Nota di Chiarimento n. 2 - Tachigrafo

Tachigrafo.org
Vai ai contenuti

Menu principale:

Nota di Chiarimento n. 2

Legislazione

A cura di Palumbo Salvatore

Il Chiarimento della Commissione n. 2 analizza l'applicazione del Regolamento (CE) n. 561/2006 che percorrono strade aperte al pubblico non direttamente impegnati nel trasporto di merci e passeggeri come definito dall'art. 1 del Regolamento, e che pertanto potrebbero essere esentati dal campo di applicazione delle sue disposizioni. A titolo puramente esemplificativo, il presente Chiarimento prospetta il caso in cui il veicolo sia condotto in una autorimessa, in un impianto di lavaggio, in una stazione di rifornimento, in varie località per consegnare o prendere in carico veicoli da clienti.

Inserito il 12/04/2020

Regolamento (CE) n. 561/2006


CHIARIMENTO DELLA COMMISSIONE 2
- Veicoli guidati a fini di riparazione, lavaggio o manutenzione -


Articolo: 1, 2, 4(a), 4(c).

Questione sollevata: Veicoli guidati a fini di riparazione, lavaggio o manutenzione.

Chiarimento:
Ai sensi dell'articolo 4, lettera a), del Regolamento, il trasporto su strada è definito come qualsiasi viaggio compiuto in tutto o in parte su strade aperte al pubblico da un veicolo, carico o no, utilizzato per il trasporto di passeggeri o merci. Quindi, quando un conducente guida un veicolo allo scopo di andare in una autorimessa, in un impianto di lavaggio, in una stazione di rifornimento, in varie località per consegnare o prendere in carico veicoli da clienti ecc. utilizzando strade completamente o parzialmente aperte al pubblico, questo tipo di viaggio rientra nella definizione di trasporto su strada ai sensi del Regolamento (CE) n. 561/2006. Questo vale per qualsiasi conducente, indipendentemente dal fatto che il suo impiego sia temporaneo o permanente.

L'articolo 1 del Regolamento stabilisce tuttavia che le norme relative ai tempi di guida, alle pause e ai periodi di riposo si applicano ai conducenti impegnati nel trasporto di merci e passeggeri su strada. A seconda delle circostanze particolari, i doveri dei dipendenti di determinate società possono, per natura delle loro funzioni, non includere l'attività di trasporto di merci o passeggeri su strada. In tali casi, tali dipendenti non sarebbero effettivamente impegnati nel trasporto di merci come definito dal Regolamento e pertanto esentati dal campo di applicazione e dalle sue disposizioni.

In ogni caso, nulla impedisce agli Stati membri di applicare le norme stabilite nel regolamento anche ad altre operazioni di trasporto o veicoli o conducenti che non sono esplicitamente coperti dal Regolamento.


NOTA BENE: La presente nota illustra le opinioni dei servizi della Commissione sull'attuazione e l'applicazione di alcune norme del Regolamento (CE) n. 561/2006 sull'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada. Va notato che, in ogni caso, l'interpretazione del diritto dell'Unione è in definitiva il ruolo della Corte di giustizia europea



Nonostante il costante impegno profuso nel riportare le norme emanate già tradotte ed aggiornandole costantemente, si rinivia il lettore all'organo ufficiale emittente della norma originale in lingua inglese, non essendo i curatori del presente portale o gli autori responsabili di eventuali refusi o errori.


Regulation (EC) No 561/2006


COMMISSION CLARIFICATION 2
- Vehicles being driven for repair, washing or maintenance purposes -


Article: 1, 2, 4(a), 4(c)

Issue raised: Vehicles being driven for repair, washing or maintenance purposes.

Clarification:
According to Article 4(a) of the Regulation, carriage by road is defined as any journey made entirely or in part on roads open to the public by a vehicle, whether laden or not, used for the carriage of passengers or goods. Hence, when a driver drives a vehicle for the purpose of going to a garage, to a washing facility, to a fuel station, to various locations to drop off or take over vehicles from clients etc. by using entirely or in part roads open to the public, this type of journey falls under the definition of carriage by road under Regulation (EC) 561/2006. This is valid for any driver regardless whether his employment is of temporary or permanent nature.

Article 1 of the Regulation, however, stipulates that the rules on driving times, breaks and rest periods are applicable for drivers engaged in the carriage of goods and passengers by road. Depending on the particular circumstances, the duties of the employees of certain companies may, by the nature of their functions, not include the activity of transporting goods or passengers by road. In such cases these employees would in fact not be engaged in the carriage of goods as defined by the Regulation and would thus fall outside the scope of its provisions.

In any case, nothing prevents Member States from applying the rules set out in the Regulation also to other transport operations or vehicles or drivers that are not explicitly covered by the Regulation.


DISCLAIMER: The present note sets out the Commission services views on implementation and application of certain rules of Regulation (EC) No 561/2006 on the harmonisation of certain social legislation relating to road transport. It should be noted that, in any event, interpretation of Union law is ultimately the role of the European Court of Justice

Tachigrafo.org è partner di SemaforoVerde
Phasellus a sagittis massa.
Torna ai contenuti | Torna al menu