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a) alle imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli o con insiemi di veicoli accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 3,5 tonnellate. Tuttavia, gli Stati membri possono diminuire tale soglia per la totalità o per una parte delle categorie di trasporto su strada;
b) alle imprese che effettuano esclusivamente trasporti di persone su strada a fini non commerciali o che non esercitano la professione di trasportatore di persone su strada come attività principale;
c) alle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada esclusivamente con veicoli a motore la cui velocità massima autorizzata non superi i 40 km/h.
a) della natura della merce trasportata; ovvero
b) della brevità dei percorsi
a) hanno una sede effettiva e stabile in uno Stato membro;
b) sono onorabili;
c) possiedono un’adeguata idoneità finanziaria; e
d) possiedono l’idoneità professionale richiesta.
a) diriga effettivamente e continuativamente le attività di trasporto dell’impresa;
b) abbia un vero legame con l’impresa, essendo per esempio dipendente, direttore, proprietario o azionista, o l’amministri o, se l’impresa è una persona fisica, sia questa persona; e
c) sia residente nella Comunità.
a) indichi una persona fisica residente nella Comunità che soddisfi i requisiti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e d), e che sia abilitata, per contratto, ad esercitare le funzioni di gestore dei trasporti per conto dell’impresa;
b) il contratto che lega l’impresa alla persona di cui alla lettera a) precisi i compiti che questa deve svolgere effettivamente e continuativamente e indichi le sue responsabilità in qualità di gestore dei trasporti. I compiti da precisare sono in particolare quelli riguardanti la gestione della manutenzione dei veicoli, la verifica dei contratti e dei documenti di trasporto, la contabilità di base, la distribuzione dei carichi e dei servizi ai conducenti e ai veicoli e la verifica delle procedure di sicurezza;
c) la persona di cui alla lettera a) possa dirigere, in qualità di gestore dei trasporti, le attività di trasporto di un massimo di quattro imprese diverse esercitate con un parco complessivo comprendente al massimo cinquanta veicoli. Gli Stati membri possono decidere di ridurre il numero di imprese e/o le dimensioni del parco complessivo di veicoli che tale persona può gestire; e
d) la persona di cui alla lettera a) svolga i compiti precisati solo nell’interesse dell’impresa e le sue responsabilità siano esercitate indipendentemente da qualsiasi impresa per cui l’impresa svolge attività di trasporto.
a) dispone di una sede situata in tale Stato membro dotata di locali in cui conserva i suoi documenti principali, in particolare i documenti contabili, i documenti di gestione del personale, i documenti contenenti dati relativi ai tempi di guida e di riposo e qualsiasi altra documentazione cui l’autorità competente deve poter accedere per la verifica delle condizioni stabilite dal presente regolamento. Gli Stati membri possono esigere che anche altri documenti siano tenuti a disposizione in qualsiasi momento nei locali delle sedi situate sul loro territorio;
b) una volta concessa un’autorizzazione, dispone di uno o più veicoli immatricolati o messi altrimenti in circolazione in conformità della normativa dello Stato membro in questione, posseduti a titolo di proprietà o ad altro titolo, per esempio in virtù di un contratto di vendita a rate, di un contratto di noleggio o di un contratto di leasing;
c) svolge in modo efficace e continuativo, con l’ausilio delle attrezzature amministrative necessarie e delle attrezzature e strutture tecniche appropriate, le sue attività concernenti i veicoli di cui alla lettera b) presso una sede operativa situata nello Stato membro in questione.
a) non sussistano validi motivi che inducano a mettere in dubbio l’onorabilità del gestore dei trasporti o dell’impresa di trasporti, come condanne o sanzioni per eventuali infrazioni gravi della normativa nazionale in vigore nei seguenti settori:
i) diritto commerciale;
ii) legislazione in materia fallimentare;
iii) condizioni di retribuzione e di lavoro della professione;
iv) circolazione stradale;
v) responsabilità professionale;
vi) traffico di esseri umani o di droga; e che
b) il gestore dei trasporti o l’impresa di trasporti non siano stati oggetto in uno o più Stati membri di grave condanna penale o di sanzione per infrazione grave della normativa comunitaria riguardante in particolare:
i) i tempi di guida e di riposo dei conducenti, l’orario di lavoro, l’installazione e l’utilizzo di apparecchi di controllo;
ii) i pesi massimi e le dimensioni massime dei veicoli commerciali nel traffico internazionale;
iii) la qualificazione iniziale e la formazione continua dei conducenti;
iv) l’idoneità a viaggiare su strada dei veicoli commerciali, compreso il controllo tecnico obbligatorio dei veicoli a motore;
v) l’accesso al mercato del trasporto internazionale di merci su strada ovvero l’accesso al mercato del trasporto di persone su strada;
vi) la sicurezza del trasporto di merci pericolose su strada;
vii) l’installazione e l’uso di limitatori di velocità per determinate categorie di veicoli;
viii) le patenti di guida;
ix) l’accesso alla professione;
x) il trasporto degli animali.
