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Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006
relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio
(GU L 102 del 11.4.2006, pag. 1)
Inserito il 16/05/2020
N. | Stato membro | Circostanze eccezionali corredate al COVID-19 | Date inizio e fine (compresi) | Categorie di trasporto/conducenti | Deroga alle disposizioni del Regolamento 561/2006 | Status |
1 | AT Austria | Garantire l'approvvigionamento nazionale di beni | 11/04/2020 31/05/2020 | Tutti i trasporti di beni | - Art. 6 (1): sostituzione del limite massimo giornaliero di guida di 9 ore con uno di 11 ore; - Art. 6 (2): sostituzione del limite massimo settimanale di guida di 56 ore con uno di 60 ore; - Art. 6 (3): sostituzione del limite massimo di guida quindicinale di 90 ore con uno di 100 ore | Decisione della Commissione adottata il 29/04/2020 |
2 | BE Belgio | Garantire l'approvvigionamento nazionale di beni | 12/04/2020 31/05/2020 | Prodotti essenziali tra cui alimenti per il consumo umano, medicinali, attrezzature mediche e carburante | - Art. 6 (2): sostituzione del limite massimo settimanale di guida di 56 ore con uno di 59 ore; - Art. 6 (3): sostituzione del limite massimo di guida quindicinale di 90 ore con uno di 96 ore; - Art. 8 (6): rinvio del riposo settimanale fino a sette periodi di 24 ore; - Art. 8 (6): possibilità di fruire di due periodi di riposo settimanale ridotto di 24 ore consecutivi, a condizione che: - il conducente usufruisca di almeno quattro periodi di riposo settimanali in quattro settimane consecutive, di cui almeno due regolari; - la compensazione per un periodo di riposo settimanale ridotto dovrebbe essere presa prima della fine della quarta settimana successiva alla settimana in questione. | Decisione della Commissione adottata il 29/04/2020 |
Tutti i trasporti di beni | - Art. 8 (8): possibilità per il conducente di effettuare il riposo settimanale regolare nel veicolo, a condizione che disponga di posti letto adeguati per ciascun conducente e che il veicolo sia fermo. | Decisione della Commissione non ancora adottata | ||||
3 | BG Bulgaria | Garantire l'approvvigionamento nazionale di beni | 18/04/2020 31/05/2020 | Tutti i trasporti di beni | - Art. 6 (1): sostituzione del limite massimo giornaliero di guida di 9 ore con uno di 11 ore; - Art. 7: Sostituzione del limite minimo giornaliero per le pause imponendo una pausa di 45 minuti dopo 5 ore e mezza di guida; - Art. 8 (6): possibilità di fruire di due periodi di riposo settimanale ridotto di 24 ore consecutivi, a condizione che: - il conducente usufruisca di almeno quattro periodi di riposo settimanali in quattro settimane consecutive, di cui almeno due regolari; - la compensazione per questi due periodi di riposo settimanali ridotti dovrebbe essere presa prima del successivo periodo di riposo; - Art. 8 (8): possibilità per il conducente di effettuare il riposo settimanale regolare nel veicolo, a condizione che disponga di posti letto adeguati per ciascun conducente e che il veicolo sia fermo. | Decisione della Commissione adottata il 29/04/2020 |
4 | CH Confederazione Svizzera | Garantire l'approvvigionamento nazionale di beni | 19/04/2020 30/04/2020 | Garantire la fornitura nazionale di merci | - Art. 6 (3): sostituzione del limite massimo di guida quindicinale di 90 ore con uno di 112 ore (2x56h). - Art. 8 (4): possibilità di prendere cinque periodi di riposo giornaliero ridotti tra due periodi di riposo settimanali; - Art. 8 (6): riduzione di due periodi di riposo settimanali regolari da 45 ore a 36 ore in due settimane consecutive. | Adottata dalla Svizzera |
