Regolamento (UE) n. 799/2016 aggiornato al 26/02/2018 - Tachigrafo

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Regolamento (UE) n. 799/2016 aggiornato al 26/02/2018

Legislazione

A cura di Palumbo Salvatore

Normativa
Modificata da:
REGOLAMENTO di esecuzione (UE) 2018/502 della Commissione del 28 febbraio 2018
REGOLAMENTO di esecuzione (UE) 2020/158 della Commissione del 5 febbraio 2020
Rettificata in:
GU L 146 del 3.6.2016, pag. 31 (2016/799)
GU L 27 dell’1.2.2017, pag. 169 (2016/799)

Inserito il 26/04/2020

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/799 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 2016

che applica il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante le
prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei
tachigrafi e dei loro componenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)
(GU L 139 del 26.5.2016, pag. 1)



Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente regolamento reca le disposizioni necessarie all'applicazione uniforme dei seguenti aspetti riguardanti i tachigrafi:

a) registrazione della posizione del veicolo in determinati punti nel corso del periodo di lavoro giornaliero del conducente;

b) diagnosi precoce remota di eventuali manomissioni o uso improprio dei tachigrafi intelligenti;

c) interfaccia con i sistemi di trasporto intelligenti;

d) le prescrizioni amministrative e tecniche per le procedure di omologazione dei tachigrafi, compresi i meccanismi di sicurezza.

2. La costruzione, il collaudo, il montaggio, l’ispezione, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi intelligenti e dei loro componenti devono avere luogo in conformità alle prescrizioni tecniche di cui all’allegato IC del presente regolamento.

3. Per quanto riguarda la costruzione, il collaudo, il montaggio, l'ispezione, il funzionamento e la riparazione, i tachigrafi diversi dai tachigrafi intelligenti devono continuare a soddisfare, a seconda dei casi, le prescrizioni dell'allegato I del regolamento (UE) n. 165/2014 o dell'allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio ( 1 ).

4. A norma dell'articolo 10 quinquies della direttiva 96/53/CE, il dispositivo di diagnosi precoce remota trasmette anche i dati sul peso forniti da un sistema di pesatura interno di bordo, ai fini della rapida individuazione delle frodi.

5. Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ).


Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 165/2014.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

1) «tachigrafo digitale» o «tachigrafo di prima generazione», un tachigrafo digitale diverso da un tachigrafo intelligente;

2) «dispositivo esterno del GNSS», un dispositivo comprendente il ricevitore GNSS, quando l'unità elettronica di bordo non è un'unità singola, nonché gli altri componenti necessari per proteggere la comunicazione dei dati sulla posizione al resto dell'unità elettronica di bordo;

3) «fascicolo informativo», il fascicolo completo, in forma elettronica o cartacea, contenente tutte le informazioni fornite dal fabbricante o dal suo mandatario all’autorità di omologazione ai fini dell’omologazione di un tachigrafo o di un suo componente, compresi i certificati di cui all’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 165/2014, i risultati delle prove di cui all’allegato IC del presente regolamento, nonché disegni, fotografie e altri documenti pertinenti;

4) «fascicolo di omologazione», il fascicolo informativo, in formato elettronico o cartaceo, più i documenti aggiunti dall'autorità di omologazione al fascicolo informativo nello svolgimento delle proprie funzioni, compresa la scheda di omologazione CE del tachigrafo o di un suo componente aggiunta alla fine della procedura di omologazione;

5) «indice del fascicolo di omologazione», il documento in cui è elencato il contenuto numerato del fascicolo di omologazione, che ne identifica tutte le parti pertinenti. Il formato di tale documento distingue le fasi successive della procedura di omologazione CE, incluse le date delle revisioni e degli aggiornamenti del fascicolo;

6) «dispositivo di diagnosi precoce remota», le dotazioni dell'unità elettronica di bordo utilizzate per svolgere controlli su strada mirati;

7) «tachigrafo intelligente» o «tachigrafo di seconda generazione», un tachigrafo digitale conforme agli articoli 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 165/2014, nonché all’allegato IC del presente regolamento;

8) «componente del tachigrafo», uno dei seguenti elementi: l’unità elettronica di bordo, il sensore di movimento, il foglio di registrazione, il dispositivo esterno del GNSS e il dispositivo esterno di diagnosi precoce remota;

9) «autorità di omologazione», l'autorità di uno Stato membro preposta all'omologazione del tachigrafo o dei suoi componenti, alla procedura di autorizzazione, al rilascio e, se del caso, alla revoca delle schede di omologazione, che agisce in qualità di punto di contatto per le autorità di omologazione degli altri Stati membri e che garantisce che i fabbricanti adempiano i loro obblighi relativamente alla conformità alle prescrizioni del presente regolamento;

10) «unità elettronica di bordo», il tachigrafo escluso il sensore di movimento e i cavi che collegano il sensore di movimento.

Può trattarsi di un’unità singola o di più unità dislocate nel veicolo e comprende un’unità di elaborazione, una memoria di dati, una funzione di misurazione del tempo, due dispositivi di interfaccia per carte intelligenti (smart card) per il conducente e il secondo conducente, una stampante, un dispositivo di visualizzazione, connettori e dispositivi per l’immissione dei dati da parte dell’utilizzatore, un ricevitore GNSS e un dispositivo di comunicazione remota.

