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Circolare congiunta Interno MIT 15/01/2015

Legislazione

A cura di Palumbo Salvatore

Il Ministero dell'Interno, congiuntamente a quello delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la presente circolare impartisce disposizioni in materia di cabotaggio al fine di rendere più efficaci i controlli, chiarendo quali siano gli oneri probatori posti a carico del conducente. Si premette che per poter svolgere attività di cabotaggio il trasportatore di merci su strada per conto terzi deve essere stabilito in uno Stato membro o in uno degli altri Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo e deve essere titolare di licenza comunitaria, e che a bordo del veicolo deve trovarsi la copia conforme della licenza comunitaria, nonché l’attestato del conducente, se l’autista è cittadino di un Paese terzo e qualora il medesimo non sia soggiornante di lungo periodo in uno dei paesi UE.
Inoltre si chiarisce quali siano le differenze tra cabotaggio stradale e trasporto combinato secondo la direttiva 92/106/CEE.
Infine, a proposito del nuovo articolo 46bis introdotto nella Legge 6 giugno 1974 n. 298, si precisa che si applicano anche nel caso di circolazione nel territorio nazionale di veicoli immatricolati all'estero, qualora sia riscontrata, durante la circolazione, la mancata corrispondenza fra le registrazioni del tachigrafo o altri elementi relativi alla stessa circolazione e le prove documentali che devono essere fornite a dimostrazione della corretta esecuzione del cabotaggio, nonché nel caso in cui le prove stesse non siano conservate a bordo ed esibite in sede di controllo.

Inserito il 09/06/2020

Circolare congiunta
Ministero dell'Interno n. 300/A/205/15/108/13/1 del 15/01/2015 e
Ministero delle Infrastrutture e dei Traporti Prot. n. 744 del 15/01/2015
Trasporti di cabotaggio – Art. 46bis della legge 6 giugno 1974 n. 298 modificato dal decreto legge n. 133 del 12.9.2014 (c.d. sblocca Italia) convertito con legge 11.11.2014, n. 164


MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,
delle Comunicazioni e per i reparti Speciali della Polizia di Stato

Prot. n. 300/A/205/15/108/13/1

Roma, 15 gennaio 2015

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità
Divisione 5

Prot. n. 744

Roma, 15 gennaio 2015


OGGETTO: Trasporti di cabotaggio – Art. 46bis della legge 6 giugno 1974 n. 298 modificato dal decreto legge n. 133 del 12.9.2014 (c.d. sblocca Italia) convertito con legge 11.11.2014, n. 164.


Indirizzi omessi


 E’ stata pubblicata nel supplemento ordinario n. 85 della Gazzetta Ufficiale n. 262 dell’11 novembre 2014 la legge di conversione del decreto legge in oggetto, nonché il risultante testo coordinato del decreto. Con il comma 1 dell’art. 32bis del decreto legge in questione sono state apportate modificazioni all’art. 46bis della legge n. 298/74 (cabotaggio stradale in violazione della normativa comunitaria).

 Con le nuove disposizioni il legislatore interviene nuovamente in materia di cabotaggio al fine di rendere più efficaci i controlli, chiarendo quali siano gli oneri probatori posti a carico del conducente.

 Per maggior chiarezza espositiva, si allega il testo coordinato del nuovo art. 46bis della legge 6 giugno 1974, n. 298, così come pubblicato nella predetta Gazzetta Ufficiale (all. 1).

 Poiché nel corso del tempo si sono succedute varie norme e circolari in materia, si ritiene necessaria una ricapitolazione organica delle disposizioni nazionali e comunitarie che regolamentano il cabotaggio, al fine di garantire la massima uniformità interpretativa.


1. Trasporti di cabotaggio stradale di merci a norma del Regolamento (CE) n. 1072/2009.

 Il Capo III del Regolamento n. 1072/2009 disciplina il cabotaggio stradale di merci (articoli da 8 a 10) definendo le condizioni e i limiti entro i quali un vettore stabilito in un Paese membro dell’Unione Europea può svolgere – a titolo solo temporaneo – attività di autotrasporto per conto di terzi all’interno di un’altro Paese membro (c.d. Stato ospitante).

