Decreto Presidente Repubblica 16 settembre 1977, n. 783 - Tachigrafo

Tachigrafo.org
Vai ai contenuti

Menu principale:

Decreto Presidente Repubblica 16 settembre 1977, n. 783

Legislazione

A cura di Palumbo Salvatore

Il presente D.P.R. 783/1977 fornisce ulteriori norme di esecuzione della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, concernente istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada.

Testo inserito il 19/05/2020

DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1977, n. 783

Ulteriori norme di esecuzione della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, concernente istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada

(GU n. 296 del 29/10/1977)
Entrata in vigore dal: 13/11/1977


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
 Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, concernente istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada, modificata dalla legge 28 aprile 1975, n. 145, e con alcuni termini prorogati dal decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 6, convertito in legge con la legge 29 marzo 1976, n. 61, ed ulteriormente prorogati dal decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 851, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 21 febbraio 1977, n. 30;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, recante alcune norme di esecuzione della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni;
 Visto il testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, nonche' le loro successive modificazioni;
 Vista la legge 5 maggio 1976, n. 313, recante nuove norme sugli autoveicoli industriali;
 Visti i decreti del Ministro per i trasporti in data 10 giugno 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 157 del 16 giugno 1976, 26 novembre 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 326 del 7 dicembre 1976 e 28 aprile 1977, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 19 maggio 1977, concernenti adeguamento dei veicoli in circolazione alle norme contenute nella legge 5 maggio 1976, n. 313, ed a quelle contenute nella legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni;
 Visto l'art. 9-bis del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito in legge con modificazioni con la legge 30 novembre 1976, n. 786, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione;
 Considerato che si rende necessario emanare ulteriori norme di esecuzione della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, relative in particolare alle disposizioni del titolo II e dell'art. 62 della suindicata legge;
 Udito il parere del Consiglio di Stato;
 Sentito il Consiglio dei Ministri;
 Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:


(articolo unico)

 Sono approvate ulteriori norme di esecuzione della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, relative al titolo secondo e all'art. 62 della legge stessa, le quali vistate dal Ministro per i trasporti, sono annesse al presente decreto.

 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 settembre 1977

LEONE

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 ottobre 1977

Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 14



Ulteriori norme di esecuzione della legge 6 giugno 1974,
n. 298, e successive modificazioni


Art. 1.

Terminologia

 Nelle presenti norme di esecuzione:
a) con il termine "legge" non seguito da alcuna specificazione si intende la legge 6 giugno 1974 n. 298, modificata dalla legge 28 aprile 1975, n. 145, e con alcuni termini prorogati dal decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 6, convertito in legge con la legge 29 marzo 1976, n. 61, ed ulteriormente prorogati dal decreto-legge 23 dicembre 1976 n. 851, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 21 febbraio 1977 n. 30;
b) con il termine "albo" si intende l'albo provinciale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi;
c) con il termine "autorizzazione" si intende l'autorizzazione all'autotrasporto di cose per conto di terzi;
d) con il termine "licenza" si intende la licenza per l'autotrasporto di cose in conto proprio;
e) con il termine "ufficio provinciale M.C.T.C." si intende l'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.


Art. 2.

(Art. 30, comma primo, della legge)
Campo di applicazione della disciplina degli autotrasporti di cose

 L'autotrasporto di cose su strada puo' essere effettuato con i seguenti veicoli: motocarri, autocarri, motoveicoli ed autoveicoli per trasporti specifici di determinate cose, nonche' autotreni, autoarticolati, autosnodati, rimorchi e semirimorchi, adibiti a trasporti anche specifici di sole cose.
 L'autotrasporto di cose in conto proprio, puo' essere effettuato anche con autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose.
Sono altresi' soggetti alle disposizioni sull'autotrasporto di cose per conto di terzi i trattori stradali isolati destinati ai traini previsti dal comma terzo del paragrafo secondo del successivo art. 12.


Art. 3.

(Art. 30, comma secondo, della legge)
Esenzione dalla disciplina degli autotrasporti di cose

 Per ottenere l'esenzione dalla disciplina degli autotrasporti di cose degli autoveicoli di loro proprieta':
1) gli enti di cui alla lettera b) del comma secondo dello art. 30 della legge devono presentare al competente ufficio provinciale M.C.T.C. una dichiarazione redatta in duplice esemplare, dalla quale risulti che gli autoveicoli sono destinati esclusiva mente al trasporto di cose necessarie al soddisfacimento di esigenze di funzionamento interno dell'ente proprietario e non a trasporti connessi con l'espletamento di servizi pubblici. Un esemplare di tale dichiarazione, vidimato dal suddetto ufficio all'atto della immatricolazione, dovra' accompagnare il veicolo.
 In particolare non possono comunque considerarsi destinati al soddisfacimento delle esigenze interne degli enti suindicati i trasporti effettuati con autoveicoli per i servizi dell'acqua, del gas, dell'elettricita' e del latte, anche se gli autoveicoli sono di proprieta' degli enti stessi. Si considerano invece destinati al soddisfacimento di esigenze interne dei comuni i trasporti effettuati con autoveicoli di proprieta' di detti enti per il servizio di nettezza urbana.
2) le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati esteri devono presentare al competente ufficio provinciale M.C.T.C., tramite il Ministero degli affari esteri, che accertera' la sussistenza della condizione di reciprocita' di trattamento, ove prescritta, una dichiarazione, redatta in duplice esemplare, dalla quale risulti l'esclusiva destinazione degli autoveicoli al trasporto di cose necessarie all'esercizio delle loro funzioni.
 Un esemplare di tale dichiarazione vidimato dal competente ufficio provinciale M.C.T.C. dovra' accompagnare il veicolo.


