Circolare Min Interno 08/04/2011 - Tachigrafo

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Circolare Min Interno 08/04/2011

Legislazione

A cura di Palumbo Salvatore

Il Ministero dell'Interno precisa che in caso di guida promiscua (conduzione di veicoli con apparecchi analogici e digitale) nei precedenti 28 giorni, il conducente, in sede di controllo, deve esibire i fogli di registrazione (cd. dischi) dei giorni in cui ha guidato un veicolo dotato del sistema di registrazione analogico e la carta del conducente per i giorni in cui ha guidato un veicolo dotato del sistema di registrazione digitale.
Se per una qualsiasi giustificata ragione quale l'attesa del duplicato per furto, smarrimento, deterioramento, il conducente non ha con sé la carta del conducente, può produrre le stampe delle attività svolte con veicolo munito di apparecchio di controllo digitale.
Non può essere sanzionato, ai sensi dell’articolo 19 della legge 13 novembre 1978, n. 727, il conducente che esibisce la carta del conducente e non le stampe dell’attività svolta, ancorché l'organo di controllo non sia in grado, per qualsiasi motivo, di leggere la carta esibita.

Inserito il 08/05/2020

Circolare Ministero dell'Interno n. 300/A/3302/11/111/20/3 del 08/04/2011
Art. 15 paragrafo 7 del Regolamento CEE n. 3821 del 20 dicembre 1985, recante disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada.
Corretta documentazione dell'attività di guida riferita ai precedenti 28 giorni


MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,
delle Comunicazioni e per i reparti Speciali della Polizia di Stato
Servizio Polizia Stradale

Prot. n. 300/A/3302/11/111/20/3

Roma, 8 aprile 2011


OGGETTO: Art. 15 paragrafo 7 del Regolamento CEE n. 3821 del 20 dicembre 1985, recante disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada.
Corretta documentazione dell'attività di guida riferita ai precedenti 28 giorni.


Indirizzi omessi


 In esito alla nota n. 22164/220-3, datata 14.12.2010, del Compartimento di Genova, si comunica l’orientamento del Servizio Polizia Stradale al riguardo, che si invia anche, per ogni utile determinazione, unitamente al quesito, agli altri Compartimenti e al C.A.P.S. di Cesena.

 Dal 10 gennaio 2008, ai sensi dell’art. 15, par. 7, del Regolamento (CEE) 3821/85, come modificato dall'art. 26 del Regolamento (CE) 561/2006, è previsto che "il conducente, quando guida un veicolo munito di un apparecchio di controllo conforme all'allegato I - cioè un dispositivo analogico -, deve essere in grado di presentare, su richiesta degli addetti ai controlli: i) i fogli di registrazione della giornata in corso e quelli utilizzati dal conducente stesso nei ventotto giorni precedenti, ii) la carta del conducente se è titolare di una siffatta carta, e iii) ogni registrazione manuale e tabulato fatti nella giornata in corso e nei ventotto giorni precedenti (...)".

 Quando il conducente guida, invece, un veicolo munito di un apparecchio di controllo conforme all'allegato IB - ossia digitale -, "deve essere in grado di presentare, su richiesta degli addetti ai controlli: i) la carta di conducente di cui è titolare; ii) ogni registrazione manuale e tabulato fatti nella giornata corso e nei ventotto giorni precedenti, (...), e iii) i fogli di registrazione corrispondenti allo stesso periodo di cui al precedente comma nel caso in cui in tale periodo abbia guidato un veicolo munito di un apparecchio di controllo conforme all'allegato I - cioè analogico".

 Pertanto, in caso di guida "promiscua" nei 28 giorni - ossia conduzione di veicoli con apparecchi analogici e digitale - il conducente in sede di controllo deve esibire:
- i fogli di registrazione (cd. dischi) dei giorni in cui ha guidato un veicolo dotato del sistema di registrazione analogico;
- la carta del conducente per i giorni in cui ha guidato un veicolo dotato del sistema di registrazione digitale.

 Qualora per qualsiasi giustificata ragione (es. attesa del duplicato per furto, smarrimento, deterioramento, ecc.) il conducente non ha con sé la carta del conducente, può produrre le stampe delle attività svolte con veicolo munito di apparecchio di controllo digitale.

 Non può essere sanzionato, ai sensi dell’articolo 19 della legge 13 novembre 1978, n. 727, il conducente che esibisce la carta del conducente e non le stampe dell’attività svolta, ancorché l'organo di controllo non sia in grado, per qualsiasi motivo, di leggere la carta esibita.


 IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
 (f.to Sgalla)



Nonostante il costante impegno profuso nel riportare le norme emanate ed aggiornandole costantemente, si rinivia il lettore all'organo ufficiale emittente della norma medesima, non essendo i curatori del presente portale o gli autori responsabili di eventuali refusi o errori.

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