 Si premette che per poter svolgere attività di cabotaggio il trasportatore di merci su strada per conto terzi deve essere stabilito in uno Stato membro o in uno degli altri Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo e deve essere titolare di licenza comunitaria. Si rammenta che le imprese di autotrasporto stabilite in Croazia non sono autorizzate ad effettuare trasporti di cabotaggio sino al 30 giugno 2015; dopo tale data la Commissione valuterà se ampliare il periodo di moratoria.

 A bordo del veicolo deve trovarsi la copia conforme della licenza comunitaria, nonché l’attestato del conducente, se l’autista è cittadino di un Paese terzo e qualora il medesimo non sia soggiornante di lungo periodo in uno dei paesi UE. Si rammenta che non necessitano dell’attestato in questione i conducenti cittadini di Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. La mancanza della copia conforme della licenza comunitaria e dell’attestato, anche solo momentanea, è riconducibile alla fattispecie sanzionatoria di cui all’art. 46bis della legge n. 298/74.

 Il regime previsto dall’art. 8 del Regolamento circoscrive la durata complessiva del cabotaggio ad un arco temporale di sette giorni e fissa in tre il numero massimo di operazioni consentite in tale periodo.

 Affinché sia possibile eseguire attività di cabotaggio, il vettore deve essere entrato nello Stato membro ospitante con un veicolo carico e le merci trasportate nel viaggio internazionale devono essere previamente ed integralmente consegnate.

 In concreto, riguardo al territorio nazionale, il cabotaggio è ammesso:
• a seguito di un trasporto internazionale che, alternativamente, può essere:
1) in provenienza da un altro Stato membro;
2) in provenienza da uno degli altri tre Stati dello Spazio Economico Europeo;
3) svolto da un vettore comunitario in provenienza dalla Svizzera con destinazione il territorio italiano. In quest’ultimo caso, poiché l’attività di cabotaggio è vietata ai vettori svizzeri, la possibilità di fare viaggi di cabotaggio è riservata ai vettori stabiliti in uno Stato membro (1);
• solo dopo che sono state consegnate integralmente le merci trasportate nel corso del citato trasporto internazionale in entrata;
• entro il limite massimo di tre operazioni di cabotaggio effettuate con lo stesso veicolo con cui è stato eseguito il trasporto internazionale in entrata, oppure, nel caso di combinazione di veicoli agganciati, con il veicolo a motore del medesimo complesso veicolare;
• con il vincolo che l’ultimo scarico in regime di cabotaggio prima di lasciare il territorio nazionale deve avere luogo entro sette giorni dall’ultimo scarico effettuato nel corso del trasporto internazionale in entrata in territorio italiano.

 Inoltre, un vettore può decidere di eseguire una, due o tutte e tre le operazioni non nello Stato membro di arrivo del trasporto internazionale ma in altri Stati membri. In questo caso è consentita una sola operazione di cabotaggio in un dato Stato membro e l’operazione deve essere eseguita entro tre giorni dall’entrata a vuoto in quello Stato.

 Pertanto, nel rispetto del termine di sette giorni dallo scarico totale eseguito nell’ambito di un trasporto svolto verso un altro Stato membro, il trasportatore può effettuare in Italia una sola operazione di cabotaggio, nell’ambito delle tre massime consentite, entro tre giorni dall’ingresso del veicolo vuoto nel territorio italiano.

 I trasporti di cabotaggio sono considerati conformi al Regolamento n. 1072/2009, solo se vengano prodotte prove documentali che attestino chiaramente sia il trasporto internazionale in entrata, sia ogni operazione di cabotaggio consecutiva realizzata.