Art. 4.

(Art. 31, lettera a), della legge)
Requisito della proprieta' dell'usufrutto ovvero dell'acquisto con patto di riservato dominio per i veicoli adibiti al trasporto di cose in conto proprio.

 Ai fini delle licenze, la proprieta' o l'usufrutto ovvero l'acquisto con patto di riservato dominio di veicoli da adibire al trasporto in conto proprio devono risultare dall'intestazione della relativa carta di circolazione ovvero, secondo i casi, da apposita annotazione sulla carta stessa effettuata dall'ufficio provinciale M.C.T.C., che ne prende nota altresi' nel registro di immatricolazione.
 Nelle annotazioni relative all'usufrutto deve risultare anche la scadenza di questo ove costituito a tempo determinato.
 Il Ministero dei trasporti determina i documenti necessari per ottenere le annotazioni di cui al presente articolo, nonche' quella di cui all'ultimo comma del paragrafo sesto del successivo art. 12.


Art. 5.

(Art. 31, lettera a), della legge)
Preposti alla guida ed alla scorta del veicolo destinato al trasporto di cose in conto proprio

 Ai lavoratori dipendenti di cui all'art. 31, lettera a), della legge sono equiparati, nel caso delle imprese artigiane e degli altri piccoli imprenditori previsti dall'art. 2083 del codice civile, i componenti delle famiglie collaboratori del titolare della licenza.


Art. 6.

(Art. 31, lettera b) della legge)
Caratteristiche e limiti di attivita' del trasporto in conto proprio

 L'attivita' di trasporto di cose in conto proprio e' da considerare complementare o accessoria dell'attivita' principale della impresa richiedente la licenza quando si verificano le seguenti condizioni:
a) le cose da trasportare per le loro caratteristiche merceologiche abbiano stretta attinenza con l'attivita' principale della impresa;
b) l'insieme dei veicoli da adibire al trasporto di cui trattasi abbia una portata utile complessiva non superiore a quella necessaria per soddisfare le esigenze dell'attivita' principale dell'impresa;
c) i costi dell'attivita' di trasporto non costituiscano la parte preponderante dei costi totali dell'attivita' dell'impresa.
 La condizione di cui alla precedente lettera c) non e' richiesta nei soli casi in cui, per la natura stessa delle merci da trasportare e per il loro tenue valore intrinseco, il costo dell'attivita' di trasporto debba risultare necessariamente preponderante.


Art. 7.

(Art. 32 della legge)
Domanda per ottenere la licenza di trasporto di cose in conto proprio - Rilascio delle licenze

 1. - Le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti privati e pubblici, per ottenere la licenza, devono rivolgerne domanda all'ufficio' provinciale M.C.T.C. della provincia nella quale hanno la residenza, ovvero la sede unica o la sede principale.
Le persone fisiche e giuridiche e gli organismi di Stati esteri, che svolgono attivita' in Italia, per ottenere la licenza devono rivolgerne domanda all'ufficio provinciale M.C.T.C. della provincia nella quale hanno una sede amministrativa o di fatto (succursale, filiale o simile).

 2. - La domanda, oltre alla precisazione delle esigenze di trasporto del richiedente e alla elencazione delle cose o classi di cose da trasportare, dovra' contenere la specificazione del numero, del tipo e delle portate utili dei veicoli a motore da impiegare, appartenenti esclusivamente alle categorie indicate nei primi due commi del precedente art. 2, computandosi nella portata utile degli autotreni e degli autoarticolati quella del rispettivo rimorchio o semirimorchio, ed inoltre la previsione approssimativa della quantita' delle cose da trasportare nel periodo di un anno. Nella domanda devono anche essere indicati:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e nazionalita', per le persone fisiche;
ragione sociale o denominazione, con precisazione del tipo di societa', quale risulta dall'atto costitutivo per le imprese sociali;
denominazione, sotto la quale e' stato ottenuto il riconoscimento, con gli estremi del relativo provvedimento, per le persone giuridiche pubbliche non territoriali e per le persone giuridiche private diverse dalle societa';
denominazione, per gli enti non riconosciuti, con il cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e nazionalita' della persona che, secondo i rispettivi ordinamenti, svolge la funzione di presidente, direttore od altra equivalente;
b) estremi dell'iscrizione al registro delle ditte o all'albo delle imprese artigiane, istituiti presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per le imprese che hanno l'obbligo di tali iscrizioni, con la precisazione delle attivita' per le quali sono iscritte;
genere di attivita' per le imprese esonerate dall'obbligo di iscrizione al registro e all'albo suindicati, nonche' per tutte le altre persone fisiche e giuridiche ed enti non riconosciuti;
c) residenza ovvero sede unica o principale ed elenco di tutte le eventuali sedi secondarie esistenti in Italia e all'estero.
 Il richiedente deve inoltre dichiarare nella domanda che assume l'obbligo di fornire al Ministero dei trasporti informazioni e dati di carattere statistico in base a richieste determinate di volta in volta o periodicamente, anche mediante compilazione di appositi moduli all'uopo predisposti, fermo restando che le informazioni e i dati sono coperti dal segreto professionale e non possono, in alcun caso, essere utilizzati a fini diversi da quello statistico, per il quale sono richiesti.
 In ogni domanda intesa ad ottenere incrementi della portata indicata nella prima licenza conseguita, il richiedente deve precisare altresi' il numero di tale licenza, nonche' il numero di iscrizione nell'elenco provinciale degli autotrasportatori di cose in conto proprio, ove gia' assegnato.
 La domanda, corredata da appositi moduli predisposti dal Ministero dei trasporti, da compilarsi a cura del richiedente secondo le istruzioni che saranno emanate dal Ministero stesso, deve essere sottoscritta dal richiedente o da persona che ne abbia comunque potere di rappresentanza con firma autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