5 | CZ Repubblica Ceca | Garantire l'approvvigionamento nazionale di beni | 18/04/2020 31/05/2020 | Tutti i trasporti di beni | - Art. 6 (1): sostituzione del limite massimo giornaliero di guida di 9 ore con uno di 11 ore; - Art. 6 (2): sostituzione del limite massimo settimanale di guida di 56 ore con uno di 60 ore; - Art. 6 (3): sostituzione del limite massimo di guida quindicinale di 90 ore con uno di 100 ore; - Art. 8 (2): Riduzione del riposo giornaliero da 11 a 9 ore; - Art. 8 (6): rinvio del riposo settimanale da 6 a 7 periodi di 24 ore; - Art. 8 (8): possibilità per il conducente di effettuare il riposo settimanale regolare nel veicolo, a condizione che disponga di posti letto adeguati per ciascun conducente e che il veicolo sia fermo. | Decisione della Commissione non ancora adottata |
6 | DE Germania | Garantire l'approvvigionamento nazionale di beni | 18/04/2020 31/05/2020 | Trasporto di beni essenziali come cibo, medicine, DPI e carburanti | - Art. 6 (1): Estensione del limite del periodo di guida giornaliero a 10 ore non più di cinque volte a settimana; - Art. 8 (6): Possibilità di prendere due periodi di riposo settimanale ridotto consecutivi, a condizione che: - il conducente usufruisca di almeno quattro periodi di riposo settimanali in quattro settimane consecutive, di cui almeno due regolari; - il recupero per questi due periodi di riposi settimanali ridotti dovrebbe essere effettuato prima del periodo di riposo successivo. | Decisione della Commissione non ancora adottata |
7 | EL Grecia | Garantire l'approvvigionamento nazionale di beni | 18/04/2020 31/05/2020 | Tutti i trasporti di beni | - Art. 6 (1): sostituzione del limite massimo giornaliero di guida di 9 ore con uno di 11 ore; - Art. 6 (2): sostituzione del limite massimo settimanale di guida di 56 ore con uno di 58 ore; - Art. 6 (3): sostituzione del limite massimo di guida quindicinale di 90 ore con uno di 96 ore; - Art. 7: Sostituzione del limite minimo giornaliero per le pause imponendo una pausa di 45 minuti dopo 5 ore e mezza di guida; - Art. 8 (2): Riduzione del riposo giornaliero da 11 a 9 ore; - Art. 8 (6): Rinvio del riposo settimanale da 6 a 7 periodi di 24 ore; - Art. 8 (6): riduzione del periodo di riposo settimanale regolare da 45 ore a 24 ore, a condizione che la riduzione sia compensata da un periodo di riposo equivalente preso in blocco prima della fine della terza settimana successiva alla settimana in questione; - Art. 8 (8): possibilità per il conducente di effettuare il riposo settimanale regolare nel veicolo, a condizione che disponga di posti letto adeguati per ciascun conducente e che il veicolo sia fermo. | Decisione della Commissione adottata il 29/04/2020 |
8 | ES Spagna | Garantire l'approvvigionamento nazionale di beni | 13/04/2020 31/05/2020 | Tutti i trasporti di beni | - Art. 6 (1): sostituzione del limite massimo giornaliero di guida di 9 ore con uno di 11 ore; - Art. 8 (2): Riduzione del riposo giornaliero da 11 a 9 ore; - Art. 8 (6): possibilità di fruire di due periodi di riposo settimanali ridotti consecutivi a condizione che: - il conducente prenda almeno quattro periodi di riposo settimanali in queste quattro settimane consecutive, di cui almeno due devono essere periodi di riposo settimanali regolari e; - nessuna compensazione richiesta per i riposi settimanali ridotti; - Art. 8 (8): possibilità per il conducente di effettuare il riposo settimanale regolare nel veicolo, a condizione che disponga di posti letto adeguati per ciascun conducente e che il veicolo sia fermo. | |
Trasporto di passeggeri nel territorio spagnolo dedicato a compiti agricoli in cui il percorso in questione non supera i 50 chilometri | - Art. 8 (2): Riduzione del riposo giornaliero da 11 a 9 ore. | Decisione della Commissione non ancora adottata | ||||
