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Sentenza Cass Civile, sezione seconda, numero 8642 del 07/05/2020

Giurisprudenza

A cura di Palumbo Salvatore

  La sezione II della Corte di Cassazione Civile depositata il 7 maggio 2019 afferma che nessuna norma impone ad un Comune di dover procedere, per il corretto espletamento della notifica di un verbale di violazione al C.d.S., all'acquisizione dei dati del domicilio di un legale contravvenzionato attraverso utilizzazione di dati estrapolabili dall'albo professionale, anche se la ricerca dei dati del destinatario dovesse costringere l'Amministrazione a procedere alla rinotifica del verbale

Inserita il 25/05/2020


Corte di Cassazione Civile - Sezione II, Sentenza n. 8642 del 07/05/2020
Circolazione Stradale - Art. 201 del Codice della Strada - Notificazione delle violazioni - Acquisizione dei dati del destinatario - Modalità - Nessuna norma impone ad un Comune di dover procedere, per il corretto espletamento della notifica di un verbale di violazione al C.d.S., all'acquisizione dei dati del domicilio di un legale contravvenzionato attraverso utilizzazione di dati estrapolabili dall'albo professionale.


FATTI DI CAUSA

A. G. ricorre, con atto basato su un unico motivo, avverso la sentenza del Tribunale di F., n. 232/2017. Con tale decisione, rigettato l'appello principale interposto dall'odierno ricorrente e relativo alle sole spese di lite, compensate in primo grado, veniva respinta - in accoglimento dell'appello incidentale interposto dal Comune di F. - l'opposizione originariamente spiegata dall'A. avverso verbale di accertamento di infrazione al Codice della Strada di cui in atti.

Nel primo grado del giudizio, il Giudice di Pace di F. aveva ritenuto la tardività della notifica del verbale di accertamento della contestata infrazione stradale, tardività - viceversa - esclusa dal Giudice di appello, che riteneva la decorrenza del termine ex art. 201 C.d.S. dalla acquisizione, da parte della P.A., di risultanze anagrafiche più precise a fronte della insufficiente determinazione dell'indirizzo del sanzionato.

Il ricorso viene deciso ai sensi dell'art. 375 c.p.c., u.c. con ordinanza in camera di consiglio non essendo stata rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.


RAGIONI DELLA DECISIONE

1. - Con l'unico motivo del ricorso si censura - senza indicazione alcuna di parametro normativo processuale - la "violazione dell'art. 201 C.d.S." con specifico riferimento alla decorrenza del termine di giorni novanta previsto dalla medesima norma.

Il motivo, proposto, peraltro, in assenza della dovuta indicazione del detto parametro, non può essere accolto. Nessuna norma impone, infatti, ad un Comune di dover procedere - al fine del corretto espletamento della notifica di verbale di violazione al C.d.S. - alla acquisizione dei dati del domicilio di un legale contravvenzionato attraverso utilizzazione di dati estrapolabili dall'albo professionale.

Per di più la conoscenza della qualifica professionale del contravvenzionato sarebbe, in via generale, conoscibile - come nell'ipotesi - ex post, come nella fatticispecie, e non certo attraverso la sola acquisizione del nominativo presso l'indirizzo risultante al P.R.A..

Va, quindi, del tutto esclusa la fondatezza del ricorso sotto il profilo dell'obbligo di ricorrere ad altre fonti di acquisizione dei dati (influenti, secondo il ricorrente, nella prospettiva della tardività della notifica del verbale di contravvenzione) dopo la conoscenza della irreperibilità del contravvenzionato.

Ben poteva, dunque, l'Amministrazione procedere alla rinotifica del verbale (avvenuta nella fattispecie tempestivamente ovvero il 10/6/2012) dopo l'acquisizione dei dati del domicilio del 12/3/2012.

Irrilevante a tal proposito ed a differenza di quanto subordinatamente prospettato in ricorso (a pag. 3) è poi la successiva data (26/6) della consegna e ricezione del plico con il verbale notificato.

Il motivo è, quindi, infondato e va respinto.

2. - Il ricorso deve, dunque, essere rigettato.

3. - Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, se dovuto.


P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2020.



Nonostante il costante impegno profuso nel riportare il testo della sentenza, si rinivia il lettore all'organo ufficiale emittente della sentenza medesima, non essendo i curatori del presente portale o gli autori responsabili di eventuali refusi o errori.
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