 3. - La licenza determina la portata utile globale assegnala al richiedente e precisa altresi' la ripartizione di questa tra le categorie e i tipi di veicoli indicati nella relativa domanda.
 Ai fini dell'applicazione del comma precedente, per i veicoli previsti dai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 9 della legge 5 maggio 1976, n. 313, e' computata la portata risultante dall'applicazione dei decreti stessi.
 In relazione alle accertate esigenze di trasporto del richiedente, la licenza puo' altresi' prevedere che singoli veicoli, compresi nella ripartizione della portata utile globale, ai quali sia stata riconosciuta una portata potenziale, eccedente quella riferita al peso massimo complessivo a pieno carico stabilito dall'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, vengano utilizzati fino ai limiti di tale portata potenziale, ferma restando in tal caso l'osservanza delle disposizioni dell'art. 10 del medesimo decreto.
 Il veicolo a motore facente parte degli autotreni e degli autoarticolati, tra i quali e' ripartita la portata utile globale assegnata dalla licenza, puo' trainare, in luogo del rimorchio o semirimorchio in relazione al quale e' stata determinata la portata utile del complesso, altri rimorchi o rispettivamente semirimorchi, dei quali in linea tecnica sia ammesso l'agganciamento, che il titolare della licenza abbia in proprieta', in usufrutto, ovvero acquistato con patto di riservato dominio, purche' con l'accoppiamento di questi al veicolo trainato non venga superata la portata utile determinata per il complesso.
 Qualora il richiedente abbia sedi secondarie in province diverse da quella in cui ha la sede principale e dichiari di voler immatricolare in tali province uno o piu' veicoli, indicati nella domanda di licenza ai sensi del precedente comma terzo, l'ufficio provinciale M.C.T.C. che rilascia la licenza ne da' notizia agli uffici provinciali M.C.T.C. competenti per l'immatricolazione dei veicoli stessi.
 Sulle carte di circolazione relative ai veicoli a motore, nonche' ai rimorchi e ai semirimorchi, in relazione ai quali e' determinata la portata degli autotreni e rispettivamente degli autoarticolati, rientranti nella portata utile globale assegnata dalla licenza, gli uffici provinciali M.C.T.C. annotano gli estremi della licenza stessa, che comunque deve essere esibita in originale o in copia autenticata nel caso previsto dall'art. 38 della legge. Sulle carte di circolazione dei veicoli a motore facenti parte di autotreni o di autoarticolati rientranti nella portata utile globale assegnata dalla licenza, deve essere altresi' indicata la portata utile determinata per il complesso.
 In pari tempo i predetti uffici provinciali riportano, sullo esemplare della licenza che rimane in atti, l'indicazione degli estremi di targa e di portata dei veicoli di cui al comma precedente, indicazione che deve essere tenuta aggiornata con tutte le successive variazioni. A tali adempimenti puo' provvedersi con idonea procedura meccanografica.


Art. 9.

(Art. 33 della legge)
Commissioni per le licenze

 1. Ai fini della designazione dei componenti della commissione per le licenze di cui all'art. 33, comma primo, lettera c), della legge, il Ministero dei trasporti, sentito il motivato parere della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascuna provincia, determina una graduatoria delle associazioni provinciali maggiormente rappresentative, per ciascuno dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura, in ordine decrescente del grado di rappresentativita'.
 Il Ministero dei trasporti rivolge alle prime associazioni della graduatoria di ciascuno dei quattro settori l'invito a far pervenire, entro venti giorni, la designazione di un rappresentante effettivo e del relativo supplente.
 Qualora entro il termine indicato, non pervengano una o piu' delle designazioni richieste, si intende che le rispettive associazioni vi abbiano rinunciato; in tal caso il Ministero dei trasporti rivolge alle restanti associazioni del settore comprese in graduatoria e secondo l'ordine di questa, l'invito a formulare entro venti giorni le designazioni corrispondenti a quelle non pervenute.
 Se nella provincia, per un determinato settore, non vi siano associazioni ovvero quelle collocate in graduatoria abbiano tutte rinunciato ad effettuare le designazioni loro richieste, il Ministero dei trasporti procede alla nomina dei rappresentanti del settore non designati, sentito il parere della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.
 Per le regioni nelle quali manchi un apposito assessorato ai trasporti, l'assessorato di cui all'art. 33 comma primo, lettera f), della legge deve intendersi quello nelle cui attribuzioni rientra il settore dei trasporti.

 2. - Nella commissione per le licenze istituita presso l'ufficio della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Aosta, in luogo del componente di cui alla lettera b), comma primo, dell'art. 33 della legge e' nominato un funzionario della regione della Valle d'Aosta, su designazione del presidente della giunta regionale in relazione ai compiti gia' di spettanza della prefettura.
 Nella commissione di cui al precedente comma, le nomine dei componenti di cui all'art. 33, comma primo, lettera e), della legge avviene su designazione delle associazioni maggiormente rappresentative della regione per ciascuno dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura. Ai fini della determinazione delle suddette associazioni piu' rappresentative, il parere di cui al paragrafo precedente commi primo e quarto e' espresso dall'assessorato all'industria e commercio della regione della Valle d'Aosta.


Art. 10.