 Per ognuna delle operazioni effettuate, devono essere esibite le prove recanti i dati seguenti:
a) il nome, l’indirizzo e la firma del mittente;
b) il nome, l’indirizzo e la firma del trasportatore;
c) il nome e l’indirizzo del destinatario, nonché la sua firma e la data di consegna una volta che le merci sono state consegnate;
d) il luogo e la data del passaggio di consegna delle merci e il luogo di consegna previsto;
e) la denominazione corrente della natura delle merci e la modalità d’imballaggio e, per le merci pericolose, la denominazione generalmente riconosciuta nonché il numero di colli, i contrassegni speciali e i numeri riportati su di essi;
f) la massa lorda o la quantità altrimenti espressa delle merci;
g) il numero di targa del veicolo a motore e del rimorchio.

 L’attività di cabotaggio può essere svolta anche con veicoli che operano in esenzione dalla licenza comunitaria; l’articolo 8 del Regolamento (CE) n. 1072/2009, in relazione ai trasporti di cabotaggio svolti con veicoli esenti dalla licenza comunitaria ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del Regolamento stesso, distingue quali di questi trasporti debbano comunque essere assoggettati alla disciplina specifica del cabotaggio (comma 5) e quali trasporti debbano essere ritenuti del tutto esenti dalla disciplina stessa (comma 6).

 Il comma 5 dell’articolo 8 del Regolamento dispone che: "Qualsiasi trasportatore abilitato nello Stato membro di stabilimento, conformemente alla legislazione di quest’ultimo, ad effettuare i trasporti di merci su strada per conto terzi di cui all’articolo 1, paragrafo 5, lettere a), b) e c), è autorizzato, alle condizioni stabilite dal presente capo, ad effettuare, a seconda dei casi, trasporti di cabotaggio dello stesso tipo o con veicoli della stessa categoria."

Da tale previsione normativa discende che l’attività di autotrasporto di cabotaggio riferita a:
a) trasporti postali effettuati nell’ambito di un regime di servizio universale;
b) trasporti di veicoli danneggiati o da riparare;
c) trasporti di merci con autoveicoli la cui massa massima a carico ammissibile, compresa quella dei rimorchi, non superi le 3,5 tonnellate può essere svolta alle medesime condizioni e con gli stessi vincoli e i limiti stabiliti per i vettori muniti di licenza comunitaria.

 Pertanto, i vettori che esercitano l’attività di autotrasporto di cui ai punti precedenti, potranno svolgere trasporti di cabotaggio esclusivamente nei limiti temporali e numerici previsti dall’articolo 8, comma 2, del Regolamento e dovranno recare a bordo dei veicoli la documentazione idonea a comprovare il trasporto internazionale in entrata nonché ogni trasporto di cabotaggio successivamente effettuato, secondo le modalità sopra descritte in conformità con le prescrizioni del comma 3 del Regolamento stesso.

 La violazione delle predette condizioni è sanzionata a norma dell’articolo 46bis della legge 6 giugno 1974, n. 298, come descritto al punto 3 di questa circolare.

 Infine, per ciò che attiene ai trasporti liberalizzati dal Regolamento di cui all’articolo 1, paragrafo 5, lettere:
d) trasporti in conto proprio;
e) trasporti di medicinali, apparecchi e attrezzature mediche, nonché altri articoli necessari per cure mediche urgenti, in particolare a seguito di calamità naturali;
a norma dell’articolo 8, comma 6, del Regolamento, non sono soggetti ad alcuna restrizione e pertanto, per tali ultimi tipi di trasporto – ed esclusivamente per questi – non operano le condizioni previste dall’articolo 8, commi 2 e 3 del Regolamento.


2. Differenze tra cabotaggio stradale e trasporto combinato (direttiva 92/106/CEE)

 Il "trasporto combinato" svolto da vettori comunitari sul territorio italiano, consiste sostanzialmente nell’effettuazione della tratta stradale iniziale o terminale di una operazione di trasporto più ampia, in provenienza da un altro Paese dell’Unione Europea e che preveda lo svolgimento di una parte rilevante del viaggio per ferrovia, per via navigabile interna o per mare.