9 | FI Finlandia | Garantire l'approvvigionamento nazionale di beni e la mobilità | 26/04/2020 31/05/2020 | - Tutti i trasporti di beni - Tutti i trasporti di passeggeri | - Art. 6 (1): sostituzione del limite massimo giornaliero di guida di 9 ore con uno di 11 ore; - Art. 6 (2): sostituzione del limite massimo settimanale di guida di 56 ore con uno di 60 ore; - Art. 6 (3): sostituzione del limite massimo di guida quindicinale di 90 ore con uno di 120 ore; - Art. 7: l'interruzione di 45 minuti può essere suddivisa in 30 minuti e successivamente in 15 minuti. - Art. 8 (2): riduzione del riposo giornaliero da 11 a 9 ore; - Art. 8 (6): in due settimane consecutive, il conducente deve prendere almeno un riposo settimanale regolare e un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore. Il periodo di riposo settimanale ridotto non deve essere compensato; - Art. 8 (8): possibilità per il conducente di effettuare il riposo settimanale regolare nel veicolo, a condizione che disponga di posti letto adeguati per ciascun conducente e che il veicolo sia fermo. | Decisione della Commissione non ancora adottata |
10 | HR Croazia | Garantire l'approvvigionamento nazionale di beni | 17/04/2020 31/05/2020 | Trasporto dei prodotti essenziali per la vita e la salute, come il trasporto di: - industrie alimentari e affini, - carburante, - materiali grezzi, - cibo per animali - trasporto di bestiame, - medicinali e forniture mediche, - attrezzature per ospedali e altre istituzioni pubbliche. | - Art. 6 (1): sostituzione del limite massimo giornaliero di guida di 9 ore con uno di 11 ore; - Art. 6 (2): sostituzione del limite massimo settimanale di guida di 56 ore con uno di 60 ore; - Art. 6 (3): sostituzione del limite massimo di guida quindicinale di 90 ore con uno di 96 ore; - Art. 7: Sostituzione del limite minimo giornaliero per le pause imponendo una pausa di 45 minuti dopo 5 ore e mezza di guida; - Art. 8 (2): periodo di riposo giornaliero di almeno 9 ore consecutive nell’arco di 24 ore. | Decisione della Commissione non ancora adottata |
11 | HU Ungheria | Garantire l’approvvigionamento nazionale di beni | 20/04/2020 31/05/2020 | Tutti i trasporti di beni | - Art. 6 (1): sostituzione del limite massimo giornaliero di guida di 9 ore con uno di 11 ore; - Art. 6 (2): sostituzione del limite massimo settimanale di guida di 56 ore con uno di 60 ore; - Art. 6 (3): sostituzione del limite massimo di guida quindicinale di 90 ore con uno di 105 ore; - Art. 7: Sostituzione del limite minimo giornaliero per le pause imponendo una pausa di 45 minuti dopo 5 ore e mezza di guida; - Art. 8 (2): riduzione del riposo giornaliero da 11 a 9 ore; - Art. 8 (6): riduzione del periodo di riposo settimanale regolare da 45 ore a 24 ore, a condizione che la riduzione sia compensata da un periodo di riposo equivalente preso in blocco prima della fine della terza settimana successiva alla settimana in questione OPPURE - Art. 8 (6): rinvio del riposo settimanale da 6 a 7 periodi di 24 ore. | Decisione della Commissione adottata il 29/04/2020 |
12 | IE Irlanda | Garantire l'approvvigionamento nazionale di beni | 17/04/2020 31/05/2020 | Tutti i trasporti di beni | - Art. 6 (3): sostituzione del limite massimo di guida quindicinale di 90 ore con uno di 112 ore; - Art. 8 (4): possibilità di prendere cinque periodi di riposo giornaliero ridotti tra due periodi di riposo settimanali; - Art. 8 (6): in due settimane consecutive i conducenti devono continuare a fruire di almeno due periodi di riposo settimanali regolari, oppure un periodo di riposo settimanale regolare e un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore, ma in questo caso non è richiesto alcun compensazione per il periodo di riposo settimanale ridotto; - Art. 8 (8): possibilità per il conducente di effettuare il riposo settimanale regolare nel veicolo, a condizione che disponga di posti letto adeguati per ciascun conducente e che il veicolo sia fermo. | Decisione della Commissione adottata il 29/04/2020 |