(Art. 39 della legge)
Elencazione e dichiarazione circa le cose da trasportare

 Il documento che deve accompagnare i trasporti di cui all'art. 39, comma primo, della legge deve essere redatto in conformita' dell'allegato n. 1 del presente regolamento.
 Per particolari esigenze organizzative delle imprese, in luogo del modello di cui al comma precedente, e' consentito utilizzare altro tipo di documento, preventivamente approvato dal competente ufficio provinciale M.C.T.C., che contenga comunque tutte le indicazioni previste dall'allegato 1, nonche' la data e il numero della suddetta approvazione.
 Soltanto in via occasionale possono essere trasportate cose varie non comprese tra quelle elencate nella licenza, purche' siano di proprieta' del titolare della stessa o da questo prese in comodato o in locazione e il loro trasporto si renda necessario per esigenze di carattere straordinario e non continuativo, strettamente attinenti all'attivita' per la quale la licenza e' stata rilasciata.
 Nel caso previsto dal comma precedente, il documento che accompagna il trasporto deve essere redatto in conformita' dello allegato 2 del presente regolamento.


Art. 11.

(Art. 41 della legge)
Domanda per ottenere l'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi

 Le domande per ottenere nuove autorizzazioni ovvero incrementi della portata complessiva gia' assegnata all'impresa, nei limiti della portata utile globale stabilita per ciascuna provincia con il decreto ministeriale di cui all'art. 41, comma settimo, della legge, nonche' le domande per ottenere le autorizzazioni speciali, che siano previste dal decreto ministeriale di cui all'art. 41, comma quarto, della legge, sono rivolte all'ufficio M.C.T.C. della provincia nella quale l'impresa intenda ottenere l'autorizzazione, sempre che in questa essa abbia la sede unica o la sede principale oppure una sede secondaria.
 In ogni domanda intesa ad ottenere incrementi della portata complessiva gia' assegnata con una precedente autorizzazione, il richiedente deve precisare altresi' gli estremi di tale autorizzazione.
 Le domande devono essere corredate, oltre che dal certificato di iscrizione all'albo, anche da appositi moduli predisposti dal Ministero dei trasporti, da compilarsi a cura del richiedente secondo le istruzioni che saranno emanate dal Ministero stesso.
 Nelle domande il richiedente deve inoltre apporre la stessa dichiarazione prevista dal paragrafo 2, comma secondo, del precedente art. 7.
 Le domande devono essere sottoscritte da persona che abbia potere di rappresentanza dell'impresa con firma autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.


Art. 12.

(Art. 41 della legge)
Autorizzazione a trasporti di cose per conto di terzi

 1.- Il tonnellaggio di portata utile complessivamente assegnato all'impresa, indicato nell'autorizzazione prevista dall'articolo 41, comma secondo, della legge, e' ripartito tra i veicoli a motore previsti dal precedente art. 2, comma primo, dei quali l'impresa abbia la disponibilita' ai sensi dell'art. 9, comma primo, punto 1), del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32 e con esclusione di quelli indicati ai primi tre commi del paragrafo seguente, computandosi nella portata utile degli autotreni e degli autoarticolati quella del rispettivo rimorchio o semirimorchio.

 2. - Sono in ogni caso soggetti al rilascio di una delle autorizzazioni speciali di cui all'art. 41, comma quarto, della legge:
a) i motocarri, nonche' i motoveicoli per trasporti specifici di determinate cose;
b) gli autocarri isolati, privi della facolta' di traino, di portata utile non superiore a 70 quintali, purche' di peso complessivo a pieno carico non superiore a 115 quintali;
c) gli autoveicoli eccezionali, previsti dall'art. 10, comma primo, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959 n. 393 e successive modificazioni.
 L'elenco dei veicoli che, in relazione a particolari caratteristiche, sono in ogni caso soggetti al rilascio di una autorizzazione speciale ai sensi del comma precedente, puo' essere integrato con decreto del Ministro per i trasporti, sentito il comitato centrale per l'albo.
 Puo' inoltre essere rilasciata una delle autorizzazioni speciali, di cui all'art. 41, comma quarto, della legge, ai trattori stradali isolati, in corrispondenza dei quali i richiedenti non abbiano anche la disponibilita' di rimorchi o semirimorchi agganciabili per costituire autotreni od autoarticolati ovvero, pur avendola, la portata utile dei rimorchi o dei semirimorchi disponibili sia stata gia computata per complessi di veicoli compresi in altra autorizzazione. L'autorizzazione speciale prevista dal presente comma e' rilasciata col vincolo di traino esclusivo di rimorchi o semirimorchi utilizzati in trasporti combinati internazionali. Il Ministro per i trasporti, con il decreto di cui al predetto art. 41 comma quarto, potra' inoltre prevedere, a particolari condizioni ed eventualmente soltanto per periodi transitori, anche il rilascio di speciali autorizzazioni per trattori stradali isolati, destinati a traini diversi da quelli suindicati.
 Possono infine essere soggetti al rilascio di una autorizzazione speciale anche i veicoli di cui al primo paragrafo del presente articolo, qualora, ai sensi del decreto ministeriale previsto dall'art. 41, comma quarto, della legge, il loro impiego sia vincolato a taluno dei limiti stabiliti col decreto medesimo.
 Le autorizzazioni speciali relative ai veicoli previsti ai commi primo, secondo e quarto del presente paragrafo devono contenere l'indicazione della portata utile del veicolo o complesso di veicoli al quale si riferiscono, ovvero della portata potenziale, nel caso degli autoveicoli, di cui al comma secondo lettera c), eccezionali per il peso, mentre quelle relative ai veicoli previsti al comma terzo devono contenere l'indicazione del peso rimorchiabile del trattore stradale al quale si riferiscono.
 Per i veicoli per i quali risulti annotato sulla carta di circolazione il riconoscimento di una portata potenziale, eccedente quella riferita al peso massimo complessivo a pieno carico stabilito dall'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, l'utilizzazione di questa e' subordinata al rilascio supplementare di una delle speciali autorizzazioni di cui all'art. 41, comma quarto, della legge, recante l'indicazione della portata potenziale autorizzata, ferma restando l'osservanza delle disposizioni dell'art. 10 del decreto suindicato.
 Con decreto emanato ai sensi dell'art. 41, comma quarto, della legge, il Ministro per i trasporti puo' stabilire eventualmente un contingentamento, nonche' i criteri di priorita' per il rilascio delle speciali autorizzazioni previste dal presente paragrafo.

