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Le interruzioni della guida parte 1 - Definizione e svolgimento


A cura di Palumbo Salvatore

La prima parte dell'approfondimento dedicato alle interruzioni della guida relativo alla definizione ed allo svolgimento delle attività del conducente nel rispetto della normativa indicata nel Regolamento (CE) n. 561/2006.

Le interruzioni della guida durante le attività del conducente
Parte 1
Definizione e svolgimento

Norma di riferimento:
Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006
relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio
(GU L 102 del 11.4.2006, pag. 1)

Inserito il 06/03/2020


 Secondo la definizione contenuta all'art. 4, lett. d), del Regolamento (CE) n. 561/2006, l'interruzione è "ogni periodo in cui il conducente non può guidare o svolgere altre mansioni e che serve unicamente al suo riposo".
 Secondo l'art. 7, periodo 1, del Regolamento (CE) n. 561/2006 "Dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza, il conducente osserva un'interruzione di almeno 45 minuti consecutivi, a meno che non inizi un periodo di riposo".

 Vale qui la pena di rammentare che nella definizione di "periodo di guida" contenuta nella lettera q) dell’art 4 del Regolamento (CE) n. 561/2006, si precisa che "Il periodo di guida può essere ininterrotto o frammentato". Per tale motivo il periodo di guida di quattro ore e mezza indicato nel sopracitato art. 7, periodo 1, del Regolamento (CE) n. 561/2006 non deve intendersi come "unico periodo di guida di quattro ore e mezza", ma come un periodo complessivo di guida, anche frammentato, pari a quattro ore e mezza.
Non deve, quindi, trarre in inganno l’interpretazione rigida della definizione contenuta nell’art. 7, periodo 1, del Regolamento (CE) n. 561/2006, secondo la quale il periodo di guida di quattro ore e mezza sembra debba essere ininterrotto.

 Appare tassativo che, durante l'interruzione, il conducente non può dedicarsi ad altre attività legate al sul lavoro (carico, scarico, pulizia, rifornimento, riparazioni e manutenzione del veicolo).
 Tale facoltà, infatti, è concessa al conducente solo durante il periodo di riposo (giornaliero o settimanale), inteso come "... ogni periodo ininterrotto durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo" (art. 4, lett. f), del Regolamento (CE) n. 561/2006.

 Le interruzioni durante la guida sono regolate, dal punto di vista del precetto, dall'art. 7 del Regolamento (CE) n. 561/2006 il quale recita che "Dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza, il conducente osserva un'interruzione di almeno 45 minuti consecutivi, a meno che non inizi un periodo di riposo.".
 Per "periodo di guida di quattro ore e mezza" non deve intendersi un "periodo ininterrotto di guida di quattro ore e mezza", ma devono intendersi tutti i periodi di guida effettuati dal conducente che, sommati, totalizzano un periodo di quattro ore e mezza, anche se intervallati da altre attività quali, ad esempio:
 - altro tempo di lavoro (martelletti incrociati);
 - altre mansioni (quadrato barrato);
 - attività sconosciute (punto interrogativo);
 - "out of scope" e/o
 - riposi (lettino), naturalmente con intervalli:
    - inferiori ai 15 minuti o
    - inferiori ai 30 minuti, quando segue un precedente interruzione di almeno 15 minuti.




Nonostante il costante impegno profuso nel riportare le norme emanate ed aggiornandole costantemente, l'autore (o gli autori) declina (o declinano) ogni responsabilità per quanto sopra riportato, rinviando il lettore alla consultazione delle singole norme che trattano l'argomento.

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