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Nota Orientativa n. 7

Legislazione

A cura di Palumbo Salvatore

La Nota Orientativa n. 7 si sofferma in maniera dettagliata sul significato di "arco di 24 ore" in relazione al nuovo periodo di riposo giornaliero deve essere effettuato nell'arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo, sia esso giornaliero o settimanale a prescindere se regolare oppure ridotto.
A tale proposito, la presente Nota Orientativa precisa che il successivo arco di 24 ore comincia dal momento in cui il conducente di un veicolo che rientra nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 561/2006 termina di effettuare un periodo di riposo giornaliero o settimanale avente una durata minima legale effettuata nell'arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo.
A titolo puramente indicativo, la stessa Nota Orientativa riporta 5 esempi di calcolo di arco di 24 ore.

Inserito il 08/04/2020

LEGISLAZIONE SOCIALE NEL SETTORE DEI TRASPORTI SU STRADA
Regolamento (CE) n. 561/2006, direttiva 2006/22/CE, regolamento (UE) n. 165/2014


NOTA ORIENTATIVA 7


Questione: Significato di "arco di 24 ore".

Articolo: articolo 8, paragrafi 2 e 5, del regolamento (CE) n. 561/2006

Approccio da seguire:

A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento un nuovo periodo di riposo giornaliero deve essere effettuato nell'arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo (periodo di riposo regolare oppure periodo di riposo giornaliero o settimanale ridotto). Il successivo arco di 24 ore comincia dal momento in cui termina l'effettuazione di un periodo di riposo giornaliero o settimanale "qualificabile come tale". Per periodo di riposo "qualificabile come tale" si intende un periodo di riposo di durata minima legale effettuato nell'arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo qualificabile come tale. Tale periodo di riposo qualificabile come tale può aver termine dopo l'arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo se la sua durata totale è superiore al minimo prescritto dalla normativa.

Al fine di determinare il rispetto delle disposizioni in materia di tempi di riposo giornaliero, i soggetti preposti ai controlli dovrebbero prendere in esame tutti gli archi di 24 ore successivi a un periodo di riposo giornaliero o settimanale qualificabile come tale.

Si raccomanda ai soggetti preposti ai controlli, nel caso di periodi di attività successivi a un periodo di riposo giornaliero o settimanale qualificabile come tale, durante i quali i conducenti non effettuano un periodo di riposo giornaliero qualificabile come tale:

1. di suddividere i suddetti periodi di attività in archi consecutivi di 24 ore, a partire dalla fine dell'ultimo periodo di riposo giornaliero o settimanale qualificabile come tale,

e

2. di applicare le disposizioni in materia di periodi di riposo giornalieri a ciascuno di questi periodi di riferimento di 24 ore.

Se la fine di un siffatto arco di 24 ore cade in un periodo di riposo in corso, che non è un periodo di riposo qualificabile come tale in quanto la sua durata minima legale non è stata completata entro l'arco di 24 ore, ma continua nel successivo arco di 24 ore e raggiunge in un momento successivo la durata minima prescritta, il calcolo del successivo arco di 24 ore inizia dal momento in cui un conducente termina il suo periodo di riposo di durata complessiva di almeno 9/11 ore o più e riprende il suo periodo di lavoro giornaliero.

Allorché è individuato un periodo di riposo giornaliero o settimanale qualificabile come tale, l'esame del successivo arco di 24 ore inizia dalla fine di tale periodo di riposo giornaliero o settimanale qualificabile come tale (dalla fine del pertinente periodo di riposo se il periodo di riposo effettuato è in realtà più lungo del periodo di tempo minimo previsto).

Questo metodo di calcolo dovrebbe consentire alle autorità preposte ai controlli di individuare e sanzionare tutte le violazioni delle disposizioni in materia di riposo giornaliero commesse in ciascun arco di 24 ore.

Per i conducenti in caso di multipresenza dovrebbe essere utilizzato un metodo di calcolo analogo, sostituendo l'arco di riferimento di 24 ore con un arco di 30 ore, come stabilito all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento.

Esempio 1


1 violazione in materia di riposo giornaliero

Ai sensi della nota orientativa 7 - Si raccomanda ai soggetti preposti ai controlli, nel caso di periodi di attività successivi a un periodo di riposo giornaliero o settimanale qualificabile come tale, durante i quali i conducenti non effettuano un periodo di riposo giornaliero qualificabile come tale:

1. di suddividere i suddetti periodi di attività in archi consecutivi di 24 ore, a partire dalla fine dell'ultimo periodo di riposo giornaliero o settimanale qualificabile come tale,

e

2. di applicare le disposizioni in materia di periodi di riposo giornalieri a ciascuno di questi periodi di riferimento di 24 ore.
Il nuovo arco di 24 ore inizia alle ore 24.00.

Esempio 2


1 violazione in materia di riposo giornaliero

Ai sensi della nota orientativa 7 - Si raccomanda ai soggetti preposti ai controlli, nel caso di periodi di attività successivi a un periodo di riposo giornaliero o settimanale qualificabile come tale, durante i quali i conducenti non effettuano un periodo di riposo giornaliero qualificabile come tale:

1. di suddividere i suddetti periodi di attività in archi consecutivi di 24 ore, a partire dalla fine dell'ultimo periodo di riposo giornaliero o settimanale qualificabile come tale,

e

2. di applicare le disposizioni in materia di periodi di riposo giornalieri a ciascuno di questi periodi di riferimento di 24 ore.

La fine dell'arco di 24 ore cade nel periodo di riposo in corso, che non è un periodo di riposo qualificabile come tale in quanto la sua durata minima legale non è stata completata entro l'arco di 24 ore. Non si tratta neppure di un riposo giornaliero della durata prescritta. A tal fine, il nuovo arco di 24 ore inizia alle ore 24.00.

Esempio 3


1 violazione in materia di riposo giornaliero

Ai sensi della nota orientativa 7 - La fine dell'arco di 24 ore cade in un periodo di riposo in corso, che non è un periodo di riposo qualificabile come tale in quanto la sua durata minima legale non è stata completata entro l'arco di 24 ore, ma continua nel successivo arco di 24 ore e raggiunge in un momento successivo la durata minima prescritta, pertanto il calcolo del successivo arco di 24 ore inizia dal momento in cui un conducente termina il suo periodo di riposo di durata complessiva di almeno 9/11 ore o più e riprende il suo periodo di lavoro giornaliero. A tal fine, il nuovo arco di 24 ore inizia alle ore 3.00.

Esempio 4



Esempio 5 - Multipresenza



Gli esempi di cui sopra sono forniti esclusivamente al fine di visualizzare le modalità di individuazione delle violazioni delle disposizioni in materia di riposo giornaliero sulla base di un periodo di riferimento di 24 ore.



Nonostante il costante impegno profuso nel riportare le norme emanate ed aggiornandole costantemente, si rinivia il lettore all'organo ufficiale emittente della norma medesima, non essendo i curatori del presente portale o gli autori responsabili di eventuali refusi o errori.

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