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a) con il termine "legge" non seguito da alcuna specificazione si intende la legge 6 giugno 1974 n. 298, modificata dalla legge 28 aprile 1975, n. 145, e con alcuni termini prorogati dal decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 6, convertito in legge con la legge 29 marzo 1976, n. 61, ed ulteriormente prorogati dal decreto-legge 23 dicembre 1976 n. 851, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 21 febbraio 1977 n. 30;
b) con il termine "albo" si intende l'albo provinciale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi;
c) con il termine "autorizzazione" si intende l'autorizzazione all'autotrasporto di cose per conto di terzi;
d) con il termine "licenza" si intende la licenza per l'autotrasporto di cose in conto proprio;
e) con il termine "ufficio provinciale M.C.T.C." si intende l'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
1) gli enti di cui alla lettera b) del comma secondo dello art. 30 della legge devono presentare al competente ufficio provinciale M.C.T.C. una dichiarazione redatta in duplice esemplare, dalla quale risulti che gli autoveicoli sono destinati esclusiva mente al trasporto di cose necessarie al soddisfacimento di esigenze di funzionamento interno dell'ente proprietario e non a trasporti connessi con l'espletamento di servizi pubblici. Un esemplare di tale dichiarazione, vidimato dal suddetto ufficio all'atto della immatricolazione, dovra' accompagnare il veicolo.
2) le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati esteri devono presentare al competente ufficio provinciale M.C.T.C., tramite il Ministero degli affari esteri, che accertera' la sussistenza della condizione di reciprocita' di trattamento, ove prescritta, una dichiarazione, redatta in duplice esemplare, dalla quale risulti l'esclusiva destinazione degli autoveicoli al trasporto di cose necessarie all'esercizio delle loro funzioni.
a) le cose da trasportare per le loro caratteristiche merceologiche abbiano stretta attinenza con l'attivita' principale della impresa;
b) l'insieme dei veicoli da adibire al trasporto di cui trattasi abbia una portata utile complessiva non superiore a quella necessaria per soddisfare le esigenze dell'attivita' principale dell'impresa;
c) i costi dell'attivita' di trasporto non costituiscano la parte preponderante dei costi totali dell'attivita' dell'impresa.
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e nazionalita', per le persone fisiche;
ragione sociale o denominazione, con precisazione del tipo di societa', quale risulta dall'atto costitutivo per le imprese sociali;
denominazione, sotto la quale e' stato ottenuto il riconoscimento, con gli estremi del relativo provvedimento, per le persone giuridiche pubbliche non territoriali e per le persone giuridiche private diverse dalle societa';
denominazione, per gli enti non riconosciuti, con il cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e nazionalita' della persona che, secondo i rispettivi ordinamenti, svolge la funzione di presidente, direttore od altra equivalente;
b) estremi dell'iscrizione al registro delle ditte o all'albo delle imprese artigiane, istituiti presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per le imprese che hanno l'obbligo di tali iscrizioni, con la precisazione delle attivita' per le quali sono iscritte;
genere di attivita' per le imprese esonerate dall'obbligo di iscrizione al registro e all'albo suindicati, nonche' per tutte le altre persone fisiche e giuridiche ed enti non riconosciuti;
c) residenza ovvero sede unica o principale ed elenco di tutte le eventuali sedi secondarie esistenti in Italia e all'estero.
a) i motocarri, nonche' i motoveicoli per trasporti specifici di determinate cose;
b) gli autocarri isolati, privi della facolta' di traino, di portata utile non superiore a 70 quintali, purche' di peso complessivo a pieno carico non superiore a 115 quintali;
c) gli autoveicoli eccezionali, previsti dall'art. 10, comma primo, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959 n. 393 e successive modificazioni.
