Covid 19 deroghe01 14/05/2020 - Tachigrafo

Tachigrafo.org
Vai ai contenuti

Menu principale:

Covid 19 deroghe01 14/05/2020


A cura di
Palumbo Salvatore e Sarracino Saverio


COVID-19. Eccezioni temporanee ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 561/2006
relativamente ai periodi di guida, interruzioni e riposi dei conducenti professionali di cose (merci) e persone
(passeggeri) presentate dagli Stati membri dell'UE e di paesi terzi a causa dell'epidemia di COVID-19

Norma di riferimento:
Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006
relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio
(GU L 102 del 11.4.2006, pag. 1)

Inserito il 16/05/2020


 L'art. 14, paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 561/2006 consente agli Stati membri, previa autorizzazione della Commissione, di derogare all'applicazione delle disposizioni degli articoli da 6 a 9 (periodo di guida giornaliero, periodo di guida settimanale, periodo di guida accumulato in un periodo di due settimane consecutive - ovvero bisettimanale -, interruzione dopo un periodo di guida non superiore a quattro ore e mezza - anche non consecutivo -, periodi di riposo giornalieri, periodi di riposo settimanali, periodi di riposo nel corso di due settimane consecutive - ovvero bisettimanale -) ai conducenti professionali impiegati per i trasporti di merci e di persone (viaggiatori) effettuati in circostanze eccezionali, purché la deroga non pregiudichi gli obiettivi indicati all'articolo 1 dello stesso Regolamento (CE) n. 561/2006, e cioè l'armonizzazione delle condizioni di concorrenza fra diversi modi di trasporto terrestre, con particolare riguardo al trasporto su strada ed il miglioramento delle condizioni di lavoro e la sicurezza stradale.

 In quest'ottica, ed a causa dell'epidemia di COVID-19, alcuni Stati membri e di Paesi terzi sono stati autorizzati dalla Commissione ad adottare eccezioni temporanee che sono rappresentate qui di seguito.

 A tale proposito, e per completezza dell'argomento trattato, si rimanda il visitatore all'iniziale Circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/2408/20/115/28 del 27/03/2020 (Misure di contenimento del contagio del virus Covid-19. Controlli sui conducenti professionali addetti all'autotrasporto internazionale di merci e viaggiatori ed eccezioni temporanee all'applicazione delle norme relative ai periodi di guida e di riposo di cui al Regolamento (CE) n. 561/2006 introdotte dagli Stati membri dell'Unione europea e dalla Confederazione Svizzera) con allegata la tabella tradotta in lingua italiana delle misure adottate sui propri territori da ciascun Paese previa notifica alla Commissione ed oggetto di notifiche a tutti gli Stati membri.

 Giova precisare che la sotto riportata tabella, oggetto di continua e regolare revisione, è stata redatta dalla Commissione esclusivamente in lingua inglese, e per tale motivo si è provveduto alla sua traduzione, elencando in grassetto gli acronimi dei Paesi in ordine alfabetico ed il nome del Paese a cui la deroga si riferisce.

 Di seguito l'elenco dei Paesi che hanno adottato le eccezioni temporanee:

  Austria (AT)
  Belgio (BE)
  Bulgaria (BG)
  Confederazione Svizzera (CH)
  Repubblica Ceca (CZ)
  Germania (DE)
  Grecia (EL)
  Spagna (ES)
  Finlandia (FI)
  Croazia (HR)
  Ungheria (HU)
  Irlanda (IE)
  Lussemburgo (LU)
  Malta (MT)
  Olanda (NL)
  Norvegia (NO)
  Polonia (PL)
  Portogallo (PT)
  Romania (RO)
  Svezia (SE)
  Slovacchia (SK)
  Gran Bretagna (UK)

 Le sotto elencate deroghe, per il momento, restano in vigore fino a tutto il 31/05/2020. Se la Commissione non dovesse adottarne di successive, o prorogare la scadenza di quelle attuali, gli addetti al controllo dovranno tenerne conto che le verifiche possono comprendere il giorno del controllo ed i 28 giorni precedenti (art. 26 del Regolamento (CE) n. 561/2006 ed art. 36 del Regolamento (UE) n. 165/2014).

