di sostituzione.

Inserito il 27/04/2020

Circolare Ministero dell'Interno n. 300/A/6175/19/111/20/3 del 10/07/2019
Adeguamento al Regolamento (UE) 2016/799 della Commissione del 18 marzo 2016 di applicazione del Regolamento (UE) 165/2014. Tachigrafo intelligente e rilascio carte tachigrafiche di nuova generazione


MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,
delle Comunicazioni e per i reparti Speciali della Polizia di Stato

Prot. n. 300/A/6175/19/111/20/3

Roma, 10 luglio 2019


OGGETTO: Adeguamento al Regolamento (UE) 2016/799 della Commissione del 18 marzo 2016 di applicazione del Regolamento (UE) 165/2014. Tachigrafo intelligente e rilascio carte tachigrafiche di nuova generazione.


Indirizzi omessi


 Il 15 giugno 2019 sono entrate in vigore la nuove norme che riguardano il tachigrafo intelligente (1) di cui all’art, 8 del Regolamento (UE) 165/2014, secondo le quali tutti i veicoli adibiti al trasporto di merci di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate di nuova immatricolazione, devono essere dotati di questo nuovo dispositivo. Di conseguenza, a partire dalla stessa data, le carte tachigrafiche officina sono sostituite con quelle di nuova generazione, mentre le carte di controllo, azienda e conducente rimangono valide e non devono essere sostituite, se non alla loro scadenza naturale o a causa di smarrimento, sottrazione o deterioramento della carta stessa.

 In merito al rilascio delle carte tachigrafiche (2), Unioncamere ha segnalato che, a causa di problemi di natura tecnica connessi al cambio della linea produttiva per la fabbricazione delle nuove carte, potrebbero esserci dei ritardi nel rilascio delle stesse ai conducenti che ne abbiano fatto richiesta a causa di smarrimento, sottrazione, deterioramento ovvero perché scadute di validità.

 Atteso quanto segnalato, trattandosi di una situazione contingente che dovrebbe risolversi in tempi brevi, e per la quale si fa riserva di ulteriori comunicazioni, al conducente che abbia effettuato le registrazioni manuali come previsto dall'art. 35 del Regolamento 165/2014, ed esibisca ricevuta dell’istanza di sostituzione, a prescindere dal momento in cui quest’ultima sia stata presentata, non dovrà essere applicata alcuna sanzione.

***

 Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.


IL DIRETTORE CENTRALE
(f.to)



(1)  Apparecchio digitale di seconda generazione che prevede una connessione al sistema globale di navigazione satellitare - GNSS, una comunicazione remota ai fini di diagnosi precoce ed un’interfaccia facoltativa con i sistemi di trasporto intelligenti.
(2) Secondo quanto disposto all'Appendice 15 dell’Allegato 1C del Regolamento (UE) 2016/799 del 18.03.2016 "MIG_022 Dopo la data di introduzione gli Stati membri potranno rilasciare soltanto carte tachigrafiche di seconda generazione".



Nonostante il costante impegno profuso nel riportare le norme emanate ed aggiornandole costantemente, si rinivia il lettore all'organo ufficiale emittente della norma medesima, non essendo i curatori del presente portale o gli autori responsabili di eventuali refusi o errori.

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