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Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006
relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio
(GU L 102 del 11.4.2006, pag. 1)
Inserito il 12/03/2020
- qualora la prima interruzione (di almeno 15 minuti) sia superiore ai 15 minuti, non incide sulla seguente (che deve essere di almeno 30 minuti), nel senso che il tempo eccedente ai 15 minuti non è portato in detrazione alla seguente di 30 minuti. Ad esempio: la prima interruzione è di 25 minuti, la seguente deve essere sempre di almeno 30 minuti (e non di almeno 10 minuti);
- l'ordine di fruizione dell'interruzione frammentata nel periodo di guida di quattro ore e mezza (almeno 15 minuti seguita da una di almeno 30 minuti) è tassativa: non è possibile invertire l'ordine delle interruzioni valide;
- l'interruzione di almeno 30 minuti non deve essere per forza immediatamente successiva a quella di 15 minuti; è possibile anche che tra le due interruzioni valide (almeno 15 minuti ed almeno 30 minuti) vi siano interruzioni da 1 minuto a 29 minuti. In tal caso queste non incidono sulla corretta fruizione dell'interruzione frammentata nel periodo di guida di quattro ore e mezza.