 Giova ulteriormente precisare che la differenza tra la tabella sotto indicata e quella allegata alla Circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/2408/20/115/28 del 27/03/2020 è che la prima contiene le deroghe adottate dai singoli Stati membri ed autorizzata dalla Commissione (art. 14, paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 561/2006), mentre la seconda sono concesse in casi urgenti - per un periodo non superiore a 30 giorni - dagli Stati membri previa immediata notifica alla Commissione (art. 14, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 561/2006).


Eccezioni temporanee ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 561/2006
presentate dagli Stati membri dell'UE e di paesi terzi a causa dell'epidemia di COVID-19

N.
Stato
membro
Circostanze eccezionali
corredate al COVID-19
Date inizio e
fine (compresi)
Categorie di trasporto/conducenti
Deroga alle disposizioni del Regolamento 561/2006
Status

1
AT
Austria
Garantire l'approvvigionamento nazionale di beni
11/04/2020
31/05/2020
Tutti i trasporti di beni
- Art. 6 (1): sostituzione del limite massimo giornaliero di guida di 9 ore con uno di 11 ore;
- Art. 6 (2): sostituzione del limite massimo settimanale di guida di 56 ore con uno di 60 ore;
- Art. 6 (3): sostituzione del limite massimo di guida quindicinale di 90 ore con uno di 100 ore
Decisione della Commissione adottata il 29/04/2020
2
BE
Belgio
Garantire l'approvvigionamento nazionale di beni
12/04/2020 31/05/2020
Prodotti essenziali tra cui alimenti per il consumo umano, medicinali, attrezzature mediche e carburante
- Art. 6 (2): sostituzione del limite massimo settimanale di guida di 56 ore con uno di 59 ore;
- Art. 6 (3): sostituzione del limite massimo di guida quindicinale di 90 ore con uno di 96 ore;
- Art. 8 (6): rinvio del riposo settimanale  fino a sette periodi di 24 ore;
- Art. 8 (6): possibilità di fruire di due periodi di riposo settimanale ridotto di 24 ore consecutivi, a condizione che:
- il conducente usufruisca di almeno quattro periodi di riposo settimanali in quattro settimane consecutive, di cui almeno due regolari;
- la compensazione per un periodo di riposo settimanale ridotto dovrebbe essere presa prima della fine della quarta settimana successiva alla settimana in questione.
Decisione della Commissione adottata il 29/04/2020
Tutti i trasporti di beni
- Art. 8 (8): possibilità per il conducente di effettuare il riposo settimanale regolare nel veicolo, a condizione che disponga di posti letto adeguati per ciascun conducente e che il veicolo sia fermo.
Decisione della Commissione non ancora adottata
3
BG
Bulgaria
Garantire l'approvvigionamento nazionale di beni
18/04/2020 31/05/2020
Tutti i trasporti di beni
- Art. 6 (1): sostituzione del limite massimo giornaliero di guida di 9 ore con uno di 11 ore;
- Art. 7: Sostituzione del limite minimo giornaliero per le pause imponendo una pausa di 45 minuti dopo 5 ore e mezza di guida;
- Art. 8 (6): possibilità di fruire di due periodi di riposo settimanale ridotto di 24 ore consecutivi, a condizione che:
- il conducente usufruisca di almeno quattro periodi di riposo settimanali in quattro settimane consecutive, di cui almeno due regolari;
- la compensazione per questi due periodi di riposo settimanali ridotti dovrebbe essere presa prima del successivo periodo di riposo;
- Art. 8 (8): possibilità per il conducente di effettuare il riposo settimanale regolare nel veicolo, a condizione che disponga di posti letto adeguati per ciascun conducente e che il veicolo sia fermo.
Decisione della Commissione adottata il 29/04/2020
4
CH
Confederazione Svizzera
Garantire l'approvvigionamento nazionale di beni
19/04/2020 30/04/2020
Garantire la fornitura nazionale di merci
- Art. 6 (3): sostituzione del limite massimo di guida quindicinale di 90 ore con uno di 112 ore (2x56h).