a) qualora siano state inflitte al gestore dei trasporti o all’impresa di trasporti in uno o più Stati membri una condanna o una sanzione per una delle infrazioni più gravi della normativa comunitaria stabilite all’allegato IV, l’autorità competente dello Stato membro di stabilimento avvia in modo appropriato e tempestivo una procedura amministrativa debitamente espletata, che includa, se del caso, un controllo nei locali dell’impresa in questione.
b) la Commissione stila un elenco di categorie, tipi e livelli di gravità delle infrazioni gravi della normativa comunitaria che, oltre a quelli di cui all’allegato IV, possono comportare la perdita dell’onorabilità.
i) stabilisce le categorie e i tipi di infrazione che sono riscontrati con maggiore frequenza;
ii) definisce il livello di gravità delle infrazioni in base ai potenziali rischi per la vita o di lesioni gravi che esse comportano; e
iii) indica la frequenza del ripetersi dell’evento al di là della quale le infrazioni ripetute sono considerate più gravi, tenendo conto del numero di conducenti adibiti alle attività di trasporto dirette dal gestore dei trasporti.
a) istruire le domande presentate dalle imprese;
b) autorizzare l’esercizio della professione di trasportatore su strada, nonché sospendere o revocare le autorizzazioni rilasciate;
c) dichiarare una persona fisica inidonea a dirigere le attività di trasporto di un’impresa in qualità di gestore dei trasporti;
d) procedere ai controlli necessari per verificare se un’impresa soddisfi i requisiti di cui all’articolo 3.
a) un termine non superiore a sei mesi, prorogabile di tre mesi in caso di decesso o di incapacità fisica del gestore dei trasporti, per l’assunzione di un sostituto del gestore dei trasporti nel caso in cui il gestore dei trasporti non soddisfi più il requisito dell’onorabilità o dell’idoneità professionale;
b) un termine non superiore a sei mesi nel caso in cui l’impresa debba regolarizzare la propria situazione fornendo la prova di disporre di una sede effettiva e stabile;
c) un termine non superiore a sei mesi nel caso in cui il requisito dell’idoneità finanziaria non sia soddisfatto, affinché l’impresa possa dimostrare che tale requisito sarà nuovamente soddisfatto in via permanente.
a) denominazione e forma giuridica dell’impresa;
b) indirizzo della sede;
c) nome dei gestori dei trasporti designati per l’adempimento dei requisiti di onorabilità e di idoneità professionale e, se del caso, nome di un rappresentante legale;
d) tipo di autorizzazione, numero di veicoli oggetto dell’autorizzazione e, se del caso, numero di serie della licenza comunitaria e delle copie certificate;
e) numero, categoria e tipo di infrazioni gravi di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), che hanno dato luogo a una condanna o a una sanzione negli ultimi due anni;
f) nome delle persone dichiarate inidonee a dirigere le attività di trasporto di un’impresa finché non sia stata ripristinata l’onorabilità di dette persone ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, e misure di riabilitazione applicabili.
a) ogni soggetto sia informato ogni qual volta si registrino o si preveda di trasmettere a terzi i dati che lo riguardano. L’informazione indica l’identità dell’autorità responsabile del trattamento dei dati, il tipo dei dati trattati e le relative ragioni;
b) ogni soggetto abbia diritto di accesso ai dati che lo riguardano detenuti dall’autorità responsabile del trattamento di tali dati. Tale diritto è esercitabile senza limitazioni, a intervalli ragionevoli e senza ritardi o spese eccessive per il richiedente;
c) ogni soggetto abbia il diritto di ottenere la rettifica, la cancellazione o il blocco di dati incompleti o inesatti che lo riguardano;
d) ogni soggetto abbia il diritto di opporsi, per ragioni legittime e cogenti, al trattamento dei dati che lo riguardano. In caso di opposizione giustificata, tali dati non possono più essere oggetto di trattamento;
e) le imprese rispettino, se del caso, le disposizioni relative alla protezione dei dati personali.
a) un quadro d’insieme del settore in relazione all’onorabilità, all’idoneità finanziaria e all’idoneità professionale;
b) il numero, per anno e per tipo, delle autorizzazioni rilasciate, sospese e ritirate, il numero di dichiarazioni di inidoneità e le relative motivazioni;
c) il numero degli attestati di idoneità professionale rilasciati ogni anno;
d) le statistiche di base sui registri elettronici nazionali e il loro uso da parte delle autorità competenti; e
e) un quadro d’insieme degli scambi di informazioni con altri Stati membri in applicazione dell’articolo 18, paragrafo 2, comprendente in particolare il numero annuo di infrazioni accertate notificate ad altri Stati membri e il numero delle risposte ricevute, nonché il numero annuo delle domande e risposte ricevute in applicazione dell’articolo 18, paragrafo 3.