Nota di Chiarimento n. 7 - Tachigrafo

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Nota di Chiarimento n. 7

Legislazione

A cura di Palumbo Salvatore

Il Chiarimento della Commissione n. 7 ribadisce che un conducente è tenuto a produrre agli organi di controllo le registrazioni tachigrafiche relative al giorno corrente e i 28 giorni precedenti prodotte su fogli di registrazione o contenute nelle carte tachigrafiche, alla luce di quanto previsto dall'articolo 34, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 165/2014.
Quando non è possibile registrare le attività giorno per giorno, queste dovrebbero essere registrate retroattivamente utilizzando le immissioni manuali. Se, per motivi tecnici e solo in presenza di situazioni giustificate, tale registrazione retroattiva non fosse possibile (ad esempio a causa dell'utilizzo di tachigrafo digitale di prima generazione o per una prolungata attività lavorativa al di fuori campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 561/2006 precedente ad attività lavorativa nel campo di applicazione dello stesso Regolamento), il conducente potrà utilizzare il modulo di attestazione delle assenze standard stabilito dalla decisione C(2009) 9895 della Commissione per colmare le lacune nei registri tachigrafici.

Inserito il 18/04/2020

Regolamento (CE) n. 561/2006, Direttiva 2006/22 / CE, Regolamento (CEE) n. 3821/85,
Regolamento (UE) n. 165/2014


CHIARIMENTO DELLA COMMISSIONE 7
- Registrazione e controllo delle attività e dei periodi di inattività dei conducenti quando sono lontani da un veicolo -


Articolo: 34, paragrafi 1 e 3, del Regolamento (UE) n. 165/2014, 15(7) del Regolamento (CEE) n. 3821/85, 6(5) del Regolamento (CE) n. 561/2006, 11(3) della Direttiva 2006/22/CE.

Chiarimento:
Al fine di garantire controlli più rapidi, efficaci e completi della conformità alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 561/2006 relativo ai tempi di guida, alle pause, ai periodi di riposo, la legislazione dell'UE impone al conducente ed all'impresa di trasporto di produrre una serie completa di registrazioni delle attività del conducente per un periodo di tempo rilevante.

A questo proposito, l'articolo 34, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 165/2014 prevede che i conducenti utilizzino i fogli di registrazione o le carte del conducente ogni giorno in cui guidano e l'articolo 34, paragrafo 3, stabilisce che quando, a causa dell'allontanamento dal veicolo, il conducente non è in grado di utilizzare il tachigrafo montato sul veicolo, i periodi di altri lavori, la disponibilità e i periodi di pausa e riposo devono essere inseriti mediante input manuali. L'articolo 34, paragrafo 3, secondo comma, vieta agli Stati membri di imporre l'uso del modulo che attesta le attività del conducente mentre è lontano dal veicolo.
Tuttavia, non vieta l'uso di tale modulo da parte dei conducenti allo scopo di attestare attività quando sono lontani dal veicolo e quando era impossibile per loro registrare tali attività retroattivamente mediante immissioni manuali. La logica alla base di questa disposizione è quella di prevenire oneri inutili per conducenti e imprese e promuovere l'uso del tachigrafo come strumento principale per visualizzare, registrare, archiviare e stampare dettagli sulle attività del conducente e sui periodi di inattività.

A norma dell'articolo 15, paragrafo 7, del Regolamento (CEE) n. 3821/85 (che sarà sostituito dall'articolo 36 del regolamento (UE) n. 165/2014), un conducente dovrebbe essere in grado di produrre e presentare alle autorità competenti l'intera serie di registrazioni del tachigrafo, comprese le voci manuali, per il giorno corrente e i 28 giorni precedenti.

Tale obbligo è ribadito dall'articolo 6, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 561/2006, che impone al conducente di registrare altri periodi di lavoro e disponibilità su ogni giorno dall'ultimo periodo di riposo giornaliero o settimanale e non solo sul giorni in cui un conducente esegue operazioni che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento. Sarebbe contrario agli obiettivi e allo spirito del Regolamento se fossero necessarie solo registrazioni per il giorno in cui viene effettuata la guida "nel campo di applicazione" [n.d.r. del Regolamento (CE) n. 561/2006]. In effetti, anche altri lavori al di fuori del settore dei trasporti o la guida fuori dal campo di applicazione possono avere ripercussioni sulla fatica del conducente, compromettere in seguito la sicurezza stradale e deteriorare la sua salute e le sue condizioni di lavoro.

L'articolo 11, paragrafo 3, della Direttiva 2006/22/CE prevede che in determinate situazioni in cui un conducente era lontano dal veicolo, entro un periodo di 28 giorni, un modulo elettronico e stampabile istituito con decisione della Commissione del 14 dicembre 2009 [C (2009 ) 9895] dovrebbe essere usato.
Questo modulo di "attestazione di attività" serve a registrare le informazioni che non possono essere registrate in un tachigrafo mediante immissione manuale.

