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Sentenza Cass Civile, sezione sesta, numero 15305 del 05/06/2019

Giurisprudenza

A cura di Palumbo Salvatore

  Pronuncia della sezione VI della Cassazione Civile depositata il 5 giugno 2019 avverso il ricorso alla sentenza del Tribunale di Ravenna relativa ad una delle modalità di accertamento della violazione per il mancato inserimento della carta tachigrafica del conducente nel tachigrafo

Inserita il 28/03/2020


Corte di Cassazione Civile - Sezione VI, Sentenza n. 15305 del 05/06/2019
Circolazione Stradale - Art. 179 del Codice della Strada - Mancato inserimento della carta tachigrafica del conducente nel tachigrafo - Modalità di accertamento della violazione - E' sufficiente ad integrare il presupposto della violazione del mancato inserimento della carta tachigrafica del conducente nel tachigrafo la check list scaricata dal dispositivo di sicurezza presente sul veicolo.


FATTO E DIRITTO

F.C. propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria, contro il Comune di Ravenna, che resiste con controricorso, illustrato da memoria, avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna del 3.5.2018, che ha respinto l'appello a sentenza del Giudice di Pace, che aveva rigettato l'opposizione a verbale per la violazione del C.d.S. art. 179 II e IX perché conduceva un trattore senza inserire nel cronotachigrafo digitale la carta tachigrafica.

La sentenza di appello ha ritenuto sufficiente la valutazione dei documenti acquisiti e ritenuto inverosimile la ricostruzione secondo la quale vi sarebbe stato alla guida altro conducente.

Il ricorrente denunzia 1) omesso esame di fatto decisivo in ordine alla mancanza di procura o delega del Sindaco agli agenti che avevano provveduto alla costituzione in giudizio; 2) omesso esame di fatto decisivo sulle concrete modalità di funzionamento del cronotachigrafo.

Le generiche censure sono infondate.

La prima propone una questione di omessa pronunzia su eccezione per la quale avrebbe dovuto formulare rituale impugnazione ex art. 112 c.p.c. indicando quando l'aveva proposta (Cass. n. 6835/2017). Comunque la semplice dichiarazione del funzionario delegato di stare in giudizio in tale qualità è sufficiente in quanto la delega, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23 IV non è equiparabile alla procura ma si concreta in un atto amministrativo di investitura di funzioni, riferibile anche ad una generalità indistinta di controversie future (Cass. 7.5.2018 n. 10867, Cass. 24.4.2010 n. 9842).

La seconda è generica, comunque infondata, in quanto non è ravvisabile un omesso esame di fatto decisivo avendo la sentenza fatto riferimento al dato oggettivo riscontrato dalla check list scaricata dal dispositivo di sicurezza presente sul veicolo, sufficiente ad integrare il presupposto della violazione.

La censura non tiene conto del nuovo testo dell'art. 360 c.p.c., n. 5. che limita la possibilità di impugnazione all'omesso esame di fatto decisivo e controverso.

A seguito della riformulazione della norma, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, è denunciabile in cassazione solo l'omesso esame del fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (Cass. 8 ottobre 2014, n. 21257, Rv. 632914).

Il vizio motivazionale previsto dall'art. 360 c.p.c., n. 5), pertanto, presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia pur sempre stato da parte del giudice di merito, ma che esso sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico.

Sotto altro profilo, come precisato dalle Sezioni Unite, la riformulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Può essere pertanto denunciata in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.

Nel caso di specie non si ravvisano nè l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, nè un'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante.

E' valutazione di merito congrua e logica supporre che nei 13 minuti di uso senza carta tachigrafica tra le due fasi in cui il mezzo è stato usato dal F. stesso, individuato grazie all'uso della sua carta tachigrafica, il mezzo sia rimasto alla sua guida.

Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.


P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 800 di cui 200 per esborsi oltre accessori e spese forfettarie nel 15%, dando atto dell'esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2019.



Nonostante il costante impegno profuso nel riportare il testo della sentenza, si rinivia il lettore all'organo ufficiale emittente della sentenza medesima, non essendo i curatori del presente portale o gli autori responsabili di eventuali refusi o errori.
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