 3. - L'ufficio provinciale M.C.T.C. rilascia alle imprese, che hanno ottenuto l'autorizzazione, l'apposito documento di cui all'art. 41, comma quinto, della legge per ciascuno dei veicoli o complessi di veicoli, rientranti nella validita' dell'autorizzazione stessa.
 Il documento di cui al precedente comma deve comunque contenere le seguenti indicazioni:
a) la denominazione dell'impresa e relativo numero di iscrizione nell'albo;
b) il numero dell'autorizzazione, con l'indicazione del tonnellaggio di portata utile complessivamente assegnato all'impresa per le autorizzazioni previste dal paragrafo primo del presente articolo, ovvero con l'indicazione delle caratteristiche del veicolo, che ne hanno determinato il rilascio, per le speciali autorizzazioni di cui ai commi primo, secondo e terzo del paragrafo secondo, oppure con l'indicazione dei limiti, ai quali l'impiego del veicolo e' vincolato, per le speciali autorizzazioni rilasciate ai sensi del comma quarto dello stesso paragrafo secondo;
c) la targa del veicolo, limitatamente a quella del veicolo trainante, ove trattisi di un complesso di veicoli;
d) il titolo della disponibilita' del veicolo;
e) la portata utile del veicolo o del complesso dei veicoli, con l'indicazione in quest'ultimo caso anche della sola eventuale portata utile del veicolo trainante, ovvero il peso massimo rimorchiabile del trattore stradale isolato, per il quale sia rilasciata la speciale autorizzazione di cui al comma terzo del paragrafo secondo;
f) il numero dell'eventuale speciale autorizzazione supplementare di cui all'ultimo comma del paragrafo precedente, con l'indicazione della portata potenziale autorizzata;
g) la data di scadenza del documento.
 Ogni variazione delle indicazioni contenute nel documento di cui al precedente comma comporta la sostituzione del documento stesso da parte dell'ufficio provinciale M.C.T.C. competente.

 4.- Il veicolo a motore facente parte degli autotreni e degli autoarticolati, per i quali e' rilasciato l'apposito documento di trasporto previsto dal presente articolo, puo' trainare in luogo del rimorchio o semirimorchio in relazione al quale e' stata determinata la portata utile del complesso, altri rimorchi o rispettivamente semirimorchi, che siano agganciabili in linea tecnica e dei quali l'impresa abbia la disponibilita' ai sensi dell'art. 9, punto 1), delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, purche' con l'accoppiamento di questi al veicolo trainante non venga superata la portata utile determinata per il complesso, indicata nel predetto documento. Nel caso di autotreno o autoarticolato munito di una delle autorizzazioni speciali di cui all'art. 41, comma quarto, della legge, rilasciate con vincoli di impiego in relazione a determinate caratteristiche dell'autoveicolo, i rimorchi o semirimorchi predetti devono avere caratteristiche tecniche analoghe a quelle del rimorchio o semirimorchio facente parte del complesso per il quale e' stata rilasciata la speciale autorizzazione.
 Con decreto del Ministro per i trasporti, sentito il comitato centrale per l'albo, la facolta' di traino alternativo prevista dal comma precedente puo' essere estesa, sotto determinate condizioni, anche a rimorchi e semirimorchi diversi da quelli indicati nel comma suddetto.

 5. - Tutte le autorizzazioni, sia quella rilasciata ai sensi del comma secondo dell'art. 41 della legge, per il tonnellaggio di portata utile complessivamente assegnato all'impresa e per gli eventuali incrementi di questo, e sia le speciali autorizzazioni rilasciate, ai sensi del comma quarto dell'articolo stesso, in relazione a singoli veicoli e per la portata utile di questi, debbono essere utilizzate dall'impresa con veicoli aventi la portata utile e le altre eventuali caratteristiche tecniche indicate nella autorizzazione, dei quali essa deve comprovare la disponibilita', a pena di decadenza dell'autorizzazione, entro il termine di novanta giorni dalla data di quest'ultima, prorogabile, per giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni, dal comitato provinciale per l'albo.
 Ai fini dell'applicazione del comma precedente e dell'art. 9, punto 1), delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, e' equiparata alla portata utile indicata nell'autorizzazione, una portata non inferiore al 95% della portata stessa.
 Prima della scadenza dei termini di cui al primo comma del presente paragrafo, l'impresa, che abbia utilizzato le autorizzazioni o l'incremento del tonnellaggio di portata utile complessiva in misura inferiore alla percentuale prevista nel comma precedente, puo', per evitare la decadenza, richiedere una riduzione delle portate indicate nei provvedimenti autorizzativi, in misura tale che la loro utilizzazione non risulti inferiore al 95%.
 Quando le autorizzazioni siano state utilizzate nei termini e nei limiti previsti dai precedenti commi primo e secondo ovvero la portata utile in esse indicate sia ridotta ai sensi del comma precedente, una eventuale successiva riduzione temporanea della portata effettiva puo' essere consentita, a domanda, limitatamente al periodo di due anni senza determinare alcuna modifica dei provvedimenti autorizzativi, nel caso che la disponibilita' del veicolo sia venuta meno per causa indipendente dalla volonta' dell'impresa. Trascorso il suindicato periodo senza che la portata autorizzata sia stata nuovamente utilizzata in misura non inferiore al 95%, si applica la stessa riduzione di portata prevista dal comma precedente.
 L'impresa puo', inoltre, per non piu' di due volte nel corso della durata novennale dell'autorizzazione, privarsi volontariamente della disponibilita' del veicolo prima di avere provveduto alla sostituzione di questo, la quale peraltro deve in ogni caso avvenire, a pena di decadenza dell'autorizzazione, con le modalita' e nei termini indicati al primo comma del presente paragrafo, decorrenti dalla data in cui e' venuta meno la disponibilita' del veicolo da sostituire, e salva, anche in tal caso, l'eventuale applicazione del comma terzo del paragrafo stesso.