13 | LU Lussemburgo | Garantire l'approvvigionamento nazionale di beni | 15/04/2020 31/05/2020 | Tutti i trasporti di beni | - Art. 6 (1): sostituzione del limite di guida giornaliero massimo di 9 ore con una di 11 ore non più di tre volte a settimana; - Art. 6 (3): sostituzione del limite massimo di guida quindicinale di 90 ore con uno di 96 ore; - Art. 8 (6): rinvio di un periodo di riposo settimanale fino a sette periodi di 24 ore, con una compensazione nella settimana successiva; - Art. 8 (8): possibilità per il conducente di effettuare il riposo settimanale regolare nel veicolo, a condizione che disponga di posti letto adeguati per ciascun conducente e che il veicolo sia fermo. | Decisione della Commissione adottata il 29/04/2020 |
14 | MT Malta | Garantire l'approvvigionamento nazionale di beni | 17/04/2020 31/05/2020 | Tutti i trasporti di beni | - Art. 6 (1): sostituzione del limite di guida giornaliero massimo di 9 ore con una di 11 ore; - Art. 6 (2): sostituzione del limite massimo settimanale di guida di 56 ore con uno di 58 ore; - Art. 7: Sostituzione del limite minimo giornaliero per le pause imponendo una pausa di 45 minuti dopo 5 ore e mezza di guida; - Art. 8 (2): riduzione del riposo giornaliero da 11 a 9 ore. | Decisione della Commissione non ancora adottata |
15 | NL Olanda | Garantire l'approvvigionamento nazionale di beni | 07/04/2020 31/05/2020 | Trasporto nazionale effettuato in sottosettori che sono cruciali per la fornitura di farmacie, supermercati e altri negozi di alimentari. | - Art. 6 (1): sostituzione del limite di guida giornaliero massimo di 9 ore con una di 11 ore; - Art. 6 (2): sostituzione del limite massimo settimanale di guida di 56 ore con uno di 58 ore; - Art. 6 (3): sostituzione del limite massimo di guida quindicinale di 90 ore con uno di 96 ore; - Art. 8 (6): rinvio di un periodo di riposo settimanale fino a sette periodi di 24 ore. | Decisione della Commissione adottata il 29/04/2020 |
16 | NO Norvegia | Garantire l'approvvigionamento nazionale di beni | 13/03/2020 31/05/2020 | Tutti i trasporti di beni | - Art. 6 (1): sostituzione del limite di guida giornaliero massimo di 9 ore con una di 11 ore; - Art. 6 (2): sostituzione del limite massimo settimanale di guida di 56 ore con uno di 58 ore; - Art. 6 (3): sostituzione del limite massimo di guida quindicinale di 90 ore con uno di 96 ore; - Art. 8 (6): ogni seconda settimana una riduzione del normale periodo di riposo settimanale da 45 ore a 24 ore, nessuna compensazione per il riposo settimanale ridotto richiesto. | Autorizzata da EFTA |
17 | PL Polonia | Garantire la fornitura nazionale di beni ed il rimpatrio dei cittadini | 17/04/2020 31/05/2020 | - Tutti i trasporti di beni e - Trasporto di passeggeri in relazione al ritorno dei cittadini nei loro paesi di origine | - Art. 6 (1): sostituzione del limite di guida giornaliero massimo di 9 ore con una di 11 ore; - Art. 6 (2): sostituzione del limite massimo settimanale di guida di 56 ore con uno di 60 ore; - Art. 6 (3): sostituzione del limite massimo di guida quindicinale di 90 ore con uno di 96 ore; - Art. 7: Sostituzione del limite minimo giornaliero per le pause imponendo una pausa di 45 minuti dopo 5 ore e mezza di guida; - Art. 8 (8): possibilità per il conducente di effettuare il riposo settimanale regolare nel veicolo, a condizione che disponga di posti letto adeguati per ciascun conducente e che il veicolo sia fermo. | Decisione della Commissione non ancora adottata |