- Art. 8 (4): possibilità di prendere cinque periodi di riposo giornaliero ridotti tra due periodi di riposo settimanali;
- Art. 8 (6): riduzione di due periodi di riposo settimanali regolari da 45 ore a 36 ore in due settimane consecutive.
Adottata dalla Svizzera
5
CZ
Repubblica Ceca
Garantire l'approvvigionamento nazionale di beni
18/04/2020 31/05/2020
Tutti i trasporti di beni
- Art. 6 (1): sostituzione del limite massimo giornaliero di guida di 9 ore con uno di 11 ore;
- Art. 6 (2): sostituzione del limite massimo settimanale di guida di 56 ore con uno di 60 ore;
- Art. 6 (3): sostituzione del limite massimo di guida quindicinale di 90 ore con uno di 100 ore;
- Art. 8 (2): Riduzione del riposo giornaliero da 11 a 9 ore;
- Art. 8 (6): rinvio del riposo settimanale da 6 a 7 periodi di 24 ore;
- Art. 8 (8): possibilità per il conducente di effettuare il riposo settimanale regolare nel veicolo, a condizione che disponga di posti letto adeguati per ciascun conducente e che il veicolo sia fermo.
Decisione della Commissione non ancora adottata
6
DE
Germania
Garantire l'approvvigionamento nazionale di beni
18/04/2020 31/05/2020
Trasporto di beni essenziali come cibo, medicine, DPI e carburanti
- Art. 6 (1): Estensione del limite del periodo di guida giornaliero a 10 ore non più di cinque volte a settimana;
- Art. 8 (6): Possibilità di prendere due periodi di riposo settimanale ridotto consecutivi, a condizione che:
- il conducente usufruisca di almeno quattro periodi di riposo settimanali in quattro settimane consecutive, di cui almeno due regolari;
- il recupero per questi due periodi di riposi settimanali ridotti dovrebbe essere effettuato prima del periodo di riposo successivo.
Decisione della Commissione non ancora adottata
7
EL
Grecia
Garantire l'approvvigionamento nazionale di beni
18/04/2020 31/05/2020
Tutti i trasporti di beni
- Art. 6 (1): sostituzione del limite massimo giornaliero di guida di 9 ore con uno di 11 ore;
- Art. 6 (2): sostituzione del limite massimo settimanale di guida di 56 ore con uno di 58 ore;
- Art. 6 (3): sostituzione del limite massimo di guida quindicinale di 90 ore con uno di 96 ore;
- Art. 7: Sostituzione del limite minimo giornaliero per le pause imponendo una pausa di 45 minuti dopo 5 ore e mezza di guida;
- Art. 8 (2): Riduzione del riposo giornaliero da 11 a 9 ore;
- Art. 8 (6): Rinvio del riposo settimanale da 6 a 7 periodi di 24 ore;
- Art. 8 (6): riduzione del periodo di riposo settimanale regolare da 45 ore a 24 ore, a condizione che la riduzione sia compensata da un periodo di riposo equivalente preso in blocco prima della fine della terza settimana successiva alla settimana in questione;
- Art. 8 (8): possibilità per il conducente di effettuare il riposo settimanale regolare nel veicolo, a condizione che disponga di posti letto adeguati per ciascun conducente e che il veicolo sia fermo.
Decisione della Commissione adottata il 29/04/2020
8
ES
Spagna
Garantire l'approvvigionamento nazionale di beni
13/04/2020 31/05/2020
Tutti i trasporti di beni
- Art. 6 (1): sostituzione del limite massimo giornaliero di guida di 9 ore con uno di 11 ore;
- Art. 8 (2): Riduzione del riposo giornaliero da 11 a 9 ore;
- Art. 8 (6):  possibilità di fruire di due periodi di riposo settimanali ridotti consecutivi a condizione che:
- il conducente prenda almeno quattro periodi di riposo settimanali in queste quattro settimane consecutive, di cui almeno due devono essere periodi di riposo settimanali regolari e;
- nessuna compensazione richiesta per i riposi settimanali ridotti;
- Art. 8 (8): possibilità per il conducente di effettuare il riposo settimanale regolare nel veicolo, a condizione che disponga di posti letto adeguati per ciascun conducente e che il veicolo sia fermo.

