Indice Giurisprudenza 2006 - Tachigrafo

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Indice Giurisprudenza 2006

Giurisprudenza

A cura di Palumbo Salvatore

  La presente area contiene una raccolta delle più significative sentenze ed ordinanze depositate presso le rispettive cancellerie nel corso dell'anno 2006 sia dall'Unione Europea che a livello nazionale: dalla Corte di Cassazione civile e penale, dalla Corte Costituzionale; dal Consiglio di stato e, solo in minima parte, anche dal Tribunale Amministrativo Regionale e dal Tribunale civile o penale riguardanti la disciplina del tachigrafo e delle norme ad essa collegate.
  Le sentenze raccolte nella sezione Giurisprudenza di questo portale sono suddivise per anno di emissione ed indicano l'organo emittente. Nella massima di ogni singola sentenza è indicato l'articolo o gli articoli del Codice della Strada o della norma collegata a cui essa è riferita.
  Nonostante il costante impegno profuso nel riportare il testo della sentenza, si rinivia il lettore all'organo ufficiale emittente della sentenza medesima, non essendo i curatori del presente portale o gli autori responsabili di eventuali refusi o errori.

Modalità di consultazione: la sottostante raccolta aggiornata delle principali sentenze dell'Unione Europea e nazionali riguardanti la disciplina del tachigrafo e delle norme ad essa collegate è classificata per data del deposito in cancelleria (aaaa_mm_gg). Ad ogni singola sentenza si accede attraverso il link creato sulla data di deposito.


2006

2006_04_12 - Corte di Cassazione Civile - Sezione II, Sentenza n. 8561 del 12/04/2006
Circolazione Stradale - Art. 205 del Codice della Strada - Opposizione innanzi all'autorità giudiziaria contro l’ordinanza ingiunzione - Mancato esame di un motivo dell'opposizione da parte del giudice di merito - Condizioni per la cassazione della sentenza impugnata - In tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione, nel caso in cui il ricorso per cassazione denunzi il mancato esame di un motivo dell'opposizione da parte del giudice di merito, è possibile la cancellazione della sentenza impugnata soltanto se, vertendo su questione di diritto, esso sia fondato, atteso che in questo caso la soluzione di continuità tra la pronuncia di rigetto ed il mancato esame della censura deve essere colmato dalla Corte di Cassazione facendo uso del proprio potere di correzione della motivazione della sentenza, integrando la decisione di rigetto mediante l'enunciazione delle ragioni di diritto che sostengono il provvedimento opposto e senza la necessità di rimettere la causa ad altro giudice affinchè dichiari infondato il motivo non esaminato.



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