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Circolare Min Trasporti 12/11/2010

Legislazione

A cura di Palumbo Salvatore

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti conferma che, in caso di contestazione della violazione al disposto contenuto nell'art. 80 del codice della strada (omessa revizione), è necessario autorizzare il trasgressore a proseguire il viaggio fino ad un luogo di custodia, anche alla luce del fatto che prima dell'entrata in vigore delle modifiche apportate dall'attuale norma, era comunque consentito il raggiungimento di un luogo di custodia a fronte del ritiro della carta di circolazione, contrariamente a quanto previsto attualmente.

Inserito il 05/04/2020

Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 0090916 del 12/11/2010
Legge 29 luglio 2010, n. 120. Interventi in materia di revisione (Art. 80 C.d.S.)


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale Motorizzazione
Divisione 5

Prot. n. 0090916

Roma, 12 novembre 2010


OGGETTO: Legge 29 luglio 2010, n. 120. Interventi in materia di revisione (Art. 80 C.d.S.).


Indirizzi omessi


 Si riscontra la nota prot. n. 300/A/14198/10/105/2 del 29 ottobre 2010, di pari oggetto, per rappresentare l'assoluta condivisione della necessità di autorizzare comunque l’utente oggetto della sanzione di cui all'articolo 80, co. 14 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e s. m. ed i., a proseguire il viaggio fino ad un luogo di custodia.

 A tale conclusione si ritiene di poter pacificamente giungere non solo in un'ottica di interpretazione teleologica della disposizione summenzionata, come novellata dall’articolo 1, comma 6, della legge n. 120 del 2010, ma anche con un ragionamento a contrario.

 Infatti, per un verso la ratio della modifica - che è stata dichiaratamente quella di una semplificazione delle procedure - sarebbe tradita da un'applicazione che, a fronte della possibilità di effettuare la revisione anche presso officine autorizzate, non consentirebbe tuttavia al trasgressore di spostare il veicolo da luogo in cui è avvenuta la contestazione della violazione.

 Per altro verso si porrebbe come paradossale la conseguenza che - mentre in precedenza a fronte del ritiro della carta di circolazione, era comunque consentito il raggiungimento di un luogo di custodia - il mancato ritiro della stessa carta di circolazione, attualmente previsto, non possa consentire nemmeno di spostare il veicolo.

 In definitiva si ritiene che, al di là del nomen iuris, possa comunque trovare applicazione il disposto dell’articolo 399 del DPR n. 492 del 1992.


IL DIRETTORE GENERALE
(f.to)



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