 6. - Ai fini del presente articolo, per i veicoli previsti dai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 9 della legge 5 maggio 1976, n. 313, si tiene conto della portata risultante dall'applicazione dei decreti stessi.
 Ai fini delle autorizzazioni per trasporti da effettuarsi mediante veicoli in proprieta', in usufrutto o acquistati con patto di riservato dominio si applicano le disposizioni previste dal precedente art. 4.
 Ai fini delle autorizzazioni per trasporti da effettuarsi mediante un veicolo preso in locazione con facolta' di compera da parte del locatario, ai sensi dell'art. 9, n. 1), delle norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, dovra' essere apposta sulla relativa carta di circolazione, ad uso privato per trasporto di cose ovvero ad uso pubblico per trasporto di cose in servizio da piazza, l'annotazione prevista dal secondo comma dell'articolo 228 del regolamento approvato col decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420.


Art. 13.

(Art. 42, comma quarto, della legge)
Criteri di priorita' per il rilascio delle autorizzazioni al servizio di piazza per il trasporto di cose

 I comuni nello stabilire, ai sensi dell'art. 42, comma secondo, della legge, il numero delle autorizzazioni da rilasciare, determinano la portata utile dei singoli veicoli con i quali il servizio da piazza viene effettuato.
 Ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della legge, costituiscono nell'ordine, criteri di priorita' per il rilascio delle autorizzazioni:
a) essere titolare di autorizzazione al servizio di piazza per trasporto di cose o avere svolto l'attivita' di conducente dipendente in tale servizio;
b) essere titolare di autorizzazione al trasporto di cose in conto terzi o avere svolto l'attivita' di conducente dipendente in tale servizio;
c) avere svolto l'attivita' di conducente dipendente nel trasporto di cose in conto proprio o nel trasporto di persone;
d) anzianita' di iscrizione nell'albo provinciale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
e) anzianita' di residenza nel comune.


Art 14.

(Art. 62 della legge)
Modalita' e termini per la sostituzione delle licenze per l'autotrasporto di cose in conto proprio - Prima attuazione della disciplina delle nuove licenze.

 1. - Le persone fisiche, nonche' le persone giuridiche, gli enti privati e pubblici, che alla data del 31 ottobre 1977 siano titolari di licenze, sono tenuti a presentare, entro il 30 giugno 1978, all'ufficio provinciale M.C.T.C. nella cui circoscrizione hanno rispettivamente la residenza ovvero la sede unica o principale, domanda di nuova licenza sostitutiva delle precedenti, anche se originariamente rilasciate da altro ufficio provinciale M.C.T.C.

 2. - La domanda deve contenere l'indicazione degli estremi delle domande di iscrizione nell'apposito elenco provinciale degli autotrasportatori di cose in conto proprio, presentate ai sensi dell'art. 62 della legge, con la precisazione degli uffici provinciali M.C.T.C., ai quali le domande stesse sono state presentate e del numero della relativa ricevuta, nonche' l'elenco di tutti i veicoli, per i quali il richiedente risulta titolare di licenza al 31 ottobre 1977.
 Per ciascuno dei suddetti veicoli deve essere allegata alla domanda fotocopia autenticata della carta di circolazione.
 Nella domanda il richiedente deve inoltre apporre la stessa dichiarazione prevista dal paragrafo secondo, comma secondo, del precedente art. 7.
 La domanda, corredata da appositi moduli predisposti dal Ministero dei trasporti, da compilarsi a cura del richiedente secondo le istruzioni che saranno emanate dal Ministero stesso, deve essere sottoscritta dal richiedente o da persona che ne abbia potere di rappresentanza, con firma autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

 3.- La licenza sostitutiva delle precedenti viene rilasciata per una portata utile globale pari alla somma delle portate utili di ciascuno dei veicoli a motore isolati, previsti dai primi due commi del precedente art. 2, muniti di originaria licenza, nonche' di quelle di ciascuno dei complessi di veicoli risultanti dall'accoppiamento di un veicolo a motore con un rimorchio o semirimorchio, entrambi muniti di originaria licenza.
 Nel caso di piu' rimorchi o semirimorchi, agganciabili allo stesso veicolo a motore, muniti di originaria licenza, il richiedente deve precisare, nella domanda di sostituzione delle licenze, quale dei rimorchi o semirimorchi, non computati in corrispondenza di altro autoveicolo, debba concorrere alla determinazione della portata utile di ciascuno dei complessi di veicoli, di cui al comma precedente.
 La licenza sostitutiva precisa altresi' la ripartizione della portata utile globale, determinata ai sensi dei precedenti commi, fra le categorie e i tipi di veicoli a motore o di complessi di veicoli, indicati nei primi due commi del precedente art. 2, corrispondenti ai veicoli che hanno, in concreto, concorso a determinare la portata utile globale suindicata.
Alle licenze sostitutive si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo e seguenti del paragrafo terzo del precedente art. 7.

