Sentenza Cass Civile, sezione terza, numero 8144 del 23/04/2020 - Tachigrafo

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Sentenza Cass Civile, sezione terza, numero 8144 del 23/04/2020

Giurisprudenza

A cura di Palumbo Salvatore

 In relazione alla concorrente responsabilità nelle ipotesi di violazioni commesse con mezzi immatricolati come locazione di veicoli senza conducente, la circostanza che l'art. 196 del codice della strada preveda che, nelle ipotesi di locazione di veicoli senza conducente, delle violazioni commesse dal conducente "risponde solidalmente il locatario", non vale ad escludere la concorrente responsabilità del proprietario locatore che non rientra tra i soggetti indicati nel citato art. 196 del C.d.S..
 Per quanto sopra, alla società esercente l'attività di autonoleggio non basta comunicare i nominativi dei locatari dei veicoli con i quali sono state commesse le violazioni, ma avrebbe dovuto proporre ricorso alle adite autorità per impedire, in tesi, che i verbali di accertamento divenissero definitivi nei propri confronti (salva l'azione di regresso nei confronti dell'autore della violazione al fine di recuperare le somme versate)

Inserita il 26/05/2020


Corte di Cassazione Civile - Sezione III, Sentenza n. 8144 del 23/04/2020
Circolazione Stradale - Art. 196 del Codice della Strada - Principio di solidarietà - Concorrente responsabilità nelle ipotesi di violazioni commesse con mezzi immatricolati come locazione di veicoli senza conducente - La circostanza che l'art. 196 C.d.S. preveda che, nelle ipotesi di locazione di veicoli senza conducente, delle violazioni commesse dal conducente "risponde solidalmente il locatario", non vale ad escludere la concorrente responsabilità del locatore ne' che la previsione dell'art. 386 reg. att. C.d.S., che disciplina l'ipotesi della notificazione dei verbali a soggetto estraneo, si riferisca anche al locatore di veicoli senza conducente, dal momento che tale figura non rientra tra i soggetti indicati nel citato art. 196 C.d.S.


CONSIDERATO

che:

la A. B. S.p.a., esercente attività di noleggio di autovetture a terzi, senza conducente, propose opposizione, nei confronti del Comune di F. e di Equitalia G. (poi E. Sud S.p.a. e successivamente E. Servizi di Riscossione), avverso una cartella esattoriale emessa, tra l'altro, in relazione a sanzioni amministrative per violazioni al codice stradale, per l'importo di Euro 4.339,28, concludendo per l'annullamento dell'atto impugnato e/o la declaratoria d'intervenuta prescrizione del credito vantato ex adverso e decadenza dalla pretesa del Comune di F.;

in particolare e per quanto ancora rileva in questa sede, l'opponente dedusse di aver noleggiato i veicoli coinvolti provvedendo a fornire, dopo la notifica dei verbali, agli organi accertatori, i nominativi dei locatari presunti trasgressori ed eccepì il difetto di legittimazione passiva per errata applicazione dell'art. 196 C.d.S.;

il Giudice di pace di F. rigettò la domanda e condannò l'opponente alle spese; in particolare quel Giudice, per quanto ancora rileva in questa sede, pur dando atto che la ricorrente aveva prodotto tutte le comunicazioni inviate al Comune contenenti i dati identificativi dei conducenti dei veicoli al momento delle rilevate infrazioni, ha ritenuto tale circostanza ininfluente, sul rilievo che l'art. 196 C.d.S. esclude la responsabilità solidale del proprietario nei confronti di alcuni soggetti - usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, utilizzatore a titolo di locazione finanziaria - nei quali non rientra il proprietario locatore che, invece, risponde unitamente al locatorio del veicolo, evidenziando che trattasi di solidarietà perfetta, salva l'azione di regresso nei confronti dell'autore della violazione al fine di recuperare le somme versate;

avverso la sentenza di primo grado la società soccombente propose appello, del quale chiese il rigetto il Comune di F.;

in particolare l'appellante ribadì che delle infrazioni al codice della strada dovessero rispondere i conducenti, ovvero i clienti che avevano preso in locazione i mezzi, avendo essa locatrice trasmesso i nominativi dei predetti al Comune, senza che tale ente avesse poi provveduto alla notifica dei verbali ai veri responsabili;

il Tribunale di F., con sentenza n. 3874/2016, pubblicata il 21 novembre 2016, rigettò l'impugnazione e condannò l'appellante alle spese, ritenendo "additiva la previsione contenuta nell'art. 196 C.d.S. a proposito della responsabilità della proprietari dei mezzi, che va dunque ad aggiungersi a quella del conducente e del locatore; la proprietaria dei mezzi ha una sorta di responsabilità di posizione, di garanzia e la legge non prevede alcun esonero in caso di invio di comunicazioni al Comune sull'identità dei clienti. Tale esonero da responsabilità non è previsto nè dal citato art. 196 C.d.S. nè da alcuna altra fonte normativa cogente..., non potendo la richiamata circolare dell'Interno (n. 300/A/485/07/113/2, richiamata dall'appellante) essere tale. La norma dunque sia nella sua interpretazione letterale che teleologica e sistematica aggiunge un condebitore solidale per il pagamento (delle) sanzioni derivanti dalle infrazioni al codice della strada in caso di auto a noleggio";

avverso la decisione del Tribunale A. Budget S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione formulando due motivi;

ha resistito con controricorso il Comune di F., che ha pure depositato memoria.