Trasporto di passeggeri nel territorio spagnolo dedicato a compiti agricoli in cui il percorso in questione non supera i 50 chilometri
- Art. 8 (2): Riduzione del riposo giornaliero da 11 a 9 ore.
Decisione della Commissione non ancora adottata
9
FI
Finlandia
Garantire l'approvvigionamento nazionale di beni e la mobilità
26/04/2020 31/05/2020
- Tutti i trasporti di beni
- Tutti i trasporti di passeggeri
- Art. 6 (1): sostituzione del limite massimo giornaliero di guida di 9 ore con uno di 11 ore;
- Art. 6 (2): sostituzione del limite massimo settimanale di guida di 56 ore con uno di 60 ore;
- Art. 6 (3): sostituzione del limite massimo di guida quindicinale di 90 ore con uno di 120 ore;
- Art. 7: l'interruzione di 45 minuti può essere suddivisa in 30 minuti e successivamente in 15 minuti.
- Art. 8 (2): riduzione del riposo giornaliero da 11 a 9 ore;
- Art. 8 (6): in due settimane consecutive, il conducente deve prendere almeno un riposo settimanale regolare e un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore. Il periodo di riposo settimanale ridotto non deve essere compensato;
- Art. 8 (8): possibilità per il conducente di effettuare il riposo settimanale regolare nel veicolo, a condizione che disponga di posti letto adeguati per ciascun conducente e che il veicolo sia fermo.
Decisione della Commissione non ancora adottata
10
HR
Croazia
Garantire l'approvvigionamento nazionale di beni
17/04/2020 31/05/2020
Trasporto dei prodotti essenziali per la vita e la salute, come il trasporto di:
- industrie alimentari e affini,
- carburante,
- materiali grezzi,
- cibo per animali
- trasporto di bestiame,
- medicinali e forniture mediche,
- attrezzature per ospedali e altre istituzioni pubbliche.
- Art. 6 (1): sostituzione del limite massimo giornaliero di guida di 9 ore con uno di 11 ore;
- Art. 6 (2): sostituzione del limite massimo settimanale di guida di 56 ore con uno di 60 ore;
- Art. 6 (3): sostituzione del limite massimo di guida quindicinale di 90 ore con uno di 96 ore;
- Art. 7: Sostituzione del limite minimo giornaliero per le pause imponendo una pausa di 45 minuti dopo 5 ore e mezza di guida;
- Art. 8 (2): periodo di riposo giornaliero di almeno 9 ore consecutive nell’arco di 24 ore.
Decisione della Commissione non ancora adottata
11
HU
Ungheria
Garantire l’approvvigionamento nazionale di beni
20/04/2020 31/05/2020
Tutti i trasporti di beni
- Art. 6 (1): sostituzione del limite massimo giornaliero di guida di 9 ore con uno di 11 ore;
- Art. 6 (2): sostituzione del limite massimo settimanale di guida di 56 ore con uno di 60 ore;
- Art. 6 (3): sostituzione del limite massimo di guida quindicinale di 90 ore con uno di 105 ore;
- Art. 7: Sostituzione del limite minimo giornaliero per le pause imponendo una pausa di 45 minuti dopo 5 ore e mezza di guida;
- Art. 8 (2): riduzione del riposo giornaliero da 11 a 9 ore;
- Art. 8 (6): riduzione del periodo di riposo settimanale regolare da 45 ore a 24 ore, a condizione che la riduzione sia compensata da un periodo di riposo equivalente preso in blocco prima della fine della terza settimana successiva alla settimana in questione OPPURE
- Art. 8 (6): rinvio del riposo settimanale da 6 a 7 periodi di 24 ore.
Decisione della Commissione adottata il 29/04/2020
12
IE
Irlanda
Garantire l'approvvigionamento nazionale di beni
17/04/2020 31/05/2020
Tutti i trasporti di beni
- Art. 6 (3): sostituzione del limite massimo di guida quindicinale di 90 ore con uno di 112 ore;
- Art. 8 (4): possibilità di prendere cinque periodi di riposo giornaliero ridotti tra due periodi di riposo settimanali;
- Art. 8 (6): in due settimane consecutive i conducenti devono continuare a fruire di almeno due periodi di riposo settimanali regolari, oppure un periodo di riposo settimanale regolare e un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore, ma in questo caso non è richiesto alcun compensazione per il periodo di riposo settimanale ridotto;