a) la denominazione dell'impresa e relativo numero di iscrizione nell'albo;
b) il numero dell'autorizzazione, con l'indicazione del tonnellaggio di portata utile complessivamente assegnato all'impresa per le autorizzazioni previste dal paragrafo primo del presente articolo, ovvero con l'indicazione delle caratteristiche del veicolo, che ne hanno determinato il rilascio, per le speciali autorizzazioni di cui ai commi primo, secondo e terzo del paragrafo secondo, oppure con l'indicazione dei limiti, ai quali l'impiego del veicolo e' vincolato, per le speciali autorizzazioni rilasciate ai sensi del comma quarto dello stesso paragrafo secondo;
c) la targa del veicolo, limitatamente a quella del veicolo trainante, ove trattisi di un complesso di veicoli;
d) il titolo della disponibilita' del veicolo;
e) la portata utile del veicolo o del complesso dei veicoli, con l'indicazione in quest'ultimo caso anche della sola eventuale portata utile del veicolo trainante, ovvero il peso massimo rimorchiabile del trattore stradale isolato, per il quale sia rilasciata la speciale autorizzazione di cui al comma terzo del paragrafo secondo;
f) il numero dell'eventuale speciale autorizzazione supplementare di cui all'ultimo comma del paragrafo precedente, con l'indicazione della portata potenziale autorizzata;
g) la data di scadenza del documento.
a) essere titolare di autorizzazione al servizio di piazza per trasporto di cose o avere svolto l'attivita' di conducente dipendente in tale servizio;
b) essere titolare di autorizzazione al trasporto di cose in conto terzi o avere svolto l'attivita' di conducente dipendente in tale servizio;
c) avere svolto l'attivita' di conducente dipendente nel trasporto di cose in conto proprio o nel trasporto di persone;
d) anzianita' di iscrizione nell'albo provinciale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
e) anzianita' di residenza nel comune.
a) per tutte le autorizzazioni originarie, non soggette a vincoli o limiti, intestate alla medesima impresa per una stessa provincia, relative ad autoveicoli isolati, rimorchi o semirimorchi, escluse in ogni caso le autorizzazioni originarie previste dalle successive lettere b) e c), viene rilasciata all'impresa un'unica autorizzazione sostitutiva per una portata utile complessiva pari alla somma delle portate utili di ciascuno degli autoveicoli isolati, previsti dal primo comma del precedente art. 2, muniti di originaria autorizzazione, nonche' delle portate utili di ciascuno dei complessi di veicoli risultanti dall'accoppiamento di un veicolo a motore con un rimorchio o semirimorchio, entrambi muniti di originaria autorizzazione.
b) per ciascuna delle autorizzazioni originarie relative ai veicoli previsti dal comma primo del paragrafo secondo dell'art. 12, nonche' per ciascuna delle autorizzazioni originarie, soggette a vincoli o limiti, relative a tutti gli altri autoveicoli isolati previsti dal comma primo dell'art. 2, viene rilasciata all'impresa una speciale autorizzazione sostitutiva, soggetta agli stessi eventuali vincoli o limiti e per la stessa portata utile dell'autorizzazione originaria.
c) per ciascuna autorizzazione originaria, relativa ad un trattore stradale in corrispondenza del quale l'impresa autorizzata non sia altresi' titolare di analoga autorizzazione per un rimorchio o semirimorchio non computato per altro complesso di veicoli, che sia ad esso agganciabile per costituire autotreno o autoarticolato, viene rilasciata una speciale autorizzazione sostitutiva, contenente l'indicazione del peso massimo rimorchiabile, per un impiego limitato al traino di rimorchi o semirimorchi che effettuino trasporti internazionali e con gli eventuali vincoli o limiti ai quali e' sottoposta l'autorizzazione originaria.
d) oltre alle autorizzazioni sostitutive previste alle precedenti lettere a) e b), per ciascuno dei veicoli, per i quali risulti annotato sulla carta di circolazione il riconoscimento di una portata potenziale, eccedente la portata riferita al peso massimo complessivo a pieno carico stabilito dall'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, viene rilasciata una speciale autorizzazione supplementare per l'eventuale utilizzazione del veicolo fino ai limiti della portata potenziale suddetta, ferma rimanendo l'osservanza delle disposizioni dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica anzidetto.