Circolare Min Interno 12/04/2019 - Tachigrafo

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Circolare Min Interno 12/04/2019

Legislazione

A cura di Palumbo Salvatore

I veicoli dell'impresa che svolge direttamente l'attività di manutenzione e controllo della rete stradale, per essere esonerati dal montaggio e dall’uso dell’apparecchio di controllo di cui al Regolamento (CEE) n. 3821/85 (tachigrafo), devono tenere a bordo una dichiarazione, redatta su carta intestata, datata e regolarmente firmata da un responsabile dell’ente gestore o concessionario della strada ove si indica che l’impresa che ha in disponibilità il veicolo svolge, in nome e per conto dello stesso, una delle attività di manutenzione in questione.
I veicoli dell'impresa che svolge l'attività di manutenzione e controllo della rete stradale in virtù di un contratto di sub-appalto, oltre alla suddetta documentazione, devono recare a bordo una dichiarazione datata e regolarmente firmata dal responsabile dell’impresa sub-appaltante, nella quale risulti il rapporto che lega quest’ultima con l’impresa incaricata.

Inserito il 29/04/2020

Circolare Ministero dell'Interno n. 300/A/3346/19/111/20/3 del 12/04/2019
Veicoli impiegati nell'ambito della manutenzione e controllo della rete stradale di cui all'art. 13, paragrafo 1, lett. h) Regolamento (CE) n. 561/2006.
Rispetto dei tempi di guida e di riposo nel settore dei trasporti stradali e obbligo di dotazione e uso dell'apparecchio di controllo di cui al Regolamento (CEE) n. 3821/85.
Documentazione da tenere a bordo


MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,
delle Comunicazioni e per i reparti Speciali della Polizia di Stato

Prot. n. 300/A/3346/19/111/20/3

Roma, 12 aprile 2019


OGGETTO: Veicoli impiegati nell'ambito della manutenzione e controllo della rete stradale di cui all'art. 13, paragrafo 1, lett. h) Regolamento (CE) n. 561/2006.
Rispetto dei tempi di guida e di riposo nel settore dei trasporti stradali e obbligo di dotazione e uso dell'apparecchio di controllo di cui al Regolamento (CEE) n. 3821/85.
Documentazione da tenere a bordo.


Indirizzi omessi


 E' stata posta all'attenzione di questo Servizio la questione riguardante i controlli operati dagli organi di polizia stradale nei confronti dei veicoli adibiti all'attività in oggetto indicata, con particolare riferimento alla documentazione che gli stessi devono tenere a bordo per dimostrare che il veicolo stesso sta svolgendo l'attività in argomento in virtù di un regolare contratto con l'ente gestore o concessionario della strada.

 A tal proposito, si richiama l'attenzione sul contenuto della circolare congiunta di questa Direzione e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 300/A/5145/12/111/20/3 del 10 luglio 2012 con la quale erano state fornite specifiche indicazioni sulla natura della documentazione che i veicoli adibiti all'attività di manutenzione e controllo della rete stradale, devono tenere a bordo per essere esonerati dal montaggio e dall'uso dell'apparecchio di controllo di cui al Regolamento (CEE) n. 3821/85.

 In particolare, si rammenta che le imprese che eseguono l'attività direttamente, devono recare a bordo una dichiarazione, redatta su carta intestata, datata e regolarmente firmata da un responsabile dell'ente gestore o concessionario della strada, in cui si dichiara, assumendone la responsabilità, che l'impresa che ha in disponibilità il veicolo svolge, in nome e per conto dello stesso, una delle attività di manutenzione in questione.

 Le imprese che svolgono la medesima attività in virtù di un contratto di sub-appalto, oltre alla documentazione indicata al punto precedente, devono recare a bordo una dichiarazione datata e regolarmente firmata dal responsabile dell'impresa sub-appaltante, nella quale risulti il rapporto che lega quest'ultima con l'impresa che svolge l'attività.

 In entrambi i casi non risulta necessario recare a bordo il contratto di appalto o di sub-appalto.

 Per una migliore comprensione della questione posta, si allegano alla presente due format di dichiarazione che contengono gli elementi ritenuti sufficienti per dimostrare la titolarità allo svolgimento del servizio e il conseguente esonero dal montaggio e uso dell'apparecchio di controllo.


IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
(f.to)



Nonostante il costante impegno profuso nel riportare le norme emanate ed aggiornandole costantemente, si rinivia il lettore all'organo ufficiale emittente della norma medesima, non essendo i curatori del presente portale o gli autori responsabili di eventuali refusi o errori.

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