 Il trasporto può essere svolto con l’autocarro o il complesso veicolare stesso, ovvero può riguardare il trasporto del solo semirimorchio o di un container o cassa mobile. Pur concretizzandosi, per il percorso stradale, di fatto, in un trasporto interno, è a tutti gli effetti un trasporto internazionale (comunitario); trova, pertanto, applicazione la disciplina generale del Regolamento n. 1072/2009 e, di conseguenza, dovrà sempre essere esibita la copia conforme della licenza comunitaria e, qualora il veicolo sia condotto da un autista extracomunitario, non soggiornante di lungo periodo, l’attestato di conducente, la cui mancanza, anche solo momentanea, è riconducibile alla fattispecie sanzionatoria di cui all’art. 46 della legge n. 298/74.

 La direttiva 92/106 del 7 dicembre 1992 ed il successivo decreto ministeriale di recepimento prevedono che il trasporto in argomento – definito dalla direttiva stessa esente da ogni contingentamento ed autorizzazione – deve essere dimostrato su strada mediante l’esibizione di un "documento di trasporto" che attesti l’effettivo svolgimento del "trasporto combinato".

 Occorre precisare che per il documento in questione, pur essendo prevista la forma scritta, non esiste un modello "tipico"; pertanto potrà essere ammessa, sia l’esibizione di un unico documento che contenga gli elementi atti a comprovare la natura del viaggio in corso di svolgimento, sia che questi possano essere obiettivamente desunti da altra documentazione a bordo del veicolo. In tale ultimo caso deve comunque essere possibile la completa ed inequivocabile ricostruzione dell’intera relazione di traffico secondo le prescrizioni del "trasporto combinato".

 Dai documenti di bordo dovranno, dunque, necessariamente desumersi i seguenti elementi:
• i dati del vettore che esegue il trasporto su strada;
• la copia conforme della licenza comunitaria e, qualora il veicolo sia condotto da un autista extracomunitario, non soggiornante di lungo periodo, l’attestato di conducente;
• per la tratta su ferrovia o su nave (2): indicazione della stazione o del porto di carico e di quello di scarico. Tale attestazione deve essere necessariamente redatta prima dell’inizio del viaggio su gomma e deve accompagnare il veicolo per tutto il tragitto; essa deve contenere l’indicazione precisa della località di carico o di scarico della merce, nel caso in cui oggetto del combinato sia la cassa mobile o il container, il luogo di agganciamento e la destinazione nell’ipotesi in cui si tratti di un rimorchio o semirimorchio e, infine, la località di inizio e di fine del viaggio laddove oggetto del combinato sia il veicolo o l’intero complesso veicolare; il documento in questione dovrà essere inoltre accompagnato da documentazione che comprovi l’effettivo svolgimento della tratta ferroviaria, marittima o fluviale (biglietti, prenotazioni, dichiarazioni o attestazioni rilasciate dai vettori ferroviari o marittimi ecc.). L’attestazione in questione o comunque le prove documentali esibite in sede di controllo dovranno comunque essere coerenti con gli altri documenti di bordo, quali ad esempio la lettera internazionale di vettura (CMR).

 In relazione a quanto sopra, occorre precisare che qualora non venga scrupolosamente rispettata la disciplina specifica del trasporto combinato, il viaggio su territorio italiano svolto da un vettore comunitario si configurerà – qualora ne ricorrano le condizioni – come un trasporto di cabotaggio e pertanto troverà piena applicazione la normativa di cui al Regolamento (CE) n. 1072/2009. Il vettore sarà quindi tenuto a dimostrare il viaggio di ingresso e tutti gli altri elementi (sopra illustrati al punto 1) che comprovino la legittimità del trasporto nazionale.

 Laddove non venga esibita la documentazione di cui sopra si è fatto cenno, ovvero da tale documentazione non emerga con certezza l’effettiva realizzazione di un trasporto combinato e qualora il trasporto non rientri nei parametri che disciplinano le operazioni di cabotaggio, troverà sempre applicazione l’apparato sanzionatorio previsto dall’articolo 46bis della legge n. 298/74.

 Per consentire un ulteriore approfondimento in materia di trasporto combinato si rinvia alla lettura della circolare del Ministero dei Trasporti, Prot. n. 25149 del 18 marzo 2008 che si allega per comodità di consultazione e per garantirne più ampia diffusione (all. 2).