Implementazione pratica:
Tutte le disposizioni di cui sopra devono essere lette congiuntamente. Successivamente, si deve comprendere che un conducente è tenuto a produrre e presentare la serie completa di registrazioni del tachigrafo per il giorno corrente e i 28 giorni precedenti. Tali registri dovrebbero coprire tutti i periodi di attività (guida, disponibilità, guida fuori portata, altri lavori, ecc.) ed inattività (pause, periodi di riposo, ferie annuali, congedo per malattia, ecc.) per ciascun giorno. Quando, a causa della sua assenza dal veicolo, non è possibile utilizzare il tachigrafo ogni giorno per registrare le attività del conducente ed i periodi di inattività, questi dovrebbero essere registrati retroattivamente utilizzando le immissioni manuali nel giorno in cui un conducente attiva il tachigrafo dopo il periodo di assenza dal veicolo. Se, per motivi tecnici, tale registrazione retroattiva non è possibile (ad esempio in caso di tachigrafi digitali di 1a generazione) o appare eccessivamente onerosa (ad esempio un conducente stava lavorando fuori campo di applicazione [n.d.r. del Regolamento (CE) n. 561/2006] per un periodo più lungo che precede l'attività di guida nell'ambito di applicazione [n.d.r. del Regolamento (CE) n. 561/2006]) il conducente può utilizzare il modulo di attestazione standard stabilito dalla decisione C(2009) 9895 della Commissione per colmare le lacune nei registri tachigrafici. Si raccomanda alle autorità di controllo degli Stati membri di accettare quel modulo di attestazione standard in tali situazioni giustificate, ma allo stesso tempo gli Stati membri non dovrebbero imporre l'uso di questo modulo (o qualsiasi altro modulo che attesti le attività del conducente quando è lontano dal veicolo) e dovrebbe non penalizzare i conducenti per la mancanza di tale forma.


NOTA BENE: La presente nota illustra le opinioni dei servizi della Commissione sull'attuazione e l'applicazione di alcune norme del regolamento (CE) n. 561/2006 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e di altri atti giuridici dell'UE pertinenti. Va notato che, in ogni caso, l'interpretazione del diritto dell'Unione è in definitiva il ruolo della Corte di giustizia europea.



Nonostante il costante impegno profuso nel riportare le norme emanate già tradotte ed aggiornandole costantemente, si rinivia il lettore all'organo ufficiale emittente della norma originale in lingua inglese, non essendo i curatori del presente portale o gli autori responsabili di eventuali refusi o errori.


Regulation (EC) No 561/2006, Directive 2006/22/EC, Regulation (EEC) No 3821/85,
Regulation (EU) No 165/2014


COMMISSION CLARIFICATION 7
- Recording and controlling activities and inactivity periods of drivers when away from a vehicle -


Articles: 34(1) and (3) of Regulation (EU) No 165/2014, 15(7) of Regulation (EEC) No 3821/85, 6(5) of Regulation (EC) No 561/2006, 11(3) of Directive 2006/22/EC.

Clarification:
In order to ensure more rapid, effective and comprehensive controls of compliance with the provisions of Regulation (EC) No 561/2006 on driving times, breaks, rest periods, the EU legislation requires from a driver and a transport undertaking producing a full set of records of driver's activities over a relevant period of time.

In this regard Article 34(1) of Regulation (EU) No 165/2014 requires the drivers to use record sheets or driver cards every day on which they are driving, and Article 34(3) stipulates that when, as a result of being away from the vehicle, a driver is unable to use the tachograph fitted to the vehicle, periods of other work, availability and periods of breaks and rest shall be entered by using manual inputs. Second paragraph of Article 34(3) prohibits Member States from imposing the use of the form attesting for driver's activities while away from the vehicle.
However, it does not prohibit the use of such a form by drivers for the purpose of attesting activities when away from the vehicle and when it was impossible for them to record such activities retroactively by manual entries. The rationale behind this provision is to prevent unnecessary burdens on drivers and undertakings and to promote the use of tachograph as a main tool to display, record, store and print details on driver's activities and inactivity periods.

In accordance with Article 15(7) of Regulation (EEC) No 3821/85 (which Article 36 of Regulation (EU) No 165/2014 will substitute) a driver should be able to produce and present to the competent authorities the full set of tachograph records, including manual entries, for the current day and the previous 28 days.

This obligation is reiterated by Article 6(5) of Regulation (EC) No 561/2006, which requires the driver to record other work and availability periods on each and every day since his last daily or weekly rest period, and not only on the days when a driver performs operations falling within the scope of the Regulation. It would be against the objectives and the spirit of the Regulation if only records for the day when the 'in-scope' driving is performed would be required. Indeed, other work outside the transport sector or out-of-scope driving may also have bearing on driver's fatigue, and subsequently endanger road safety as well as deteriorate his health and working conditions.

Article 11(3) of Directive 2006/22/EC provides that in certain situations when a driver was away from the vehicle, within the period of 28 days, an electronic and printable form established by Commission Decision of 14 December 2009 [C(2009) 9895] should be used.
This "attestation of activity" form serves to register the information which could not be registered in a tachograph via manual entries.

Practical implementation:
All the above-mentioned provisions must be read jointly. Subsequently, it is to be understood that a driver is obliged to produce and present the full set of tachograph records for the current day and the previous 28 days. These records should cover all periods of activity (driving, availability, out of scope driving, other work, etc.) and inactivity (breaks, rest periods, annual leave, sick leave, etc.) for each and every day. When, as a result of being away from the vehicle, it is not possible to use the tachograph on each and every day to record driver's activities and inactivity periods, these should be recorded retroactively by using manual entries on the day when a driver activates tachograph following the period of being away from the vehicle. If, for technical reasons, such retroactive recording is not possible (e.g. in case of 1st generation of digital tachographs) or appears excessively burdensome (e.g. a driver was working out of scope for a longer period preceding the activity of driving in-scope) a driver may use the standard attestation form established by Commission Decision C(2009) 9895 in order to cover the gaps in the tachograph records. Member States' enforcement authorities are recommended to accept that standard attestation form in such justified situations, but at the same time Member States should not impose the use of this form (or any other form attesting for driver's activities when away from the vehicle) and should not penalize the drivers for a lack of such a form.


DISCLAIMER: The present note sets out the Commission services views on implementation and application of certain rules of Regulation (EC) No 561/2006 on the harmonisation of certain social legislation relating to road transport and other relevant EU legal acts. It should be noted that, in any event, interpretation of Union law is ultimately the role of the European Court of Justice.

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