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Nota di Chiarimento n. 6

Legislazione

A cura di Palumbo Salvatore

Il Chiarimento della Commissione n. 6 conferma che ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 561/2006 ciascuno Stato membro ha la possibilità di concedere, un'esenzione temporanea dall'applicazione delle disposizioni del Regolamento per un periodo massimo di 30 giorni in circostanze eccezionali urgenti, previa immediata notifica alla Commissione.
Qualora persistano le conseguenze di tali circostanze eccezionali per un periodo superiore a 30 giorni, lo Stato membro può chiedere, a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, un'autorizzazione della Commissione per un'ulteriore proroga dell'esenzione temporanea.

Inserito il 17/04/2020

Regolamento (CE) n. 561/2006


CHIARIMENTO DELLA COMMISSIONE 6
- Eccezioni temporanee in circostanze eccezionali urgenti -


Articolo: 14 (2).

Chiarimento:
Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, ciascuno Stato membro ha la possibilità di concedere, in casi urgenti, un'esenzione temporanea dall'applicazione delle disposizioni del Regolamento per un periodo massimo di 30 giorni. Questo fatto dovrebbe essere immediatamente notificato alla Commissione.

Questo articolo ha lo scopo di consentire agli Stati membri di affrontare situazioni di improvvise circostanze eccezionali che sono inevitabili e che potrebbero non essere previste, laddove inaspettatamente diventa impossibile applicare le disposizioni del Regolamento nella loro interezza per un breve periodo di tempo.

Qualora persistano le conseguenze di tali circostanze eccezionali, rendendo impossibile il rispetto delle disposizioni del Regolamento per un periodo superiore a 30 giorni, uno Stato membro può chiedere, a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, un'autorizzazione della Commissione per un'ulteriore proroga dell'esenzione temporanea dall'applicazione di alcune disposizioni del Regolamento.


NOTA BENE: La presente nota illustra le opinioni dei servizi della Commissione sull'attuazione e l'applicazione di alcune norme del Regolamento (CE) n. 561/2006 sull'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada. Va notato che, in ogni caso, l'interpretazione del diritto dell'Unione è in definitiva il ruolo della Corte di giustizia europea



Nonostante il costante impegno profuso nel riportare le norme emanate già tradotte ed aggiornandole costantemente, si rinivia il lettore all'organo ufficiale emittente della norma originale in lingua inglese, non essendo i curatori del presente portale o gli autori responsabili di eventuali refusi o errori.


Regulation (EC) No 561/2006


COMMISSION CLARIFICATION 5
- Temporary exceptions in urgent exceptional circumstances -


Article: 14 (2).

Clarification:
According to article 14 (2), each Member State has a possibility to grant, in urgent cases, a temporary exemption from the application of the Regulation's provisions for a period of maximum 30 days. This fact should be immediately notified to the Commission.

This Article is designed to enable Member States to deal with situations of sudden exceptional circumstances that are unavoidable and may not be anticipated, where it unexpectedly becomes impossible to apply the Regulation's provisions in their entirety for a short period of time.

Should the consequences of such exceptional circumstances persist, making the compliance with the Regulation's provisions impossible for a longer period than 30 days, a Member State may request, in accordance with Article 14 (1) for an authorisation from the Commission for further extension of the temporary relaxation from the application of certain provisions of the Regulation.


DISCLAIMER: The present note sets out the Commission services views on implementation and application of certain rules of Regulation (EC) No 561/2006 on the harmonisation of certain social legislation relating to road transport. It should be noted that, in any event, interpretation of Union law is ultimately the role of the European Court of Justice

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