3. La disciplina dettata dal nuovo articolo 46bis della legge 6 giugno 1974 n. 298.

 In primo luogo, il nuovo art. 46bis della legge n. 298/74, per effetto delle modifiche apportate dal comma 1 dell’art. 32bis del decreto legge in oggetto, ha inserito il riferimento letterale al Regolamento (CE) n. 1072/2009, in luogo dell'abrogato Regolamento n. 3118/93; si tratta di una modifica puramente formale.

 Di maggior rilievo è, invece, l’introduzione del comma 1bis allo stesso articolo 46bis, secondo il quale le sanzioni di cui al comma 1 del predetto articolo (3) si applicano anche nel caso di circolazione nel territorio nazionale di veicoli immatricolati all'estero, qualora sia riscontrata, durante la circolazione, la mancata corrispondenza fra le registrazioni del tachigrafo o altri elementi relativi alla stessa circolazione e le prove documentali che devono essere fornite a dimostrazione della corretta esecuzione del cabotaggio, nonché nel caso in cui le prove stesse non siano conservate a bordo ed esibite in sede controllo.

 Pertanto, le risultanze delle registrazioni tachigrafiche o di altre circostanze (es. le percorrenze autostradali) costituiscono elementi di prova a fini sanzionatori, qualora vi sia incongruenza con la circolazione del veicolo in territorio italiano.

 Lo stesso trattamento sanzionatorio dell’art. 46 bis, comma 1 bis, è ora riservato alla mancata esibizione (4), in sede di controllo, dei documenti relativi all'attività di cabotaggio in corso di svolgimento o già svolta, fattispecie che prima era sanzionata ai sensi dell'art. 7 bis, comma 6, del decreto legislativo 21.11.2005 n. 286, articolo peraltro nel frattempo abrogato dalla legge n. 190/2014.

 In sostanza si chiarisce che tutti i dati riportati nelle lettere da a) a g) dell’art. 8 del Regolamento (CE) n. 1072/2009, analiticamente elencati al punto 1 della presente circolare, devono risultare da documenti tenuti a bordo del veicolo. Non è consentita nessuna produzione differita dei documenti probatori e, dunque, in ogni caso ove risulti carenza di documentazione a bordo, dovrà sempre essere irrogata la sanzione di cui all’art. 46 bis.

 Nel sottolineare l’importanza dello strumento normativo introdotto dal legislatore al fine di contrastare il fenomeno del cabotaggio abusivo, si raccomanda che l’eventuale incoerenza fra le registrazioni del tachigrafo o altri elementi relativi alla stessa circolazione e le prove documentali esibite sia oggetto di una attenta valutazione, in quanto da ogni percorrenza sul territorio italiano (nei sette giorni successivi allo scarico delle merci relativi al trasporto comunitario o nei tre giorni successivi all’ingresso a vuoto nel caso di scarico in un altro Stato membro) non può desumersi automaticamente l’effettuazione di un trasporto merci in violazione della normativa sul cabotaggio.

 Dunque, nel caso in cui il conducente o il vettore non siano in grado di fornire valide motivazioni di tale incoerenza, si procede alla contestazione della violazione dell’art. 46 bis, comma 1 bis, della legge 6 giugno 1974, n. 298.

 Si rammenta che per le violazioni accertate e sanzionate ai sensi dell’art. 46-bis L. 298/1974 trovano applicazione le disposizioni dell’art. 207 C.d.S., con l’avvertenza che per espressa previsione normativa dell’art. 46-bis, comma 1, 2° periodo, il fermo amministrativo del veicolo, sia nella fase in cui discende dall’eventuale mancato pagamento della sanzione o della cauzione all’organo accertatore, sia nella fase di esecuzione della misura sanzionatoria, dovrà essere sempre eseguito a spese del responsabile della violazione.

 Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, sono pregate di voler estendere la presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.


