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Sentenza Cass Civile, sezione seconda, numero 8561 del 12/04/2006

Giurisprudenza

A cura di Palumbo Salvatore

  Pronuncia della sezione II della Cassazione Civile depositata il 12 aprile 2006 secondo la quale, in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione, è possibile la cancellazione della sentenza impugnata soltanto se, vertendo su questione di diritto, esso sia fondato; in questo caso la soluzione di continuità tra la pronuncia di rigetto ed il mancato esame della censura deve essere colmato dalla Corte di Cassazione facendo uso del proprio potere di correzione della motivazione della sentenza e senza la necessità di rimettere la causa ad altro giudice affinchè dichiari infondato il motivo non esaminato

Inserita il 18/05/2020


Corte di Cassazione Civile - Sezione II, Sentenza n. 8561 del 12/04/2006
Circolazione stradale - Art. 205 del Codice della Strada - Opposizione innanzi all'autorità giudiziaria contro l’ordinanza ingiunzione - Mancato esame di un motivo dell'opposizione da parte del giudice di merito - Condizioni per la cassazione della sentenza impugnata - In tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione, nel caso in cui il ricorso per cassazione denunzi il mancato esame di un motivo dell'opposizione da parte del giudice di merito, è possibile la cancellazione della sentenza impugnata soltanto se, vertendo su questione di diritto, esso sia fondato, atteso che in questo caso la soluzione di continuità tra la pronuncia di rigetto ed il mancato esame della censura deve essere colmato dalla Corte di Cassazione facendo uso del proprio potere di correzione della motivazione della sentenza, integrando la decisione di rigetto mediante l'enunciazione delle ragioni di diritto che sostengono il provvedimento opposto e senza la necessità di rimettere la causa ad altro giudice affinchè dichiari infondato il motivo non esaminato.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La s.r.l. Assicurazioni S. M. ha impugnato con ricorso per Cassazione la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Giudice di pace di B. aveva respinto l'opposizione che essa aveva proposto avverso una cartella di pagamento, emessa nei suoi confronti per la riscossione di sanzioni pecuniarie conseguenti a violazioni amministrative.

L'intimato Comune di B. si è costituito con controricorso.

La s.p.a. B. Esattorie - nei cui confronti la ricorrente ha integrato il contraddittorio, come era stato disposto da questa Corte con ordinanza pronunciata all'udienza del 24 maggio 1995 - non ha svolto attività difensive.


MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo addotto a sostegno del ricorso la s.r.l. Assicurazioni S. M. lamenta che il Giudice di pace ha omesso di prendere in esame "la eccezione di nullità della cartella per non contenere la stessa il "termine" e "l'autorità" davanti alla quale poter far ricorso".

La censura va disattesa.

La giurisprudenza di legittimità (v., tra le più recenti, Cass. 18 febbraio 2005 n. 3388) è stabilmente orientata nel senso che "il mancato esame di un motivo, da parte del Giudice dell'opposizione a ordinanza ingiunzione, giustifica l'annullamento della sentenza impugnata soltanto se, ... trattandosi di questioni in diritto, le stesse non sono infondate", poichè quando "il motivo non esaminato dal Giudice dell'opposizione propone infondate questioni di diritto, lo iato esistente tra pronuncia di rigetto e mancato esame del motivo per cui l'annullamento è stato domandato deve essere colmato dalla Corte di Cassazione attraverso l'impiego del potere di correzione della motivazione (art. 384 c.p.c., comma 2), integrando la decisione di rigetto pronunciata dal Giudice sull'opposizione a ordinanza ingiunzione, mediante l'enunciazione delle ragioni che la giustificano in diritto, senza necessità di rimettere al Giudice di rinvio il compito di dichiarare infondato in diritto il motivo non esaminato".

Nella specie si verte appunto in questa ipotesi, poichè questa Corte è univocamente ferma nel ritenere (v., per tutte, Cass. 29 ottobre 2004 n. 21001) che la mancata specificazione, negli atti relativi a violazioni amministrative, "del termine previsto a pena di decadenza per proporre l'opposizione e dell'autorità competente a decidere sulla stessa - indicazioni prescritte dalla L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 4^, - integra non già la nullità bensì una mera irregolarità del provvedimento, che impedisce il verificarsi di preclusioni processuali a seguito del mancato rispetto, da parte dell'interessato, del termine di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 22" (termine che peraltro la s.r.l. S. M. aveva osservato, nell'adire il Giudice competente a provvedere sulla sua opposizione).

Il ricorso pertanto viene rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione sostenute dal resistente, che si liquidano in Euro 100,00, oltre a Euro 500,00 per onorari, con gli accessori di legge.


P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al resistente le spese del giudizio di Cassazione, liquidate in Euro 100,00, oltre a Euro 500,00 per onorari, con gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2006.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2006.



Nonostante il costante impegno profuso nel riportare il testo della sentenza, si rinivia il lettore all'organo ufficiale emittente della sentenza medesima, non essendo i curatori del presente portale o gli autori responsabili di eventuali refusi o errori.
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