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Circolare Min Interno 19/12/2012

Legislazione

A cura di Palumbo Salvatore

Il Ministero dell'Interno, su quesito posto dalla CONFINDUSTRIA circa l'utilizzo del modulo per la certificazione dell'attività in materia sociale nel settore dei trasporti su strada istituito dalla Decisione della Commissione 2007/230/CE in occasione di un guasto del veicolo rientrante nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 561/2006 tale da rendere impossibile la prosecuzione del viaggio, precisa che se posto in disponibilità o impiegato in un lavoro diverso dalla guida, appare più aderente alla norma la compilazione del modulo in esame; se,invece, durante il periodo del guasto compie tutte quelle attività funzionali al ripristino dell'efficienza del mezzo, appare più coerente riportare le indicazioni sul foglio o sui fogli di registrazione, oppure su un foglio ad hoc da accludere al foglio di registrazione o alla carta del conducente.

Inserito il 05/05/2020

Circolare Ministero dell'Interno n. 300/A/9119/12/111/20/3 del 19/12/2012
Modulo per la certificazione dell'attività in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, istituito dalla Decisione della Commissione 2007/230/CE del 12 aprile 2007. - Articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE


MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,
delle Comunicazioni e per i reparti Speciali della Polizia di Stato
Servizio Polizia Stradale

Prot. n. 300/A/9119/12/111/20/3

Roma, 19 dicembre 2012


OGGETTO: Modulo per la certificazione dell'attività in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, istituito dalla Decisione della Commissione 2007/230/CE del 12 aprile 2007. - Articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE.


Indirizzi omessi


 Si fa riferimento alla nota del 5 settembre 2012, concernente l'oggetto, che, per gli Uffici cui la presente è diretta per conoscenza, si allega in copia.

 Conformemente allo spirito e al contenuto della nota di orientamento della Commissione europea n. 5/2009, si ritiene che l'ipotesi in cui un veicolo, rientrante nel campo di applicazione dei Regolamenti (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 561/2006, si guasti durante il tragitto ed il guasto sia tale da rendere impossibile la prosecuzione del viaggio, possa essere compreso tra i casi di obiettiva impossibilità ad effettuare le registrazioni mediante l'apposito apparecchio di controllo e quindi giustificare la compilazione del modulo in oggetto come prova del rispetto delle nonne di cui al Regolamento (CE) n. 561/2006.

 Tuttavia, la scelta tra tale modalità di certificazione dell'attività svolta e quella, analoga per situazioni simili, prevista dall'articolo 16, comma 2, del Regolamento (CEE) n . 3821/85 (1), è legata in concreto all'impiego cui è adibito successivamente il conducente: se posto in disponibilità o impiegato in un lavoro diverso dalla guida, appare più aderente alla norma la compilazione del modulo in esame; se, invece, durante il periodo del guasto compie tutte quelle attività funzionali al ripristino dell'efficienza del mezzo, può essere più coerente riportare le indicazioni sul foglio o sui fogli di registrazione, oppure su un foglio ad hoc da accludere al foglio di registrazione o alla carta del conducente, su cui riporta gli elementi che consentono di identificarlo e la firma.


 IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
 (f.to)



(1) Durante il periodo del guasto o del cattivo funzionamento dell’apparecchio di controllo, il conducente riporta le indicazioni relative ai gruppi di tempi, nella misura in cui essi non sono più correttamente registrati o stampati dall'apparecchio di controllo, sul foglio o sui fogli di registrazione, oppure su un foglio ad hoc da accludere al foglio di registrazione o alla carta del conducente e su cui riporta gli elementi che consentono di identificarlo (nome e numero della patente di guida o nome e numero della carta del conducente), ivi compresa la firma.



ALLEGATO 1
Testo del quesito
posto dalla CONFINDUSTRIA



Nonostante il costante impegno profuso nel riportare le norme emanate ed aggiornandole costantemente, si rinivia il lettore all'organo ufficiale emittente della norma medesima, non essendo i curatori del presente portale o gli autori responsabili di eventuali refusi o errori.

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