  IL DIRETTORE CENTRALE
 (Sgalla)


  IL DIRETTORE GENERALE
 (Dr. Enrico Finocchi)



(1) Il Regolamento 1072/2009, nel definire il proprio ambito di applicazione, precisa che nel caso di un trasporto da uno Stato membro verso un Paese terzo e viceversa, il Regolamento stesso – ivi compresa la parte che detta le regole del cabotaggio – non si applica fintanto che non sia stato concluso il necessario accordo tra la Comunità e il Paese terzo interessato. A tutt’oggi, come è noto, l’Unione Europea ha stipulato un accordo generale di trasporto solo con la Svizzera, i cui vettori sono ammessi ad effettuare trasporti sul territorio dell’UE a condizioni pressoché simili a quelle dei vettori comunitari. Nell’accordo in questione è stata però espressamente esclusa la possibilità per i vettori svizzeri di svolgere trasporti di cabotaggio sul territorio dell’Unione e per i vettori comunitari di svolgere tali trasporti in territorio svizzero.
L’articolo 8 comma 2 del più volte citato Regolamento 1072/2009 prevede che una volta consegnate le merci trasportate nel corso di un trasporto internazionale in entrata, i trasportatori di merci su strada sono autorizzati ad effettuare trasporti di cabotaggio successivi al trasporto internazionale da un altro Stato membro o da un Paese terzo allo Stato membro ospitante.
Pertanto, l’attività di cabotaggio può essere svolta da vettori comunitari non solo a seguito di un viaggio internazionale comunitario ma anche dopo aver effettuato un viaggio proveniente dalla Svizzera.
Così, ad esempio, un vettore francese, dopo aver effettuato un trasporto internazionale tra la Svizzera e l’Italia, può svolgere attività di cabotaggio sul territorio nazionale. Tale facoltà non è invece concessa ai vettori svizzeri in quanto l’accordo tra l’Unione Europea e la Confederazione Elvetica vieta la possibilità di svolgere trasporti di cabotaggio sul territorio delle parti contraenti.
(2) Si rammenta che i presupposti affinché possa configurarsi l’esecuzione di tale tipo di trasporto sono i seguenti:
• Il trasporto effettuato su gomma deve svolgersi in una relazione di traffico – iniziale o terminale – che comprenda anche l’altra modalità. Dunque, il tragitto terrestre svolto con automezzo deve essere la parte iniziale o terminale dello stesso viaggio. Ancora, la relazione di traffico in questione deve svolgersi – per l’intero percorso comprensivo delle due modalità – nell’ambito del territorio dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, con possibilità di transito per la tratta non stradale in Paesi terzi
• Limiti di distanza per il trasporto combinato ferrovia-gomma: il tratto ferroviario deve essere di almeno 100 km in linea d’aria, mentre quello su strada deve essere il tragitto più breve possibile tra il luogo di inizio o di termine del viaggio su gomma e la stazione ferroviaria attrezzata più vicina. Per questa deve intendersi un terminale ferroviario dotato di strutture intermodali.
• Limiti di distanza per il trasporto combinato mare o via navigabile interna-gomma: il tratto su nave deve essere di almeno 100 km in linea d’aria (circa 54 miglia nautiche) mentre quello su gomma deve essere al massimo di 150 km in linea d’aria tra il punto di inizio o termine del viaggio su gomma ed il porto.
(3) Il predetto articolo prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 a 15.000 euro e il fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi ovvero, in caso di reiterazione nel triennio, per un periodo di sei mesi.
(4) Alla mancata esibizione deve essere assimilata l’esibizione di documenti privi di uno o più elementi di prova di cui all’art. 8 del Regolamento (CE) n. 1072/2009 (es. nome, indirizzo e firma del mittente, del trasportatore, ecc.).



ALLEGATO 1
Testo coordinato del nuovo art. 46bis
della legge 6 giugno 1974, n. 298


ALLEGATO 2
Circolare del Ministero dei Trasporti
prot. n. 25149 del 18 marzo 2008



Nonostante il costante impegno profuso nel riportare le norme emanate ed aggiornandole costantemente, si rinivia il lettore all'organo ufficiale emittente della norma medesima, non essendo i curatori del presente portale o gli autori responsabili di eventuali refusi o errori.

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