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Circolare Min Infr Trasp 26/01/2009

Legislazione

A cura di Palumbo Salvatore

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti fornisce ulteriori chiarimenti circa il rinnovo tardivo della patente di guida rimasta priva di validità, perchè scaduta, per un periodo più o meno lungo, indicato almeno in tre anni. A tale proposito il MIT precisa che la suddetta interpretazione debba essere integrata da ulteriori elementi di giudizio nel senso che la revisione della patente di guida non va disposta obbligatoriamente ogni qualvolta si sia superato il limite dei tre anni dall’ultimo rinnovo, ma la valutazione va fatta caso per caso tenendo conto delle argomentazioni prospettate dal richiedente circa i motivi del ritardo nella richiesta di conferma, e che provvedimento di revisione dovrà essere preceduto dalla comunicazione di avviso di avvio del procedimento.

Inserito il 11/05/2020

Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 7053 del 26/01/2009
Chiarimenti in merito alla Circolare n. M.C.T.C. n. 16/1971


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale Motorizzazione
Divisione 6

Prot. n. 7053

Roma, 26 gennaio 2009


OGGETTO: Chiarimenti in merito alla Circolare n. M.C.T.C. n. 16/1971.


Indirizzi omessi


  Da parte di numerosi Uffici provengono richieste di chiarimento in relazione alla circolare ex M.C.T.C. n. 16/71 con la quale si fornivano indicazioni sui criteri da adottare nei casi in cui si fosse rilevato che la patente di guida fosse rimasta priva di validità, per mancato rinnovo, per un periodo più o meno lungo.

  Onde evitare trattamenti difformi, la succitata circolare, alla quale si sono attenuti tutti gli Uffici Provinciali, indicava in tre anni dalla scadenza il termine massimo superato il quale diveniva opportuna la revisione della patente.

  Alla luce di quanto è emerso dal contenzioso determinato dall’applicazione della citata circolare, si ritiene che la suddetta interpretazione debba essere integrata da ulteriori elementi di giudizio nel senso sotto indicato.

1) - La revisione non va disposta obbligatoriamente ogni qualvolta si sia superato il limite dei tre anni dall’ultimo rinnovo, ma la valutazione va fatta caso per caso tenendo conto delle argomentazioni prospettate dal richiedente circa i motivi del ritardo nella richiesta di conferma. Peraltro già la circolare n. 16/71 consentiva di avvalersi di una serie di elementi di giudizio in possesso dell’Ufficio.

2) - L’eventuale provvedimento di revisione dovrà essere preceduto dalla comunicazione di avviso di avvio del procedimento ai sensi degli artt, 7 e 8 ex legge n. 241/1990.

3) - In sede di partecipazione procedimentale, il richiedente dovrà dimostrare di non aver perso i requisiti di idoneità tecnica alla guida successivamente alla data di scadenza della patente. A tal fine potranno essere valutate dall’Ufficio dichiarazioni, anche di terzi, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altro elemento ritenuto utile alla scopo, ecc..

4) - Non appaiono giustificati, salvo i casi eccezionali adeguatamente motivati, i provvedimenti di revisione emessi nei casi in cui venga reiterata la richiesta di duplicato della patente per mancato recapito della stessa.

  Si prega di attenersi alle suindicate indicazioni anche per i ricorsi gerarchici pendenti.


IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Arch. Maurizio VITELLI)



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