Circolare Min Interno 17/01/2011 - Tachigrafo

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Circolare Min Interno 17/01/2011

Legislazione

A cura di Palumbo Salvatore

In seguito alla semplificazione amministrativa introdotta dalla Legge 214/2003, per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione può essere sostituita da fotocopia autenticata, così come è consentita la circolazione con fotocopia della carta di circolazione autenticata anche ai veicoli delle aziende fornitrici di servizi pubblici essenziali individuati ai sensi dall'art. 1 della Legge 146/1990, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 280 del 2010 che ha dichiarato, nella fattispecie, l'illegittimità costituzionale dell'art. 180 comma 4 C.d.S.
Attenzione: l'oggetto della presente circolare ministeriale presenta un refuso nella parte in cui indica la sentenza della Corte di Cassazione invece della Corte Costituzionale.

Inserito il 15/05/2020

Circolare Ministero dell'Interno n. 300/A/502/11/106/15 del 17/01/2011
Art. 180 comma 4 C.d.S. circolazione con fotocopia della carta di circolazione autenticata dal proprietario del veicolo.
Sentenza Corte di Cassazione n. 280 del 23 luglio 2010


MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,
delle Comunicazioni e per i reparti Speciali della Polizia di Stato

Prot. n. 300/A/502/11/106/15

Roma, 17 gennaio 2011


OGGETTO: Art. 180 comma 4 C.d.S. circolazione con fotocopia della carta di circolazione autenticata dal proprietario del veicolo.
Sentenza Corte di Cassazione n. 280 del 23 luglio 2010.


Indirizzi omessi


 Come noto le disposizioni dell'art. 180 del Codice della Strada prevedono che durante la circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi, i documenti di circolazione, la patente di guida e quelli comprovanti la copertura assicurativa del mezzo, devono sempre trovarsi a bordo in originale.

 In seguito alla semplificazione amministrativa introdotta dalla Legge 214/2003, per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione può essere sostituita da fotocopia autenticata.

 Con la sentenza, che si allega (All. 1), la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 180 comma 4 C.d.S., nella parte in cui non estende a tutti i veicoli delle aziende fornitrici di servizi pubblici essenziali la facoltà di tenere a bordo dei veicoli, in luogo dell'originale, una fotocopia della carta di circolazione autenticata dal medesimo proprietario.

 Atteso quanto sopra, si ritiene pertanto consentita la circolazione con fotocopia della carta di circolazione autenticata anche ai veicoli delle aziende fornitrici di servizi pubblici essenziali individuati ai sensi dall'art. 1 della Legge 146/1990 che per immediata lettura si allega (All. 2).

***

 Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.


 per IL CAPO DELLA POLIZIA
 DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
 (f.to)



ALLEGATO 1
Corte Cosituzionale - Sentenza n. 280
del 23/07/2010


ALLEGATO 2
Legge 12 giugno 1990, n. 146
(G.U. n. 137 del 14/06/1990)



Nonostante il costante impegno profuso nel riportare le norme emanate ed aggiornandole costantemente, si rinivia il lettore all'organo ufficiale emittente della norma medesima, non essendo i curatori del presente portale o gli autori responsabili di eventuali refusi o errori.

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