RILEVATO

che:

il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perchè non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti; ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato o inammissibile (come nella specie, v. appresso), appare superflua, pur potendone sussistere i presupposti, la fissazione del termine per la rinnovazione della notifica del ricorso alla parte intimata, ove contumace in secondo grado (come si desume dalla motivazione della sentenza impugnata, pur se nell'intestazione di tale provvedimento detta parte è indicata come "convenut(a)" e pur se la ricorrente assume che E. si sarebbe costituita, dinanzi al Tribunale, v. ricorso p. 4), atteso che la concessione di tale termine si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (Cass. 8 febbraio 2010, n. 2723; Cass., sez. un., 22 marzo 2010, n. 6826 e Cass., ord., 13 ottobre 2011, n. 21141);

sia il primo motivo, con il quale si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 386 Reg. C.d.S. e art. 196 C.d.S. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, che il secondo motivo, con cui si lamenta l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 ed errata applicazione dell'art. 196 C.d.S., sono inammissibili, in quanto non attingono la motivazione della sentenza impugnata, riferendosi specificamente a brani di motivazione - riportati testualmente (v. p. 6 e 12 del ricorso) nell'illustrazione dei motivi all'esame - del tutto diversi dalla motivazione di detta sentenza, che pure è riportata quasi integralmente a p. 4 e 5 del ricorso, nella parte inerente allo svolgimento del processo, nonostante ne sia indicato un numero (3679/16) ed una data (8.11.2016) non corrispondenti a quelli relativi alla decisione impugnata in questa sede (3874/2016 pubblicata il 21.11.2016); i motivi in scrutinio, infatti, rapportandosi apertis verbis ad una motivazione diversa da quella della sentenza impugnata e relativa, all'evidenza, ad altra decisione, non colgono la ratio decidendi della sentenza di cui si discute in causa;

si osserva che pure il Comune di F. ha evidenziato, a p. 10 del controricorso, che nel secondo motivo la ricorrente ha riportato passi di una sentenza non corrispondente a quella impugnata (pur se il predetto ente attribuisce tale sentenza al Giudice di pace e la indica come "oggetto del motivo di appello");

peraltro, con il secondo motivo neppure è specificato il fatto di cui sarebbe stato omesso l'esame, ma si deduce una inadeguata valutazione della documentazione in atti e, quindi, il motivo in parola è inammissibile anche sotto tale profilo;

per mera completezza si evidenzia che le questioni di diritto sottese, in sostanza, al ricorso all'esame sono state già esaminate da questa Corte, che ha evidenziato che l'opposizione con cui si deducano fatti inerenti al merito della contestazione è inammissibile se il verbale presupposto sia stato previamente notificato restando senza impugnazione (Cass., Sez. U., 22/09/2017, n. 22080) e che la circostanza che l'art. 196 C.d.S., preveda che, nelle ipotesi di locazione di veicoli senza conducente, delle violazioni commesse dal conducente "risponde solidalmente il locatario" non vale ad escludere la concorrente responsabilità del locatore (v. Cass., 24/09/2015, n. 18988 e Cass., 25/01/2018, n. 1845); nè può ritenersi, quindi, che la previsione dell'art. 386 reg. att. C.d.S., che disciplina l'ipotesi della notificazione dei verbali a soggetto estraneo, si riferisca anche al locatore di veicoli senza conducente, dal momento che, posto quanto sopra, tale figura non rientra tra i soggetti in parola (Cass., ord., 31/10/2019, n. 28030);

pertanto, la società esercente l'attività di autonoleggio non si sarebbe dovuta limitare a comunicare i nominativi dei locatari, ma avrebbe dovuto proporre ricorso per impedire, in tesi, che i verbali di accertamento divenissero definitivi nei propri confronti (Cass., ord., 17/01/2019, n. 1238; Cass., ord., 19/02/2019, n. 4735; Cass., ord., 31/10/2019, n. 28030; Cass., ord. 31/10/2019, n. 28209); ne consegue che le censure proposte sarebbero, comunque, infondate;

le spese del presente giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti della parte intimata, non avendo la stessa svolto attività difensiva in questa sede;

va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.


P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.700,00, per compensi, oltre a Euro 200,00 per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2020.



Nonostante il costante impegno profuso nel riportare il testo della sentenza, si rinivia il lettore all'organo ufficiale emittente della sentenza medesima, non essendo i curatori del presente portale o gli autori responsabili di eventuali refusi o errori.
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