Riposo giornaliero regolare di 11 ore incompleto c5 - Tachigrafo

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Riposo giornaliero regolare di 11 ore incompleto c5

Quadro violazioni

A cura di Palumbo Salvatore

La presente violazione è contestata al conducente in caso di un periodo di riposo giornaliero regolare di almeno 11 ore incompleto, previsto dall'art. 8 del Regolamento (CE) n. 561/2006 e sanzionata dall'art. 174, comma 5, del codice della strada.
Nella fattispecie si verifica un periodo di riposo giornaliero regolare di almeno 11 ore incompleto perchè > al 10% ma ≤ al 20%, ovvero superiore a 66 minuti ma inferiore o pari a 132 minuti (tempo di riposo effettivo: < a 9 ore e 54 minuti, ma ≥ a 8 ore e 48 minuti)

Periodo di riposo giornaliero regolare di almeno 11 ore incompleto perchè
superiore al 10% ma inferiore o pari al 20%, ovvero superiore a 66 minuti ma inferiore o pari a 132 minuti
(tempo di riposo effettivo: < a 9 ore e 54 minuti, ma ≥ a 8 ore e 48 minuti)
da parte del conducente

Norma di riferimento:
Articolo 174, comma 5, del codice della strada (Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285)

Inserito il 05/05/2020

Titolo della violazione:
Periodo di riposo giornaliero regolare di 11 ore incompleto perchè > al 10% ma ≤ al 20%, ovvero superiore a 66 minuti ma inferiore o pari a 132 minuti
Norma violata:
Art. 174, comma 5, codice della strada
Descrizione della violazione:
Conducente del veicolo sopra indicato, nell’arco delle 24 ore successive al termine del precedente periodo di riposo (giornaliero o settimanale) (1) avvenuto alle ore (…) e (…) UTC del giorno (…), non completava un nuovo periodo di riposo giornaliero regolare di 11 ore per (…) ore e (…) minuti, come prescritto dall’art. 8 Reg. (CE) n. 561/2006. Inizio del nuovo periodo di riposo: ore (…) e (…) UTC del (…). Durata effettiva del riposo pari a (…) ore e (…) minuti. Periodo di riposo incompleto per una durata superiore al 10% ma inferiore o pari al 20%.

Sanzione pecuniaria in ore diurne
Pagamento in misura ridotta entro 5 giorni scontato del 30%:
Euro 266,00

Sanzione pecuniaria in ore diurne
Pagamento in misura ridotta:
Euro 380,00

Sanzione pecuniaria in ore notturne
Pagamento in misura ridotta entro 5 giorni scontato del 30%:
Euro 354,67

Sanzione pecuniaria in ore notturne
Pagamento in misura ridotta:
Euro 506,67

Decurtazione punti:
5

Sanzione accessoria:
Nessuna

Indicazioni da inserire eventualmente nello spazio delle NOTE del verbale di contestazione (scegliere quali inserire tra le seguenti):
- Infrazione emersa dalla risultanza della stampa tachigrafica che si allega al presente verbale (oppure)
- Infrazione emersa dall’analisi del file della carta tachigrafica del conducente (e/o del tachigrafo) acquisito in data 00.00.0000 dalla quale decorrono i termini di notifica del presente verbale, previa stesura di apposito verbale di acquisizione ai sensi dell’art. 13 della L. 689/1981 e rilasciato in copia alla parte.

- Il trasgressore non esibisce alcuna deroga motivata relativa all’inosservanza del periodo di riposo giornaliero registrato.

- Infrazione commessa in ore notturne.

- Nell’immediatezza del controllo, e comunque prima della redazione del verbale, previa richiesta, il conducente non esibisce alcun adempimento di oneri di formazione, istruzione e controllo di cui al D.M. 215/2016 (oppure)
- Nell’immediatezza del controllo, e comunque prima della redazione del verbale, previa richiesta, il conducente esibisce la seguente documentazione relativa ad adempimento di oneri di formazione, istruzione e controllo di cui al D.M. 215/2016: (indicare gli estremi della documentazione esibita, compresa la data del rilascio).


(1) Ai sensi dell'art. 8, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 561/2006, "In deroga alle disposizioni del paragrafo 2, in caso di multipresenza i conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero di almeno 9 ore nell'arco di 30 ore dal termine di un periodo di riposo giornaliero o settimanale.".



Nonostante il costante impegno profuso nel riportare le norme emanate ed aggiornandole costantemente, l'autore (o gli autori) declina (o declinano) ogni responsabilità per quanto sopra riportato, rinviando il lettore alla consultazione delle singole norme che trattano l'argomento.
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