- Art. 8 (8): possibilità per il conducente di effettuare il riposo settimanale regolare nel veicolo, a condizione che disponga di posti letto adeguati per ciascun conducente e che il veicolo sia fermo.
Decisione della Commissione adottata il 29/04/2020
13
LU
Lussemburgo
Garantire l'approvvigionamento nazionale di beni
15/04/2020 31/05/2020
Tutti i trasporti di beni
- Art. 6 (1): sostituzione del limite di guida giornaliero massimo di 9 ore con una di 11 ore non più di tre volte a settimana;
- Art. 6 (3): sostituzione del limite massimo di guida quindicinale di 90 ore con uno di 96 ore;
- Art. 8 (6): rinvio di un periodo di riposo settimanale fino a sette periodi di 24 ore, con una compensazione  nella settimana successiva;
- Art. 8 (8): possibilità per il conducente di effettuare il riposo settimanale regolare nel veicolo, a condizione che disponga di posti letto adeguati per ciascun conducente e che il veicolo sia fermo.
Decisione della Commissione adottata il 29/04/2020
14
MT
Malta
Garantire l'approvvigionamento nazionale di beni
17/04/2020 31/05/2020
Tutti i trasporti di beni
- Art. 6 (1): sostituzione del limite di guida giornaliero massimo di 9 ore con una di 11 ore;
- Art. 6 (2): sostituzione del limite massimo settimanale di guida di 56 ore con uno di 58 ore;
- Art. 7: Sostituzione del limite minimo giornaliero per le pause imponendo una pausa di 45 minuti dopo 5 ore e mezza di guida;
- Art. 8 (2): riduzione del riposo giornaliero da 11 a 9 ore.
Decisione della Commissione non ancora adottata
15
NL
Olanda
Garantire l'approvvigionamento nazionale di beni
07/04/2020 31/05/2020
Trasporto nazionale effettuato in sottosettori che sono cruciali per la fornitura di farmacie, supermercati e altri negozi di alimentari.
- Art. 6 (1): sostituzione del limite di guida giornaliero massimo di 9 ore con una di 11 ore;
- Art. 6 (2): sostituzione del limite massimo settimanale di guida di 56 ore con uno di 58 ore;
- Art. 6 (3): sostituzione del limite massimo di guida quindicinale di 90 ore con uno di 96 ore;
- Art. 8 (6): rinvio di un periodo di riposo settimanale fino a sette periodi di 24 ore.
Decisione della Commissione adottata il 29/04/2020
16
NO
Norvegia
Garantire l'approvvigionamento nazionale di beni
13/03/2020 31/05/2020
Tutti i trasporti di beni
- Art. 6 (1): sostituzione del limite di guida giornaliero massimo di 9 ore con una di 11 ore;
- Art. 6 (2): sostituzione del limite massimo settimanale di guida di 56 ore con uno di 58 ore;
- Art. 6 (3): sostituzione del limite massimo di guida quindicinale di 90 ore con uno di 96 ore;
- Art. 8 (6): ogni seconda settimana una riduzione del normale periodo di riposo settimanale da 45 ore a 24 ore, nessuna compensazione per il riposo settimanale ridotto richiesto.
Autorizzata da EFTA
17
PL
Polonia
Garantire la fornitura nazionale di beni ed il rimpatrio dei cittadini
17/04/2020 31/05/2020
- Tutti i trasporti di beni e
- Trasporto di passeggeri in relazione al ritorno dei cittadini nei loro paesi di origine
- Art. 6 (1): sostituzione del limite di guida giornaliero massimo di 9 ore con una di 11 ore;
- Art. 6 (2): sostituzione del limite massimo settimanale di guida di 56 ore con uno di 60 ore;
- Art. 6 (3): sostituzione del limite massimo di guida quindicinale di 90 ore con uno di 96 ore;
- Art. 7: Sostituzione del limite minimo giornaliero per le pause imponendo una pausa di 45 minuti dopo 5 ore e mezza di guida;
- Art. 8 (8): possibilità per il conducente di effettuare il riposo settimanale regolare nel veicolo, a condizione che disponga di posti letto adeguati per ciascun conducente e che il veicolo sia fermo.
Decisione della Commissione non ancora adottata
18
PT
Portogallo
Garantire l'approvvigionamento nazionale di beni
22/04/2020 31/05/2020
Tutti i trasporti di beni
- Art. 6 (1): sostituzione del limite di guida giornaliero massimo di 9 ore con una di 11 ore;
- Art. 8 (6): in due settimane consecutive, il conducente deve prendere almeno un riposo settimanale regolare e un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore. La riduzione non deve essere compensata;