 4. - Le disposizioni di cui agli articoli 35, comma primo, e 62, comma terzo, della legge devono avere attuazione entro il 31 ottobre 1978.
 Le disposizioni di cui all'art. 39 della legge avranno attuazione a decorrere dal 31 ottobre 1978.
 Il termine per il rilascio delle licenze sostitutive e' stabilito al 31 dicembre 1980.
 Dopo la data stabilita dal precedente comma cessano di avere efficacia le licenze rilasciate anteriormente al 31 ottobre 1977, le quali nel periodo compreso fra il 31 ottobre 1977 e il 31 dicembre 1980, sono valide soltanto se accompagnate dalla attestazione in originale od in fotocopia autenticata, di avvenuta tempestiva presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco provinciale degli autotrasportatori di cose in conto proprio ai sensi dell'art. 62 della legge.


Art. 15.

(Art. 62 della legge)
Modalita' e termini per la sostituzione delle autorizzazioni per l'autotrasporto di cose per conto di terzi

 1. - Le imprese, che alla data del 31 ottobre 1977 siano titolari di autorizzazioni e che, entro il termine di cui all'art. 61, comma secondo, della legge, presentino all'ufficio provinciale M.C.T.C. indicato nel primo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, la domanda di iscrizione all'albo, devono contemporaneamente presentare all'ufficio stesso domanda di rilascio di nuove autorizzazioni sostitutive delle precedenti, dirette agli uffici provinciali M.C.T.C. presso cui sono immatricolati i relativi veicoli.
 L'ufficio ricevente attesta l'avvenuta richiesta di iscrizione all'albo in calce alle domande di autorizzazione sostitutiva presentate, inoltrando per competenza agli uffici provinciali destinatari quelle eventualmente dirette ad uffici diversi da quello ricevente, e rilascia analoga attestazione all'impresa.

 2. - Le domande, che devono essere sottoscritte da persona che abbia potere di rappresentanza dell'impresa, con firma autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, devono contenere l'elenco di tutti i veicoli per i quali l'impresa richiedente risulta titolare di autorizzazione al 31 ottobre 1977.
 Per ciascun veicolo devono essere altresi' indicati gli eventuali vincoli o limiti ai quali l'autorizzazione originaria sia soggetta e deve essere allegata alla domanda fotocopia autenticata della carta di circolazione.
 Nelle domande per il rilascio di nuove autorizzazioni sostitutive delle precedenti il richiedente deve inoltre apporre la stessa dichiarazione prevista dal paragrafo 2, comma secondo, del precedente art. 7.
 La domanda e' corredata da appositi moduli predisposti dal Ministero dei trasporti da compilarsi a cura, del richiedente, secondo le istruzioni del Ministero stesso.

