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Nota di Chiarimento n. 3

Legislazione

A cura di Palumbo Salvatore

Il Chiarimento della Commissione n. 3 afferma che potrebbero non rientrare nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 561/2006 e quindi esentare i veicoli utilizzati come autonegozi (esentando i conducenti dalle norme che regolano i tempi di guida, le interruzioni ed i periodi di riposo) in quanto i conducenti di tali veicoli non percorrono lunghe distanze e non guidano per molte ore e la loro principale attività professionale non è il trasporto di merci, ma la vendita.
La Commissione precisa che tali veicoli devono essere utilizzati solo entro un raggio di 50 km (2) dalla base dell'impresa, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente e che che questa esenzione non è automatica, ma soggetta alla decisione di un singolo Stato membro se concederla o meno sul proprio territorio.

Inserito il 15/04/2020

Regolamento (CE) n. 561/2006


CHIARIMENTO DELLA COMMISSIONE 3
- Veicoli usati come negozi locali (1) nei mercati locali -


Articolo: 13 f) del Regolamento (CEE) n. 3820/85 e 13 d), secondo trattino del Regolamento (CE) n. 561/2006.

Questione sollevata: I veicoli utilizzati come negozi locali (1) nei mercati locali o per la vendita porta a porta potrebbero essere esentati dalle norme sugli orari dei conducenti ai sensi dell'articolo 13, lettera f), del regolamento abrogato 3820/85. Questa possibilità di esenzione non esiste più ai sensi del regolamento 561/2006. I conducenti di tali veicoli non percorrono lunghe distanze e non guidano per molte ore e la loro principale attività professionale non è il trasporto di merci, ma la vendita.

Chiarimento:
Il Regolamento (CE) n. 561/2006 a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), secondo trattino consente l'esenzione dei veicoli con una massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate utilizzati per il trasporto di materiale, attrezzature o macchinari per l'uso del conducente nel corso del suo lavoro. Questi veicoli devono essere utilizzati solo entro un raggio di 50 km (2) dalla base dell'impresa e a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente.

La sentenza della Corte, causa C-128/04, chiarisce che i termini "materiale o attrezzatura" comprendono non solo gli strumenti e gli strumenti, ma anche i beni che sono necessari per l'esecuzione del lavoro coinvolto nell'attività principale del conducente del veicolo ha riguardato.

In questo contesto, i veicoli utilizzati come negozi locali (1) nei mercati locali potrebbero essere esentati ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), a condizione che la distanza percorsa non superi il raggio di 50 km (2) dalla base e che la guida non costituisca l'attività principale della conducente.

Va tuttavia ricordato che questa esenzione non è automatica ma soggetta alla decisione di un singolo Stato membro se concederla o meno sul proprio territorio.


Commento: Chiarimento fornito dai servizi della Commissione europea al parlamentare Patrick Döring (lettera del 12 novembre 2007)


(1) (N.d.r.) Autonegozi.
(1) (N.d.r.) E' doveroso precisare che l'art. 13, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento (CE) n. 561/2003 è stato modificato dal Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 nella parte in cui tali veicoli sono utilizzati solamente entro un raggio di cento km (e non più 50 km) dal luogo ove è basata l'impresa.


NOTA BENE: La presente nota illustra le opinioni dei servizi della Commissione sull'attuazione e l'applicazione di alcune norme del Regolamento (CE) n. 561/2006 sull'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada. Va notato che, in ogni caso, l'interpretazione del diritto dell'Unione è in definitiva il ruolo della Corte di giustizia europea



Nonostante il costante impegno profuso nel riportare le norme emanate già tradotte ed aggiornandole costantemente, si rinivia il lettore all'organo ufficiale emittente della norma originale in lingua inglese, non essendo i curatori del presente portale o gli autori responsabili di eventuali refusi o errori.


Regulation (EC) No 561/2006


COMMISSION CLARIFICATION 3
- Vehicles used as local shops at local markets -


Article: 13 (f) of Regulation (EEC) No 3820/85 and 13 (d), second indent of Regulation (EC) No 561/2006

Issue raised: Vehicles used as local shops at local markets or for door to door selling could be exempt from drivers' hours rules under Article 13(f) of the repealed Regulation 3820/85. This possibility for exemption does not exist anymore under Regulation 561/2006. Drivers of such vehicles do not drive long distances and long hours, and their main professional activity is not transporting goods, but selling them.

Clarification:
Regulation (EC) No 561/2006 under Article 13 (1) (d), second indent allows for exemption of vehicles with a maximum permissible mass not exceeding 7,5 tonnes used for carrying material, equipment or machinery for driver's use in the course of his work. These vehicles shall be used only within 50 km radius from the base of the undertaking and on condition that driving the vehicle does not constitute the driver's main activity.

The Court ruling, Case C-128/04, clarifies that the terms 'material or equipment' cover not only tools and instruments, but also goods which are required for the performance of the work involved in the main activity of the driver of the vehicle concerned.

In this context, vehicles used as local shops at local markets could be exempt under Article 13 (1) (d), provided that the distance travelled does not exceed 50 km radius from the base and that driving does not constitute the main activity of the driver.

It must be however recalled that this exemption is not automatic but subject to an individual Member State's decision whether to grant it or not on its own territory.

Comment: Clarification provided by the European Commission services to Member of Parliament Patrick Döring (letter of 12 November 2007)


DISCLAIMER: The present note sets out the Commission services views on implementation and application of certain rules of Regulation (EC) No 561/2006 on the harmonisation of certain social legislation relating to road transport. It should be noted that, in any event, interpretation of Union law is ultimately the role of the European Court of Justice

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