- Art. 8 (8): possibilità per il conducente di effettuare il riposo settimanale regolare nel veicolo, a condizione che disponga di posti letto adeguati per ciascun conducente e che il veicolo sia fermo.
Decisione della Commissione non ancora adottata
19
RO
Romania
Garantire l'approvvigionamento nazionale di beni
17/04/2020 31/05/2020
Tutti i trasporti di beni
- Art. 6 (1): sostituzione del limite di guida giornaliero massimo di 9 ore con una di 11 ore;
- Art. 7: Sostituzione del limite minimo giornaliero per le pause imponendo una pausa di 45 minuti dopo 5 ore e mezza di guida;
- Art. 8 (2): riduzione del riposo giornaliero da 11 a 9 ore;
- Art. 8 (6): rinvio di un periodo di riposo settimanale fino a sette periodi di 24 ore.
Decisione della Commissione adottata il 29/04/2020
20
SE
Svezia
Garantire l'approvvigionamento nazionale di beni e la mobilità
15/04/2020 31/05/2020
- Tutti i trasporti di beni
- Tutti i trasporti di passeggeri
- Art. 6 (1): sostituzione del limite di guida giornaliero massimo di 9 ore con una di 11 ore;
- Art. 6 (2): sostituzione del limite massimo settimanale di guida di 56 ore con uno di 60 ore;
- Art. 6 (3): sostituzione del limite massimo di guida quindicinale di 90 ore con uno di 120 ore;
- Art. 8 (2): periodo di riposo giornaliero di almeno 9 ore consecutive nell’arco di 24 ore;
- Art. 8 (6): in due settimane consecutive, il conducente deve prendere almeno un riposo settimanale regolare e un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore. Il periodo di riposo settimanale ridotto non deve essere compensato;
- Art. 8 (8): possibilità per il conducente di effettuare il riposo settimanale regolare nel veicolo, a condizione che disponga di posti letto adeguati per ciascun conducente e che il veicolo sia fermo.
Decisione della Commissione adottata il 29/04/2020
21
SK
Slovacchia
Garantire l'approvvigionamento nazionale di beni
18/04/2020 31/05/2020
Tutti i trasporti di beni
- Art. 6 (1): sostituzione del limite di guida giornaliero massimo di 9 ore con una di 11 ore;
- Art. 6 (2): sostituzione del limite massimo settimanale di guida di 56 ore con uno di 60 ore;
- Art. 6 (3): sostituzione del limite massimo di guida quindicinale di 90 ore con uno di 96 ore;
- Art. 7: Sostituzione del limite minimo giornaliero per le pause imponendo una pausa di 45 minuti dopo 5 ore e mezza di guida;
- Art. 8 (2): riduzione del riposo giornaliero da 11 a 9 ore.
Decisione della Commissione adottata il 29/04/2020
22
UK
Gran Bretagna
Garantire l'approvvigionamento nazionale di beni
22/04/2020 31/05/2020
Tutti i trasporti di merci in Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord
- Art. 6 (1): sostituzione del limite di guida giornaliero massimo di 9 ore con una di 11 ore OPPURE
- Art. 8 (6): rinvio dell’obbligo di iniziare un periodo di riposo settimanale dopo sette periodi di 24 ore; tuttavia, due periodi di riposo settimanale regolare o un periodo di riposo settimanale regolare e un periodo di riposo settimanale ridotto dovranno essere comunque fruiti entro due settimane;
- Art. 6 (2): sostituzione del limite massimo settimanale di guida di 56 ore con uno di 60 ore;
- Art. 6 (3): sostituzione del limite massimo di guida quindicinale di 90 ore con uno di 96 ore;
- Art. 8 (2): riduzione del riposo giornaliero da 11 a 9 ore;
- Art. 9 (1): Consentire l'uso della deroga traghetto/treno su un riposo giornaliero ridotto di 9 ore.
Decisione della Commissione non ancora adottata

Nonostante il costante impegno profuso nel riportare le norme emanate già tradotte ed aggiornandole costantemente, si rinivia il lettore all'organo ufficiale emittente della norma originale in lingua inglese, non essendo i curatori del presente portale o gli autori responsabili di eventuali refusi o errori.

Tachigrafo.org è partner di SemaforoVerde
Phasellus a sagittis massa.
Torna ai contenuti | Torna al menu