Circolare Min Interno 16/04/2019 - Tachigrafo

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Circolare Min Interno 16/04/2019

Legislazione

A cura di Palumbo Salvatore

Il Ministero dell'Interno, in seguito al problema relativo alla necessità di esperire un'ulteriore notifica del verbale nei confronti del soggetto che si sia dichiarato conducente e responsabile della violazione dalla quale discende la decurtazione dei punti della patente, ha predisposto un nuovo modello di comunicazione dei dati del conducente in cui, nella parte da compilare a cura dell'effettivo trasgressore non coincidente con il proprietario o altro obbligato in solido, è stata inserita l'indicazione che la sottoscrizione presuppone la piena ed effettiva conoscenza del verbale di contestazione

Inserito il 27/04/2020

Circolare Ministero dell'Interno n. 300/A/3480/19/109/16 del 16/04/2019
Applicazione dell'art. 126-bis, comma 2, Codice della Strada. Notifica del verbale di contestazione al soggetto dichiaratosi conducente che ha sottoscritto il modulo di comunicazione dati


MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,
delle Comunicazioni e per i reparti Speciali della Polizia di Stato

Prot. n. 300/A/3480/19/109/16

Roma, 16 aprile 2019


OGGETTO: Applicazione dell'art. 126-bis, comma 2, Codice della Strada. Notifica del verbale di contestazione al soggetto dichiaratosi conducente che ha sottoscritto il modulo di comunicazione dati.


Indirizzi omessi


 In seguito all'esame del contenzioso concernente la tematica in oggetto specificata, è emerso il problema relativo alla necessità di esperire un'ulteriore notifica del verbale nei confronti del soggetto che, attraverso la sottoscrizione del modulo di comunicazione dati, si sia dichiarato conducente e responsabile della violazione dalla quale discende la decurtazione dei punti della patente, notificata ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196 CdS.

 L'esigenza si è fatta viva a seguito di un indirizzo interpretativo secondo cui, contrariamente all'attuale consolidata prassi amministrativa (1), l'esercizio dei diritti da parte dell'effettivo trasgressore possa essere garantito solo attraverso la notificazione del verbale di contestazione nei suoi confronti, in quanto solo a seguito della notifica si raggiunge la prova della conoscenza del contenuto del verbale di contestazione, presupposto della pretesa creditoria dell'organo accertatore.

 Si ritiene, tuttavia, che una nuova notifica del verbale di contestazione all'effettivo conducente/trasgressore comporti un ulteriore aggravio di oneri sia nei confronti del medesimo soggetto, che si troverebbe a pagare le spese di notifica relative a due verbali (2), sia nei confronti dell'intero procedimento amministrativo, per l'attivazione di un'ulteriore procedura di notificazione.

 Invero, un simile aggravio non sembra giustificato laddove l'obiettivo della notificazione (i.e. la conoscenza dell'esistenza di un provvedimento sanzionatorio) venga raggiunto nel momento in cui f interessato compila e sottoscrive il modulo di comunicazione dei dati del conducente - allegato, in genere, al verbale di contestazione e contenuto nel plico consegnato all'obbligato in solido - facendo venire meno l'esigenza stessa di procedere a nuova notificazione nei confronti dell'effettivo trasgressore, secondo il consolidato principio del raggiungimento dello scopo dell'atto: può, infatti, ritenersi che la conoscenza del verbale presupposto sia precedente o quantomeno contestuale alla sottoscrizione del modulo ad esso allegato.

 Diversamente, nell'ipotesi in cui il proprietario si limiti a dichiararsi estraneo alla violazione, indicando altro soggetto quale trasgressore, l'esigenza di procedere ad una nuova notifica del verbale di contestazione nei confronti di quest'ultimo, è dettata dalla necessità di informare lo stesso dell'esistenza di un provvedimento sanzionatorio nei suoi confronti - del quale, altrimenti, non potrebbe avere conoscenza - e di porlo nelle condizioni di esercitare i propri diritti.

 Ciò premesso, si ritiene possibile salvaguardare l'esercizio dei diritti dell'interessato, evitando al contempo di aggravare il procedimento sanzionatorio con la duplicazione delle notifiche e delle relative spese, considerando la sottoscrizione del modulo e della specifica avvertenza come produttiva degli stessi effetti della notificazione: in tal modo, attraverso una finzione giuridica che consenta di equiparare la verità reale a quella legale, i nuovi termini per l'esercizio delle facoltà concesse dall'ordinamento (pagamento in misura ridotta o scontata del 30% o eventuale proposizione del ricorso o dell'opposizione avverso il verbale di contestazione) decorrerebbero dalla data di invio del modulo da parte dell'interessato, ove non siano già state esercitate dal destinatario della prima notifica (3).

 In attuazione di tale interpretazione, acquisito sull'argomento concorde parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, è stato predisposto un nuovo modello di comunicazione dei dati del conducente in cui, nella parte da compilare a cura dell'effettivo trasgressore non coincidente con il proprietario o altro obbligato in solido, è stata inserita l'indicazione che la sottoscrizione presuppone la piena ed effettiva conoscenza del verbale di contestazione. (All. 1)

 La procedura applicativa esposta ed il conseguente utilizzo del nuovo modulo di comunicazione dati del conducente è da considerarsi mero indirizzo amministrativo che non pregiudica la legittimità e l'efficacia di eventuali differenti prassi già consolidate, aderenti al dettato normativo e ai richiamati principi in materia di notificazione e conoscenza degli atti.

***

 Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.


IL DIRETTORE CENTRALE
(f.to)



(1) Circolare n. 300/A/1/33792/109/16/1 del 14.09.2004
(2) Quelle relative al verbale notificatogli e quelle relative al verbale notificato ai proprietario o altro obbligato in solido.
(3) L'indicazione, contenuta nel modulo di comunicazione, di soggetto diverso dal destinatario della prima notifica quale conducente del veicolo non impedisce, infatti, che il proprietario o altro obbligato in solido effettui il pagamento del verbale di contestazione ovvero proponga opposizione o ricorso avverso lo stesso.




ALLEGATO 1
Modello di comunicazione
dei dati del conducente



Nonostante il costante impegno profuso nel riportare le norme emanate ed aggiornandole costantemente, si rinivia il lettore all'organo ufficiale emittente della norma medesima, non essendo i curatori del presente portale o gli autori responsabili di eventuali refusi o errori.

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