L’unità elettronica di bordo può essere costituita dai seguenti componenti soggetti a omologazione:

— unità elettronica di bordo come componente singolo (comprendente il ricevitore GNSS e il dispositivo di comunicazione remota);

— corpo centrale dell’unità elettronica di bordo (comprendente il dispositivo di comunicazione remota) e dispositivo GNSS esterno;

— corpo centrale dell’unità elettronica di bordo (comprendente il ricevitore GNSS) e dispositivo esterno di comunicazione remota;

— corpo centrale dell’unità elettronica di bordo, ricevitore GNSS esterno e dispositivo esterno di comunicazione remota.

Se l’unità elettronica di bordo è costituita da più unità dislocate nel veicolo, il suo corpo centrale è costituito dall’unità che contiene l’unità di elaborazione, la memoria di dati e la funzione di misurazione del tempo.

Per «unità elettronica di bordo (VU)» si può intendere sia «unità elettronica di bordo», sia «corpo centrale dell’unità elettronica di bordo».


Articolo 3

Servizi basati sulla localizzazione

1. I fabbricanti garantiscono la compatibilità dei tachigrafi intelligenti con i servizi di posizionamento offerti dai sistemi Galileo e EGNOS (il servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria).

2. Oltre ai sistemi di cui al paragrafo 1, i fabbricanti possono anche scegliere di assicurare la compatibilità con altri sistemi di navigazione satellitare.


Articolo 4

Procedura di omologazione di un tachigrafo e dei componenti di un tachigrafo

1. Il fabbricante o il suo mandatario presenta una domanda di omologazione di un tachigrafo o di uno dei suoi componenti o di un gruppo di componenti alle autorità di omologazione designate da ciascuno Stato membro. Tale domanda consiste in un fascicolo informativo contenente le informazioni relative a ciascuno dei componenti interessati, comprese, se del caso, le schede di omologazione di altri componenti necessari per completare il tachigrafo, nonché ogni altro documento pertinente.

2. Uno Stato membro rilascia l'omologazione per i tachigrafi, i componenti o i gruppi di componenti conformi alle prescrizioni amministrative e tecniche di cui all'articolo 1, paragrafo 2 o 3, secondo i casi. In tal caso l'autorità di omologazione rilascia al richiedente una scheda di omologazione conforme al modello di cui all'allegato II del presente regolamento.

3. L'autorità di omologazione può chiedere al fabbricante o al suo mandatario di fornire ulteriori informazioni.

4. Il fabbricante o il suo mandatario mette a disposizione delle autorità di omologazione, nonché degli organismi responsabili del rilascio dei certificati di cui all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 165/2014, tutti i tachigrafi o i relativi componenti necessari a garantire lo svolgimento soddisfacente della procedura di omologazione.

5. Qualora il fabbricante o il suo mandatario chieda l'omologazione di determinati componenti o gruppi di componenti di un tachigrafo, egli fornisce alle autorità di omologazione gli altri componenti, già omologati, nonché le altre parti necessarie per la costruzione del tachigrafo completo, al fine di consentire loro di effettuare le prove necessarie.


Articolo 5

Modifiche delle omologazioni

1. Il fabbricante o il suo mandatario informa senza indugio le autorità di omologazione che hanno rilasciato l'omologazione iniziale, in merito alle eventuali modifiche del software o dell'hardware del tachigrafo o della natura dei materiali usati per la sua fabbricazione che sono registrati nel fascicolo informativo e presenta una domanda di modifica dell'omologazione.

2. Le autorità di omologazione possono rivedere o estendere un'omologazione esistente oppure rilasciare una nuova omologazione, secondo la natura e le caratteristiche delle modifiche.

Si procede a una «revisione» quando l'autorità di omologazione ritiene che le modifiche del software o dell'hardware del tachigrafo o della natura dei materiali usati per la sua fabbricazione siano di lieve entità. In tali casi, l'autorità di omologazione rilascia i documenti rivisti del fascicolo informativo, precisando la natura delle modifiche apportate e la data della loro approvazione. Una versione aggiornata del fascicolo informativo in una forma consolidata, accompagnata da una descrizione dettagliata delle modifiche apportate, è sufficiente a soddisfare questa prescrizione.

Si procede a un'«estensione» quando l'autorità di omologazione ritiene che le modifiche del software o dell'hardware del tachigrafo o della natura dei materiali usati per la sua fabbricazione siano sostanziali. In tali casi, l'autorità di omologazione può ritenere necessario che siano effettuate nuove prove e ne informa il fabbricante o il suo mandatario. Se i risultati di tali prove sono soddisfacenti, l'autorità di omologazione rilascia una scheda di omologazione rivista recante un numero che identifica l'estensione rilasciata. La scheda di omologazione riporta il motivo dell'estensione e la data del rilascio.

3. L'indice del fascicolo informativo indica la data dell'ultima estensione o dell'ultima revisione dell'omologazione o la data dell'ultimo consolidamento della versione aggiornata dell'omologazione.

4. Una nuova omologazione è necessaria quando le modifiche richieste del tachigrafo omologato o dei suoi componenti comporterebbero il rilascio di un nuovo certificato di sicurezza o di interoperabilità.


Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 2 marzo 2016.

Tuttavia, l’allegato IC si applica a decorrere dal 15 giugno 2019, ad eccezione dell’appendice 16, la quale si applica a decorrere dal 2 marzo 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



( 1 ) Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8).

( 2 ) Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62).


ALLEGATO IC
al REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/799 DELLA COMMISSIONE
del 18 marzo 2016


Nonostante il costante impegno profuso nel riportare le norme emanate ed aggiornandole costantemente, si rinivia il lettore all'organo ufficiale emittente della norma medesima, non essendo i curatori del presente portale o gli autori responsabili di eventuali refusi o errori.

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