Circolare Min Interno 4665 20/06/2012 - Tachigrafo

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Circolare Min Interno 4665 20/06/2012

Legislazione

A cura di Palumbo Salvatore

La presente circolare ministeriale, in riferimento al quesito posto da una società di trasporto merci che ricorre sovente all'istituto della multipresenza, così come indicato nell'articolo 4, lett. o), del Regolamento (CE) n. 561/2006 e sulla base di quanto stabilito dalla Nota di Orientamento n. 2 della Commissione Europea, ritiene che un periodo di 45 minuti del tempo di disponibilità trascorso sul veicolo in movimento che rientra nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 561/2006 e senza che il secondo conducente assista attivamente chi guida, può essere considerato "interruzione", anche alla luce del fatto che il periodo riposo (giornaliero o settimanale) e l'interruzione sono spazi temporali destinati al riposo del conducente e di cui egli può disporre liberamente.

Inserito il 22/04/2020

Circolare Ministero dell'Interno n. 300/A/4665/12/111/20/3 del 20/06/2012
Disciplina in materia sociale di cui al Regolamento (CE) n. 561/2006. Multipresenza - Commissione Europea, nota di orientamento n. 2


MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,
delle Comunicazioni e per i reparti Speciali della Polizia di Stato

Prot. n. 300/A/4665/12/111/20/3

Roma, 20 giugno 2012


OGGETTO: Disciplina in materia sociale di cui al Regolamento (CE) n. 561/2006. Multipresenza - Commissione Europea, nota di orientamento n. 2.


Indirizzi omessi


 Si la riferimento al quesito posto dalla società Armantini Trasporti, trasmesso anche a codesto Dicastero e che si invia in copia agli Uffici cui la presente è diretta per conoscenza (All. n. 1), con il quale si chiede di conoscere il parere di questo Servizio in ordine alla valutazione del tempo trascorso a fianco del conducente durante la marcia in caso di multipresenza.

 Nell'interpretazione del dato normativo quest'ufficio ha sempre ritenuto che il riposo (giornaliero o settimanale) e l'interruzione fossero spazi temporali destinati al riposo del conducente e di cui egli può disporre liberamente. Pertanto, la loro fruizione su un veicolo in movimento, non in sosta, non potevano essere considerati tali.

 Limitatamente all'interruzione, la suddetta interpretazione sarebbe superata dalla nota di orientamento n. 2 della Commissione Europea (All. n. 2), secondo la quale un periodo di 45 minuti del tempo che il secondo conducente trascorre in cabina, senza assistere attivamente chi si trova alla guida del veicolo, può essere considerato "interruzione".

 Poiché è prassi di questo Servizio adeguarsi alle note di orientamento della Commissione Europea. che peraltro è presente con propri funzionari in seno al Comitato che assiste la Commissione nelle questioni relative all'interpretazione e applicazione dei Regolamenti (CEE) n. 3821/1985 e (CE) n. 561/2006, con riferimento al quesito posto, si ritiene che un periodo di 45 minuti del tempo di disponibilità trascorso sul veicolo in movimento senza che il secondo conducente assista attivamente chi guida, può essere considerato "interruzione", fermo restando il parere sopra esposto sul riposo (giornaliero e settimanale).

 A tal fine giova rilevare che la definizione di "interruzione" data dall'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 561/2006, non comprende l'espressione "durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo" che invece troviamo nella definizione di riposo giornaliero e settimanale.

 Atteso quanto sopra esposto, sull'argomento sarebbe gradito conoscere il parere di codesto Ufficio, anche per uniformare le procedure operative del personale dipendente.


IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
(f.to)



ALLEGATO 1
Testo del quesito posto dalla
società Armantini Trasporti


Spett.le
MINISTERO DELL'INTERNO
(Indirizzo omesso)

Spett.le
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(Indirizzo omesso)


OGGETTO: Disciplina in materia sociale di cui al regolamento CE n. 561/2006. Muitipresenza - Commissione Europea, nota di orientamento n. 2, QUESITO


 La scrivente, società di autotrasporti, da anni operante nel settore del trasporto internazionale di prodotti ittici, con relazioni di traffico che interessano il nostro Paese e la Spagna, avendo riscontrato problematiche interpretative che interessano l'azione degli organi di controllo in ordine alla cosiddetta "Multipresenza", si rivolge rispettosamente a Codesti Ministeri per avere una chiara ed esaustiva interpretazione della descritta norma.

