Nota Orientativa n. 8 - Tachigrafo

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Nota Orientativa n. 8

Legislazione

A cura di Palumbo Salvatore

La Nota Orientativa n. 8 esamina le situazioni in cui è consentita la guida di un veicolo che rientra nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 561/2006 senza inserire nell'apparecchio di registrazione tachigrafo digitale la carta tachigrafica del conducente, richiamando espressamente le modalità e le tempistiche per il rilascio di una nuova carta tachigrafica del conducente contenute nell'articolo 29 del Regolamento (UE) n. 165/2014.
Nella circostanza, il  sopra citato articolo stabilisce che in caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carta tachigrafica del conducente, quest'ultimo deve richiederne, entro sette giorni di calendario, la sua sostituzione presso le autorità competenti dello Stato membro della sua residenza normale i quali provvederanno a fornire una carta tachigrafica sostitutiva entro otto giorni lavorativi dal momento della ricezione della richiesta.
Nell'attesa il conducente può continuare a guidare senza la carta tachigrafica personale per un massimo di quindici giorni di calendario, o per un periodo più lungo, qualora sia indispensabile riportare il veicolo presso la sua sede.

Inserito il 09/04/2020

DISPOSIZIONI IN MATERIA SOCIALE NEL DETTORE DEI TRASPORTI SU STRADA
Regolamento (CE) n. 561/2006, direttiva 2006/22/CE, regolamento (UE) n. 165/2014


NOTA ORIENTATIVA 8


Questione: Situazioni eccezionali in cui è consentita la guida senza carta del conducente.

Articolo: Articolo 29 del regolamento (UE) n. 165/2014 (articolo 16 del regolamento 3821/85 abrogato) e articolo 13, paragrafo 3, dell'allegato A dell'Accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR)

Approccio da seguire:

L'articolo 29 del regolamento (UE) n. 165/2014 stabilisce che in caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carta del conducente, il conducente deve chiederne, entro sette giorni di calendario, la sostituzione presso le autorità competenti dello Stato membro della sua residenza normale. Tali autorità forniscono una carta sostitutiva entro otto giorni lavorativi (1) dal momento della ricezione di una domanda circostanziata a tale scopo. In tali circostanze, il conducente può continuare a guidare senza la carta personale per un massimo di quindici giorni di calendario, o per un periodo più lungo, ove ciò sia indispensabile per riportare il veicolo alla sua sede, a condizione che il conducente possa provare l'impossibilità di esibire o di utilizzare la carta personale durante tale periodo. Tale prova può essere costituita da una relazione di polizia sulla carta smarrita o rubata, una dichiarazione formale alle autorità competenti o la conferma della presentazione della richiesta di sostituzione di una carta. Anche se il periodo di quindici giorni di calendario può essere superato, qualora una domanda per la sostituzione di una carta del conducente venga presentata alla fine del periodo di sette giorni di calendario e successivamente le autorità competenti forniscano la carta sostitutiva alla scadenza alla fine del periodo di otto giorni lavorativi, ciò non modifica il periodo di quindici giorni di calendario previsto all'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 165/2014 in cui il conducente può continuare a guidare senza la carta personale, o per un periodo più lungo, ove ciò sia indispensabile per riportare il veicolo alla sua sede.

È ammesso che un conducente che sta tornando alla sede dell'impresa di trasporto a seguito di un viaggio durante il quale la sua carta del conducente si sia deteriorata, non funzioni correttamente o sia stata smarrita o rubata, possa essere autorizzato a continuare a guidare senza la carta del conducente durante eventuali altre missioni entro quindici giorni di calendario, o per un periodo più lungo, se ciò fosse indispensabile per riportare il veicolo alla sede, come previsto dall'articolo 29 del regolamento (UE) n. 165/2014, soltanto se il conducente richiede l'emissione di una nuova carta all'autorità competente, entro il termine legittimo di sette giorni di calendario, in modo da essere in grado di dimostrare da quel momento in poi che attende il rilascio di una carta sostitutiva.

Tale conclusione deriva dalle suddette disposizioni e anche dall'idea che la continuità delle operazioni dell'impresa di trasporto non deve essere colpita in modo sproporzionato, a condizione che siano rispettate tutte le altre garanzie (come i documenti stampati e registrazioni manuali) specifiche per la guida senza carta del conducente.



(1) Il termine di otto giorni lavorativi per fornire una carta sostitutiva si applicherà a decorrere dal 2 marzo 2016. Fino a quel momento si applica l'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3821/85 che stabilisce che l'autorità fornisce una carta sostitutiva entro cinque giorni lavorativi dal momento in cui riceve una domanda circostanziata a tale scopo.



Nonostante il costante impegno profuso nel riportare le norme emanate ed aggiornandole costantemente, si rinivia il lettore all'organo ufficiale emittente della norma medesima, non essendo i curatori del presente portale o gli autori responsabili di eventuali refusi o errori.

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