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• a seguito di un trasporto internazionale che, alternativamente, può essere:
1) in provenienza da un altro Stato membro;
2) in provenienza da uno degli altri tre Stati dello Spazio Economico Europeo;
3) svolto da un vettore comunitario in provenienza dalla Svizzera con destinazione il territorio italiano. In quest’ultimo caso, poiché l’attività di cabotaggio è vietata ai vettori svizzeri, la possibilità di fare viaggi di cabotaggio è riservata ai vettori stabiliti in uno Stato membro (1);
• solo dopo che sono state consegnate integralmente le merci trasportate nel corso del citato trasporto internazionale in entrata;
• entro il limite massimo di tre operazioni di cabotaggio effettuate con lo stesso veicolo con cui è stato eseguito il trasporto internazionale in entrata, oppure, nel caso di combinazione di veicoli agganciati, con il veicolo a motore del medesimo complesso veicolare;
• con il vincolo che l’ultimo scarico in regime di cabotaggio prima di lasciare il territorio nazionale deve avere luogo entro sette giorni dall’ultimo scarico effettuato nel corso del trasporto internazionale in entrata in territorio italiano.
a) il nome, l’indirizzo e la firma del mittente;
b) il nome, l’indirizzo e la firma del trasportatore;
c) il nome e l’indirizzo del destinatario, nonché la sua firma e la data di consegna una volta che le merci sono state consegnate;
d) il luogo e la data del passaggio di consegna delle merci e il luogo di consegna previsto;
e) la denominazione corrente della natura delle merci e la modalità d’imballaggio e, per le merci pericolose, la denominazione generalmente riconosciuta nonché il numero di colli, i contrassegni speciali e i numeri riportati su di essi;
f) la massa lorda o la quantità altrimenti espressa delle merci;
g) il numero di targa del veicolo a motore e del rimorchio.
a) trasporti postali effettuati nell’ambito di un regime di servizio universale;
b) trasporti di veicoli danneggiati o da riparare;
c) trasporti di merci con autoveicoli la cui massa massima a carico ammissibile, compresa quella dei rimorchi, non superi le 3,5 tonnellate può essere svolta alle medesime condizioni e con gli stessi vincoli e i limiti stabiliti per i vettori muniti di licenza comunitaria.
d) trasporti in conto proprio;
e) trasporti di medicinali, apparecchi e attrezzature mediche, nonché altri articoli necessari per cure mediche urgenti, in particolare a seguito di calamità naturali;
• i dati del vettore che esegue il trasporto su strada;
• la copia conforme della licenza comunitaria e, qualora il veicolo sia condotto da un autista extracomunitario, non soggiornante di lungo periodo, l’attestato di conducente;
• per la tratta su ferrovia o su nave (2): indicazione della stazione o del porto di carico e di quello di scarico. Tale attestazione deve essere necessariamente redatta prima dell’inizio del viaggio su gomma e deve accompagnare il veicolo per tutto il tragitto; essa deve contenere l’indicazione precisa della località di carico o di scarico della merce, nel caso in cui oggetto del combinato sia la cassa mobile o il container, il luogo di agganciamento e la destinazione nell’ipotesi in cui si tratti di un rimorchio o semirimorchio e, infine, la località di inizio e di fine del viaggio laddove oggetto del combinato sia il veicolo o l’intero complesso veicolare; il documento in questione dovrà essere inoltre accompagnato da documentazione che comprovi l’effettivo svolgimento della tratta ferroviaria, marittima o fluviale (biglietti, prenotazioni, dichiarazioni o attestazioni rilasciate dai vettori ferroviari o marittimi ecc.). L’attestazione in questione o comunque le prove documentali esibite in sede di controllo dovranno comunque essere coerenti con gli altri documenti di bordo, quali ad esempio la lettera internazionale di vettura (CMR).
• Il trasporto effettuato su gomma deve svolgersi in una relazione di traffico – iniziale o terminale – che comprenda anche l’altra modalità. Dunque, il tragitto terrestre svolto con automezzo deve essere la parte iniziale o terminale dello stesso viaggio. Ancora, la relazione di traffico in questione deve svolgersi – per l’intero percorso comprensivo delle due modalità – nell’ambito del territorio dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, con possibilità di transito per la tratta non stradale in Paesi terzi
• Limiti di distanza per il trasporto combinato ferrovia-gomma: il tratto ferroviario deve essere di almeno 100 km in linea d’aria, mentre quello su strada deve essere il tragitto più breve possibile tra il luogo di inizio o di termine del viaggio su gomma e la stazione ferroviaria attrezzata più vicina. Per questa deve intendersi un terminale ferroviario dotato di strutture intermodali.
• Limiti di distanza per il trasporto combinato mare o via navigabile interna-gomma: il tratto su nave deve essere di almeno 100 km in linea d’aria (circa 54 miglia nautiche) mentre quello su gomma deve essere al massimo di 150 km in linea d’aria tra il punto di inizio o termine del viaggio su gomma ed il porto.