 3. - Il rilascio delle autorizzazioni sostitutive di quelle originarie si effettua con le seguenti modalita':
a) per tutte le autorizzazioni originarie, non soggette a vincoli o limiti, intestate alla medesima impresa per una stessa provincia, relative ad autoveicoli isolati, rimorchi o semirimorchi, escluse in ogni caso le autorizzazioni originarie previste dalle successive lettere b) e c), viene rilasciata all'impresa un'unica autorizzazione sostitutiva per una portata utile complessiva pari alla somma delle portate utili di ciascuno degli autoveicoli isolati, previsti dal primo comma del precedente art. 2, muniti di originaria autorizzazione, nonche' delle portate utili di ciascuno dei complessi di veicoli risultanti dall'accoppiamento di un veicolo a motore con un rimorchio o semirimorchio, entrambi muniti di originaria autorizzazione.
 Nel caso di piu' rimorchi o semirimorchi, agganciabili allo stesso veicolo a motore, originariamente autorizzati, il richiedente deve precisare, nella domanda di sostituzione delle autorizzazioni, quale dei rimorchi o semirimorchi, non compilati in corrispondenza di altro veicolo a motore, debba concorrere alla determinazione della portata utile di ciascuno dei complessi di veicoli;
b) per ciascuna delle autorizzazioni originarie relative ai veicoli previsti dal comma primo del paragrafo secondo dell'art. 12, nonche' per ciascuna delle autorizzazioni originarie, soggette a vincoli o limiti, relative a tutti gli altri autoveicoli isolati previsti dal comma primo dell'art. 2, viene rilasciata all'impresa una speciale autorizzazione sostitutiva, soggetta agli stessi eventuali vincoli o limiti e per la stessa portata utile dell'autorizzazione originaria.
 Qualora l'impresa abbia nella propria disponibilita' anche un rimorchio o semirimorchio, munito di autorizzazione originaria soggetta agli stessi vincoli o limiti di uno dei veicoli a motore di cui al comma precedente, e che possa essere trainato da tale veicolo, viene rilasciata all'impresa un'unica speciale autorizzazione sostitutiva relativa all'intero autotreno od autoarticolato, per la portata utile di questo, soggetta agli stessi vincoli o limiti delle autorizzazioni originarie relative ai due veicoli e costituenti il complesso. Si applica anche in tal caso la disposizione di cui al capoverso della precedente lettera a);
c) per ciascuna autorizzazione originaria, relativa ad un trattore stradale in corrispondenza del quale l'impresa autorizzata non sia altresi' titolare di analoga autorizzazione per un rimorchio o semirimorchio non computato per altro complesso di veicoli, che sia ad esso agganciabile per costituire autotreno o autoarticolato, viene rilasciata una speciale autorizzazione sostitutiva, contenente l'indicazione del peso massimo rimorchiabile, per un impiego limitato al traino di rimorchi o semirimorchi che effettuino trasporti internazionali e con gli eventuali vincoli o limiti ai quali e' sottoposta l'autorizzazione originaria.
 L'impresa titolare dell'autorizzazione sostitutiva prevista dal presente punto, qualora entro il 31 dicembre 1980 venga ad avere nella propria disponibilita' un rimorchio o semirimorchio, non computato per altro complesso di veicoli, agganciabile al trattore stradale cui si riferisce l'autorizzazione, per costituire con questo un autotreno od autoarticolato, puo' ottenere a domanda, da presentarsi entro la data predetta, in luogo della suindicata autorizzazione sostitutiva e per la portata utile dell'autotreno od autoarticolato, il rilascio di una autorizzazione ai sensi dell'art. 41, comma secondo della legge, ovvero un incremento del tonnellaggio di portata utile complessiva, se gia' in possesso della predetta autorizzazione, sempreche' in entrambi i casi, l'autorizzazione originaria del trattore non sia soggetta a vincoli o limiti.
 Qualora invece l'autorizzazione originaria del trattore sia soggetta a vincoli o limiti, ed il rimorchio o semirimorchio corrisponda per caratteristiche tecniche ai vincoli o limiti stessi, l'impresa titolare dell'autorizzazione sostitutiva puo' ottenere con le stesse modalita' sopraindicate una nuova speciale autorizzazione ai sensi dell'art. 41, comma quarto della legge, soggetta agli stessi vincoli o limiti dell'autorizzazione originaria del trattore;
d) oltre alle autorizzazioni sostitutive previste alle precedenti lettere a) e b), per ciascuno dei veicoli, per i quali risulti annotato sulla carta di circolazione il riconoscimento di una portata potenziale, eccedente la portata riferita al peso massimo complessivo a pieno carico stabilito dall'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, viene rilasciata una speciale autorizzazione supplementare per l'eventuale utilizzazione del veicolo fino ai limiti della portata potenziale suddetta, ferma rimanendo l'osservanza delle disposizioni dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica anzidetto.
 Le disposizioni contenute nel paragrafo secondo, comma quinto, e quelle contenute nei paragrafi terzo, quarto, quinto e sesto del precedente art. 12 si applicano anche alle autorizzazioni sostitutive. Ai fini dell'applicazione del comma secondo del paragrafo terzo del richiamato art. 12, le autorizzazioni sostitutive previste dal comma precedente alle lettere a), b), c) e d) si considerano rispettivamente corrispondenti a quelle previste dal paragrafo primo, dai commi primo, secondo e quarto, dal comma terzo e dal comma sesto del paragrafo secondo dell'anzidetto art. 12.

 4. - Dopo il 31 ottobre 1977 e fino al rilascio delle autorizzazioni sostitutive, le imprese titolari delle autorizzazioni previste dalla lettera a) del comma primo del paragrafo precedente possono ottenere la temporanea sostituzione di queste con altre relative a veicoli di portata non superiore, mentre le imprese titolari delle autorizzazioni previste dalla lettera b) dello stesso comma possono ottenere la temporanea sostituzione di queste con altre di identico contenuto relative a veicoli aventi le stesse caratteristiche tecniche di quelli per i quali e' stata rilasciata l'autorizzazione originaria.
 Tutte le autorizzazioni sostitutive avranno la durata di nove anni decorrenti dal 31 ottobre 1977.
 Il termine per il rilascio delle autorizzazioni sostitutive e' stabilito al 31 dicembre 1980.
 Dopo la data stabilita dal precedente comma cessano di avere efficacia le autorizzazioni rilasciate anteriormente al 31 ottobre 1977, le quali nel periodo compreso tra il 31 ottobre 1977 e il 31 dicembre 1980, sono valide soltanto se accompagnate dall'originale o da una fotocopia autenticata dell'attestazione, rilasciata ai sensi del comma secondo del primo paragrafo, relativa all'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione all'albo, ai sensi dell'art. 61 della legge.
 Indipendentemente da quanto disposto dai precedenti commi del presente paragrafo, le imprese iscritte all'albo possono concorrere all'assegnazione di nuove autorizzazioni ai sensi degli ultimi due commi dell'art. 41 della legge, indicando a tale scopo nelle relative domande gli estremi dell'eventuale domanda presentata per la sostituzione di autorizzazioni loro rilasciate anteriormente al 31 ottobre 1977, ai fini del necessario collegamento per la determinazione della portata complessiva da assegnarsi alle imprese stesse.
 Le imprese iscritte all'albo potranno altresi' ottenere le autorizzazioni speciali per singoli veicoli, previste dal presente regolamento o da decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 41, comma quarto della legge, secondo le modalita' in questi stabilite.


Il Ministro per i trasporti
RUFFINI



ALLEGATO 1
DOCUMENTO DI TRASPORTO DI COSE
Parte di provvedimento in formato grafico


ALLEGATO 2
DOCUMENTO DI TRASPORTO OCCASIONALE DI COSE
Parte di provvedimento in formato grafico



Nonostante il costante impegno profuso nel riportare le norme emanate ed aggiornandole costantemente, si rinivia il lettore all'organo ufficiale emittente della norma medesima, non essendo i curatori del presente portale o gli autori responsabili di eventuali refusi o errori.

Tachigrafo.org è partner di SemaforoVerde
Phasellus a sagittis massa.
Torna ai contenuti | Torna al menu