18 | PT Portogallo | Garantire l'approvvigionamento nazionale di beni | 22/04/2020 31/05/2020 | Tutti i trasporti di beni | - Art. 6 (1): sostituzione del limite di guida giornaliero massimo di 9 ore con una di 11 ore; - Art. 8 (6): in due settimane consecutive, il conducente deve prendere almeno un riposo settimanale regolare e un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore. La riduzione non deve essere compensata; - Art. 8 (8): possibilità per il conducente di effettuare il riposo settimanale regolare nel veicolo, a condizione che disponga di posti letto adeguati per ciascun conducente e che il veicolo sia fermo. | Decisione della Commissione non ancora adottata |
19 | RO Romania | Garantire l'approvvigionamento nazionale di beni | 17/04/2020 31/05/2020 | Tutti i trasporti di beni | - Art. 6 (1): sostituzione del limite di guida giornaliero massimo di 9 ore con una di 11 ore; - Art. 7: Sostituzione del limite minimo giornaliero per le pause imponendo una pausa di 45 minuti dopo 5 ore e mezza di guida; - Art. 8 (2): riduzione del riposo giornaliero da 11 a 9 ore; - Art. 8 (6): rinvio di un periodo di riposo settimanale fino a sette periodi di 24 ore. | Decisione della Commissione adottata il 29/04/2020 |
20 | SE Svezia | Garantire l'approvvigionamento nazionale di beni e la mobilità | 15/04/2020 31/05/2020 | - Tutti i trasporti di beni - Tutti i trasporti di passeggeri | - Art. 6 (1): sostituzione del limite di guida giornaliero massimo di 9 ore con una di 11 ore; - Art. 6 (2): sostituzione del limite massimo settimanale di guida di 56 ore con uno di 60 ore; - Art. 6 (3): sostituzione del limite massimo di guida quindicinale di 90 ore con uno di 120 ore; - Art. 8 (2): periodo di riposo giornaliero di almeno 9 ore consecutive nell’arco di 24 ore; - Art. 8 (6): in due settimane consecutive, il conducente deve prendere almeno un riposo settimanale regolare e un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore. Il periodo di riposo settimanale ridotto non deve essere compensato; - Art. 8 (8): possibilità per il conducente di effettuare il riposo settimanale regolare nel veicolo, a condizione che disponga di posti letto adeguati per ciascun conducente e che il veicolo sia fermo. | Decisione della Commissione adottata il 29/04/2020 |
21 | SK Slovacchia | Garantire l'approvvigionamento nazionale di beni | 18/04/2020 31/05/2020 | Tutti i trasporti di beni | - Art. 6 (1): sostituzione del limite di guida giornaliero massimo di 9 ore con una di 11 ore; - Art. 6 (2): sostituzione del limite massimo settimanale di guida di 56 ore con uno di 60 ore; - Art. 6 (3): sostituzione del limite massimo di guida quindicinale di 90 ore con uno di 96 ore; - Art. 7: Sostituzione del limite minimo giornaliero per le pause imponendo una pausa di 45 minuti dopo 5 ore e mezza di guida; - Art. 8 (2): riduzione del riposo giornaliero da 11 a 9 ore. | Decisione della Commissione adottata il 29/04/2020 |
22 | UK Gran Bretagna | Garantire l'approvvigionamento nazionale di beni | 22/04/2020 31/05/2020 | Tutti i trasporti di merci in Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord | - Art. 6 (1): sostituzione del limite di guida giornaliero massimo di 9 ore con una di 11 ore OPPURE - Art. 8 (6): rinvio dell’obbligo di iniziare un periodo di riposo settimanale dopo sette periodi di 24 ore; tuttavia, due periodi di riposo settimanale regolare o un periodo di riposo settimanale regolare e un periodo di riposo settimanale ridotto dovranno essere comunque fruiti entro due settimane; - Art. 6 (2): sostituzione del limite massimo settimanale di guida di 56 ore con uno di 60 ore; - Art. 6 (3): sostituzione del limite massimo di guida quindicinale di 90 ore con uno di 96 ore; - Art. 8 (2): riduzione del riposo giornaliero da 11 a 9 ore; - Art. 9 (1): Consentire l'uso della deroga traghetto/treno su un riposo giornaliero ridotto di 9 ore. | Decisione della Commissione non ancora adottata |