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Circolare Min Interno 4668 20/06/2012

Legislazione

A cura di Palumbo Salvatore

Il Ministero dell'Interno, su quesito posto dall'Associazione CNA FITA circa la responsabilità dell'impresa di trasporto da cui dipende il proprio conducente per le violazioni dallo stesso commesse, giusto quanto previsto dall'art. 10, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 561/2006 e dall'art. 174 del vigente codice della strada, conferma che la norma pone a carico dell'impresa precisi obblighi di istruzione del conducente, di organizzazione della sua attività lavorativa e di costante controllo sullo svolgimento della stessa, in modo che siano rispettate le disposizioni del Regolamento in esame. Pertanto, da ogni violazione riscontrata si deduce un difetto di organizzazione dell'attività, ovvero un'assenza o insufficienza di formazione e/o controllo.

Inserito il 24/04/2020

Circolare Ministero dell'Interno n. 300/A/4668/12/111/20/3 del 20/06/2012
Regolamento (CE) n. 561/2006, articolo 10, responsabilità dell'impresa di trasporto. Applicazione dell'articolo 174, comma 14, del Codice della Strada


MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,
delle Comunicazioni e per i reparti Speciali della Polizia di Stato

Prot. n. 300/A/4668/12/111/20/3

Roma, 20 giugno 2012


OGGETTO:Regolamento (CE) n. 561/2006, articolo 10, responsabilità dell'impresa di trasporto. Applicazione dell'articolo 174, comma 14, del Codice della Strada.


Indirizzi omessi


 Con riferimento alla nota del 28.03.2012, stesso oggetto, che si allega in copia per gli Uffici cui la presente è diretta per conoscenza (All. n. 1), nel confermare la totale disponibilità di questa Direzione a qualsivoglia iniziativa di carattere legislativo avente lo scopo di attenuare il rigore sanzionatorio conseguente all'applicazione del cumulo materiale delle sanzioni alle imprese che, in violazione del comma 14 dell'art. 174, organizzano il lavoro dei propri dipendenti o comunque non effettuano quell'attività di istruzione e di controllo volta ad impedire il superamento dei periodi di guida e la non effettuazione dei periodi di riposo, si ritiene tuttavia di non poter condividere, a legislazione vigente, le conclusioni cui giunge codesta Associazione.

 L'articolo 10, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 561/2006 pone, infatti, a carico dell'impresa precisi obblighi di istruzione del conducente, di organizzazione della sua attività lavorativa e di costante controllo sullo svolgimento della stessa, in modo che siano rispettate le disposizioni del Regolamento in esame. Pertanto, da ogni violazione riscontrata non può non dedursi un difetto di organizzazione dell'attività, ovvero un'assenza o insufficienza di formazione e/o controllo. Resta salva la possibilità per l'impresa di dimostrare il contrario in sede di ricorso giurisdizionale o amministrativo.

 Si fa presente, peraltro, che ove ne ricorrano le condizioni, in presenza di più violazioni riconducibili ad un'unica azione od omissione, l'impresa potrà richiedere l'applicazione del cumulo giuridico di cui all'articolo 198 del Codice della Strada.


IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
(f.to)



ALLEGATO 1
Testo del quesito posto dalla
CNA FITA


Spett.le
MINISTERO DELL'INTERNO
(Indirizzo omesso)


OGGETTO: Regolamento (CE) n. 561/2006, articolo 10 (Responsabilità dell'impresa di trasporto). Applicazione art. 174, comma 14, del C.d.S.
QUESITO


 Com'è noto, l'articolo 10 del Regolamento CE 561/2006, disciplina la responsabilità dell'impresa di trasporto sul mancato rispetto da parte dei conducenti delle disposizioni  di cui al regolamento stesso e di quelle incardinate nel Regolamento CEE 3821/85.

 In particolare, si dispone che le imprese di trasporto devono fornire ai conducenti le opportune istruzioni e devono effettuare controlli regolari per garantire che siano rispettate le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3821/85 e del capo II del Reg. 561 citato.

 Al paragrafo 3, ultima parte, si stabilisce, inoltre, che gli Stati membri possono tener conto di ogni prova per dimostrare che l'impresa di trasporto non può essere ragionevolmente considerata responsabile dell'infrazione commessa.

 Orbene, l'impianto sanzionatorio, incardinato nell'articolo 174 del codice della strada, novellato dalla legge 120/2010, chiama a rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, l'impresa che organizza il lavoro dei propri dipendenti o che comunque non effettua quell'attività di istruzione e di controllo volta ad impedire il superamento dei periodi di guida e la non effettuazione dei periodi di riposo.

 Si da il caso, invece, che imprese associate, alla luce del dettato normativo di cui al paragrafo 3 dell'articolo 10 Reg. 561/2006 citato, hanno già organizzato, o stanno predisponendo corsi, finanziati peraltro dal fondo artigianato e preparati dall'Ente di formazione ECIPAR, volti a trasmettere ai dipendenti le giuste conoscenze sul rispetto della normativa comunitaria e nazionale.

 Detti corsi di formazione, tenuti nondimeno da esperti in materia, prevedono che al loro interno sia fatto il cosiddetto project work, al fine di verificare i contenuti appresi, e, in ogni modo, al termine del corso di formazione l'ente che lo organizza rilascia attestato di partecipazione.

 Premesso quanto sopra, si chiede a Codesto Ministero di far conoscere se l'impresa che è stata sanzionata a norma dell'articolo 174, comma 14 del C.d.S., dimostrando all'organo di polizia stradale procedente, con giusta documentazione di avere fatto quanto nelle sue possibilità affinché siano rispettate dai dipendenti le disposizioni del regolamento CEE 3821/85 e 561/2006, e dando prova di avere altresi adottato procedimento di contestazione disciplinare a norma dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 e dell'articolo 32 del C.C.N.L., possa chiedere di essere sollevata dalla responsabilità oggettiva di cui al comma 14 del citato articolo 174 del C.d.S.

 Si ringrazia anticipatamente dell'attenzione e si resta in attesa di un cortese cenno di riscontro.


(f.to)
Responsabile Regionale CNA FITA
Emilia Romagna


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