 La questione è motivata dal fatto che gli organi di controllo nazionali, rispetto a quelli spagnoli, non considerano interruzione il periodo in cui il secondo conducente, a disposizione per guidare il veicolo all'occorrenza, è seduto accanto al conducente e non lo assiste attivamente nella guida del veicolo.

 L'articolo 4 lett. o) del regolamento 561/2006, infatti, stabilisce che si ha la multipresenza quando, durante un periodo di guida compreso fra due periodi di riposo giornaliero consecutivi o fra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale, ci sono a bordo del veicolo almeno due conducenti. Per la prima ora di multipresenza la presenza di un secondo conducente è facoltativa, ma per il resto del periodo è obbligatoria.

 Dall'analisi delle norme di cui al regolamento citato e quelle incardinate nella Direttiva 2002/15/CE del parlamento europeo e del consiglio dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, si evince che per i lavoratori mobili che guidano in squadre, il tempo trascorso a fianco del conducente o in una cuccetta durante la marcia del veicolo non è considerato interruzione o riposo bensì "tempo di disponibilità".

 L'articolo 15, paragrafo 3, lett. c) del regolamento CEE 3821/85 stabilisce che i tempi di disponibilità secondo la definizione di cui all'articolo 3, lettera b), della direttiva 2002/15/CE, devono essere anch'essi registrati sotto tale simbolo (quadrato con diagonale) ovvero:
- il tempo d'attesa, ossia il periodo durante il quale ai conducenti è richiesta la permanenza sui posto di lavoro soltanto per rispondere ad eventuali chiamate al fine di iniziare o riprendere la guida o di eseguire altri lavori;
- il tempo trascorso a fianco di un conducente durante la marcia del veicolo;
- il tempo trascorso in cuccetta durante la marcia del veicolo.

 Si aggiunge, poi, che secondo il regolamento citato ciascuno Stato membro può permettere, per i fogli di registrazione utilizzati sui veicoli immatricolati nel suo territorio, che i periodi di tempo di cui al paragrafo 3, secondo trattino, lettere b) e c), siano tutti registrati sotto il simbolo (quadrato con diagonale).

 Infatti, i tachigrafi digitali installati sui nostri veicoli, sono programmati in modo tale che in caso di multipresenza, il tempo trascorso a fianco del conducente durante la marcia dei veicolo è registrato con il citato simbolo.

 Premesso quanto sopra:

 Considerato che la Commissione Europea, che a norma dell'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento CE 561/2006, facilita il dialogo tra gli Stati membri in materia di interpretazione e applicazione nazionali del regolamento stesso per il tramite del comitato di cui all'articolo 24, paragrafo 1, vale a dire che la Commissione è assistita dal comitato istituito a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3821/85;

 Che per un'applicazione armonizzata delle norme sociali nel settore dei trasporti su strada, il comitato composto da rappresentanti della Commissione ha approvato alcune note di orientamento elaborate da un gruppo di lavoro;

 Che la nota di orientamento n. 2, di cui si allega copia, emanata per chiarire alcuni aspetti da seguire in ordine all'applicazione dell'articolo 9 del reg. 561/2006 stabilisce, fra le altre cose, che se un secondo conducente, a disposizione per guidare il veicolo quando necessario, è seduto accanto al conducente del veicolo e non assiste attivamente il conducente nella guida del veicolo, un periodo di 45 minuti dei tempo di disponibilità di tale secondo conducente può essere considerato come interruzione.

 Si chiede:

a) Un periodo di 45 minuti del tempo di disponibilità del secondo conducente può essere considerato "interruzione", così come elaborato dal gruppo di lavoro istituito dalla Commissione per una applicazione armonizzata delle nonne sociali nel settore dei trasporti su strada?;

b) Se cosi fosse, e preso atto che tale periodo è registrato in automatico dall'apparecchio di controllo con il simbolo (quadrato con la diagonale) e non con il simbolo (lettino), in che modo il conducente e, in seguito ad un controllo postumo, l'azienda proprietaria del mezzo, può farlo valutare tale?

 Si desidera ringraziare anticipatamente e nel rimanere in attesa di determinazioni in merito, è gradita l'occasione per porgere distinti saluti.


(f.to)



Nonostante il costante impegno profuso nel riportare le norme emanate ed aggiornandole costantemente, si rinivia il lettore all'organo ufficiale emittente della norma medesima, non essendo i curatori del presente portale o gli autori responsabili di eventuali refusi o errori.

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